Sono sempre di più le persone che si trovano a voler,
o dover, trascorrere le vacanze con il proprio cane e
sono per fortuna in continuo aumento anche gli alberghi
e le strutture che consentono l’accesso agli animali
domestici.
Il fenomeno dell’abbandono degli animali prima delle
vacanze è molto diffuso ma la legge, approvata in via
definitiva al Senato l’8 luglio 2004, prevede pene e
sanzioni molto più severe per chi abbandona gli amici a
quattro zampe. Sbarazzarsi del proprio cane può
comportare l’arresto fino ad un anno e una multa da
1.000 a 10.000 euro.
Anche gli animali però (e ovviamente i loro padroni)
hanno delle leggi da rispettare. Il
R3 dell’Unione europea
stabilisce infatti che cani, gatti e furetti che
viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un
passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dai
vl (Aziende sanitarie locali), è
obbligatorio dal 1° ottobre 2004.
Il "passaporto" è necessario per tutelarsi dai rischi
sanitari e deve contenere i dati anagrafici
dell'animale, certificare tutte le vaccinazioni
effettuate, in particolare l'antirabbica,
e deve essere rinnovato ogni cinque anni. La foto è
facoltativa mentre il documento non è obbligatorio per
animali tropicali, anfibi, rettili, uccelli, roditori e
conigli. Nel caso di Gran Bretagna,
Irlanda e
Svezia, sarà
necessario anche un test immunologico
di verifica degli anticorpi.
Per dimostrare che quel documento appartiene a quel
determinato cane o gatto, i veterinari prima di
rilasciarlo dovranno verificare che sia presente il "tatuaggio"
(comunque già obbligatorio in Italia) che sarà ammesso
fino al 2011. Poi diventerà necessario
il "microchip indicativo", una "spia"
sottocutanea che ha già sostituito il tatuaggio di
riconoscimento in Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo.
Con Decisione del 26 novembre 2003, la Commissione
Europea ha stabilito un modello di passaporto in
attuazione al regolamento:
il modello di passaporto deve:
-
avere un formato facilmente controllabile
-
includere informazioni dettagliate sullo stato
sanitario degli animali e sui certificati di
vaccinazione antirabbica
-
comprendere una sezione relativa agli esami
clinici e alla legalizzazione, in modo che i
passaporti possano essere utilizzati anche per i
movimenti di questi animali al di fuori
indice
ATC
INFORMA NORME
Trasporto animali
È ammesso il trasporto gratuito sugli
autobus di animali domestici di piccola e
media taglia da potersi tenere in braccio e
che comunque non arrechino disturbo agli
altri passeggeri. È ammesso il trasporto
gratuito di cani da guida per ciechi. Il
trasporto di cani di grossa taglia è ammesso
solo se tenuti saldamente a corto
guinzaglio, non occupino posti a sedere e
solo in numero massimo di 2 per vettura
dietro pagamento di un biglietto a tariffa
ordinaria corsa semplice e comunque solo
nelle fasce orarie da inizio servizio alle
7.00 e dalle 20.00 a fine servizio. In ogni
caso tutti i cani devono essere muniti di
museruola a maglie fitte. In caso di
affollamento della vettura, il conducente
può limitare od impedire il trasporto di
animali.
indice
LEGGE
REGIONALE 22 marzo 2000 n. 23 REGIONE LIGURIA
BOLLETTINO
UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07
Tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto
delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi
ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto
equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà
contro di essi ed il loro abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di affezione,
definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od
occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo
stesso.
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla
legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge
italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà.
4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il
ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del
singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri
animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività
di programmazione, indirizzo e coordinamento.
5. Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei
rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o
associati, le Comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti
indicati nell'articolo 6.
6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle
attività previste dalla L. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994, e successive
modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.
ARTICOLO 2
Competenze della Regione
1. La Regione, in attuazione della l. 281/1991, predispone programmi e
iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli
Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6.
2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo
di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17.
3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle
popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione
dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la
presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti
designati dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto
delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per la
detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'articolo
1.
ARTICOLO 3
Competenze della Provincia
1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di
vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione
delle strutture per il ricovero degli animali;
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e
vaganti;
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi
e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle
Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure
professionali di cui all'articolo 19;
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo
6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per
il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e
montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in
ambiente extra urbano.
ARTICOLO 4
Competenze dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane:
a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento
di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge;
b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di
emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali
feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi
medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto
dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;
c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento
degli animali abbandonati;
d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei
medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di
informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione
pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative
possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6;
e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni
di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al
ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai
proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui
alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli
animali per i quali non è possibile la restituzione;
g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei
casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320
(regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze
sanitarie e di profilassi;
h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi
di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni
di protezione animale o privati a spese del possessore;
i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente
attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la
tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le
necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in
tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui
all'articolo 6.
3. I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio e delle Associazioni di
protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 14.
ARTICOLO 5
Competenze delle ASL
1. Le Aziende Sanitarie Locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i
seguenti compiti:
a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione
animale;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali,
al fine di verificarne l'idoneità igienico- sanitaria;
d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni
altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di
quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di
porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in
caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per
l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico-sanitaria;
g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti
a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12,
comma 8;
l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà.
2. Le ASL possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a
veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante
convenzioni.
3. I servizi veterinari delle ASL, inoltre, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al
Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero;
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di
emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati
segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale;
c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul
suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo
oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.
ARTICOLO 6
Associazioni ed Enti di protezione animale
1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli
altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di
protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il
benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e
animale. A tal fine:
a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed
eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie
animali presenti sul territorio comunale.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo
sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge,
attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni
animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative
zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi
finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14.
3. Le Associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono
iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui alla l.r. 15/1992.
ARTICOLO 7
Programma di prevenzione del randagismo
1. Gli Enti locali o i soggetti di cui all'articolo 6, per il tramite degli Enti
locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni
per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il
contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale.
2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge
281/1991, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e sentiti
gli Enti locali, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i Provveditorati agli
studi, gli Ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il
programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare
un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e
dell'habitat nel quale gli animali vivono;
b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli
esotici, e per i detentori, anche privati, di animali;
c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli
Enti locali e delle ASL, nonchè per le Guardie ecologiche e zoofile volontarie.
3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere
realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6.
ARTICOLO 8
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è
fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si
intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso,
urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in
modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto
che sia o meno accudita dai cittadini.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ove delegate, in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare
gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la
consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la
pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la
salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. I Comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad
individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per
il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti locali
possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o
giardini.
4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private,
nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri
animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori,
un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette
colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta
collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado
di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree
interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e
accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro
territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai
costruttori.
5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative
animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da
parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune
provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da
riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature.
Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e
trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire
il loro benessere.
6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o
asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL
territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 14.
8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio,
devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
ARTICOLO 9
Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione
1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a
scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini
scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di
sperimentazione.
2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere
soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da
attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine
professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi,
l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato
dalle Associazioni di cui all'articolo 6.
3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che
presentino ferite da combattimento.
ARTICOLO 10
Ricovero e custodia degli animali
1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o
associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o
private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione
delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite
convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le
cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata
finalità zoofila ed animalista.
2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro
animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro
possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare
l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione
di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette
la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono
sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei confronti del quale è
stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce,
previa opportuna profilassi.
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un
animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata
convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da
concordarsi con la struttura ospitante.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del
possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad
accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL
competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la
riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.
6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono
sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il
privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie
zoofile sullo stato dell'animale.
ARTICOLO 11
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per
animali
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegate, devono
attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la
costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti,
alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del
territorio di propria competenza;
b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei
cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei
centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico
sperimentale;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di
vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e
all'aperto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2
comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le
attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e
private.
ARTICOLO 12
Anagrafe canina
1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi
titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane.
L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque
dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono
essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica,
su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono
essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la
detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato
segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice
assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e
segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta
giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono
essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei
dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di
comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe
canina.
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice
di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita
oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con
tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti
validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL.
L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in
possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o
integrare quello indicato dalle ASL.
10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi
delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire
certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento
apposto.
ARTICOLO 13
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono
restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento
e cura.
2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi
dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la
descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità
della restituzione.
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo
espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a
giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon
trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento
dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di
cui all'articolo 6.
5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che
abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività,
vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno
l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il
possessore degli adempimenti della presente legge.
ARTICOLO 14
Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari
1. I Comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione,
sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono
programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul
territorio.
2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le
procedure di cui all'articolo 17.
3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono
prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o
malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici.
4. Gli Enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di
protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per
svolgere la propria opera.
5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici
veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali
ricoverati.
6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti
al pagamento delle tasse di concessione regionale.
7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione
animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
Animali ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL
fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli
animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle
gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli Enti di cui
all'articolo 4 provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito
del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al
comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali
strutture.
3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili
conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute
quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali
richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto
salvo l'impegno del Comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire
a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla
Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.
4. Gli Enti di cui all'articolo 4 possono versare un contributo per il
mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di
adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari o
superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli
animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL competente per
territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite
ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale è ripreso dalle strutture
di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24 comma 1.
ARTICOLO 16
Cimiteri per animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione
nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame
affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune
interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in
ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno
recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche
previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei
siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde
freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali
si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.
ARTICOLO 17
Contributi regionali
1. La Regione eroga ai Comuni e alle Comunità montane contributi per il
risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.
2. Ciascuna Provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui
all'articolo 3, di intesa con i Comuni e le Comunità montane, può elaborare
programmi di intervento, attivando, se necessario, Conferenze di servizi.
3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati
di cui agli articoli 7, 14 e 20 presentati dagli Enti locali, nonché per
l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di
animali in difficoltà.
4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei
contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità e i termini per la
presentazione delle domande.
ARTICOLO 18
Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini,
animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale
animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 320/1954 e dall'articolo 672 del
codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di
quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL di riferimento, in
accordo con i soggetti di cui all'articolo 6 operanti sul territorio. Questi
ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e
la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal
servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico
veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario
dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai
soggetti di cui all'articolo 6.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a
nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella
quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di
appartenenza.
ARTICOLO 19
Tutela del patrimonio zootecnico
1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane
promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di
concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie.
2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli
imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti.
ARTICOLO 20
Avifauna
1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i Comuni singoli o associati,
l'ASL, l'Istituto zooprofilattico, l'Università di Genova e i soggetti di cui
all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione
aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in
atto dai privati.
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi
mirati predisposti dai Comuni singoli o associati, anche su proposta dei
soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il
contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le
indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza
al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati
interventi di sterilizzazione.
ARTICOLO 21
Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire
il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla
Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL
competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e
scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona
salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a
malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL
competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della
Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci
giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui
al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione
prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di
iscrizione all'anagrafe.
ARTICOLO 22
Trasporto
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per
qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione
di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli
animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura
degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE)
338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano
le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito
parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero
dell'Ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti
regolamenti.
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le
disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la
possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di
evitare danni a terzi e a se stesso.
6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta
animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a
evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
7. Il conducente deve assicurare:
a) l'aerazione del veicolo;
b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.
8. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti
eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da
compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
ARTICOLO 23
Funzioni di vigilanza e di controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono
affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al Comune, agli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai soggetti indicati dall'articolo
27 della l. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di
vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali
e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della
presente legge sono utilizzate dai Comuni anche le guardie zoofile volontarie in
conformità all'articolo 5 del d.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile con
competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su
proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla
Regione.
3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i soggetti
addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche
zoofile ed animaliste.
4. Le Guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono Agenti di
Polizia Amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge
24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo
cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie
zoofile volontarie.
ARTICOLO 24
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore
o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire
trecentomila .
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12,
omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo
di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire
unmilionecinquecentomila.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14
aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria).
ARTICOLO 25
Modifiche alla l.r. 15/1992
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15
(disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, dopo la
lettera g) è inserita la seguente lettera:
"g bis) protezione degli animali".
ARTICOLO 26
Abrogazione di disposizioni
1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di
randagismo).
ARTICOLO 27
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) relativamente all'articolo 17, comma 1 con gli stanziamenti iscritti al
capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione
"Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la
costruzione di strutture di ricovero per animali";
b) relativamente all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, con gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione:
"Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo"
e al capitolo 4819 del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'articolo 19 ed i contributi
regionali di cui all'articolo 17 sono autorizzati e concessi solo nei territori
in cui i Comuni o le Comunità Montane attuino iniziative d'informazione ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera d).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a
Genova, addì 22 marzo 2000
indice
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-03-1994 REGIONE LIGURIA
Nuove norme in materia di randagismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 9 del 13 aprile 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulgala seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Principi generali)
1. La presente legge tutela gli animali d'affezione e detta norme sulla
prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 2
(Anagrafe canina)
1. In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla quale il
proprietario o il possessore anche a scopo di commercio nonché gli allevatori
devono iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita o comunque
entro trenta giorni dall' immissione nella proprietà o nel possesso e
comunicarne il trasferimento a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro
quindici giorni dall'evento.
ARTICOLO 3
(Obbligo di tatuaggio)
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento
impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o
su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia ed una sigla
alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri oppure mediante eventuali
altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità e dalla
Regione stessa. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle
Unità sanitarie locali, dei veterinari delle società cinofile o delle
associazioni di protezione degli animali o di veterinari all'uopo autorizzati
dalle Unità sanitarie locali. Le spese di tatuaggio per gli interventi non
eseguiti dalle Unità sanitaria locali sono a carico dei richiedenti
l'intervento.
2. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali provvedono a trasmettere ai
singoli comuni compresi nel territorio di propria competenza nonché ai servizi
che gestiscono i canili e l'accalappiamento cani gli elenchi dei dati
riguardanti cani iscritti all' anagrafe.Tali elenchi dovranno essere trasmessi
anche alle Associazioni di protezione animali che ne facciano richiesta sempre
che gestiscano strutture di ricovero convenzionate con i comuni e le comunità
montane.
ARTICOLO 4
(Altri obblighi degli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio)
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di
tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali non destinato ad
altri usi su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, rilasciato e
vidimato in ogni sua parte dalla Unità sanitaria locale competente per
territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e
scarico degli animali soggetto a periodica verifica da parte dell'Unità
sanitaria locale competente per territorio.
ARTICOLO 5
(Abbandono di animali e modalità di ricovero dei cani)
1. E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale domestico di cui
si abbia la proprietà od il possesso.
2. Nel caso in cui il proprietario o il possessore intenda rinunciare alla
proprietà o al possesso del cane, deve darne immediata comunicazione al servizio
veterinario della Unità sanitaria locale, territorialmente competente, che
dispone il trasferimento dell' animale nelle strutture di ricovero di cui
all'articolo 7.
3. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla
struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di cani regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla
struttura di ricovero al proprietario o al possessore il quale deve provvedere
al ritiro.
5. Sono equiparati all' abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di
avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla
proprietà .I cani sono reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a
privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di protezione
animale.
6. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 7 danno comunicazione dell'
avvenuto affidamento all' Unità sanitaria locale di residenza del nuovo
proprietario.
7. I cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè i cani ospitati
presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in
caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'
accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico -
sanitaria e se del caso dispone l' allontanamento affidandolo alle strutture di
ricovero ovvero alle associazioni di protezione animale a spese del
proprietario.
9. Le spese per il ricovero dei cani nonchè per gli eventuali trattamenti
sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione delle
tariffe provvedono i comuni singoli o associati per il ricovero e la Giunta
regionale per i trattamenti sanitari.
ARTICOLO 6
(Competenze dei comuni)
1. Ai comuni singoli od associati compete:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli
articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8
febbraio 1954 nº 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di
profilassi;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo
necessario alla restituzione ai proprietari od ai possessori o all' affidamento
ed eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la
restituzione o l'affidamento.
2. I comuni, singoli o associati, anche sulla base di convenzioni con le
Associazioni di protezione animale promuovono campagne di sensibilizzazione per
incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati.3. I comuni, singoli o
associati e le comunità montane, provvedono al risanamento, dei canili esistenti
e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dall'
articolo
ARTICOLO 7
(Strutture di ricovero e custodia)
1. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni singoli o
associati o dalle comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o
private convenzionate, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario
dell'Unità sanitaria locale. Alla gestione delle strutture pubbliche possono
partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni di protezione
animale.
2. Nelle strutture di ricovero di cui al comma 1 possono essere tenuti in
custodia a pagamento cani di proprietà .
3. I soggetti pubblici e privati convenzionati titolari delle strutture di
ricovero e custodia dei cani devono garantire il servizio di pronto soccorso e
degenza.
ARTICOLO 8
(Compiti del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali sulle
strutture di ricovero)
1. Il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente
competente assicura:
a) il trattamenti profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre
malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non
tatuati nonchè dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) gli interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite dei
cani e gatti randagi;d) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di
ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.
2. Ai fini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 i comuni, singoli od
associati, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Le Unità sanitarie locali devono altresì assicurare sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al
comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture
di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1 lettera
a);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei
cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione
animale;
c) il servizio di cattura gatti per l'effettuazione dei programmi di intervento
per diminuire il fenomeno del randagismo, previsti dall' articolo 11;
d) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna.
4. I compiti di cui al comma 3 lettere a), b), c) nonchè il ritiro delle spoglie
di cani e gatti per l'avvio alla sardigna possono essere affidati in convenzione
alle associazioni di protezione animale.
ARTICOLO 9
Criteri per la risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto
soccorso e degenza per cani)
1. La Giunta regionale, detta i criteri cui i comuni singoli o associati e le
comunità montane debbono attenersi per il risanamento e la costruzione di
strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani.
2. Tali criteri riguardano:
a) per il risanamento dei canili:
1) i requisiti minimi per attuare il risanamento in riferimento all'area, alla
struttura di ricovero e alla suddivisione dei relativi reparti;
b) per la costruzione di rifugi per cani:
1) i requisiti dell' area destinata all' ubicazione della struttura di
ricovero,pronto soccorso e degenza;
2) la suddivisione ed i requisiti dei reparti all'interno dell' area recintata.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe ai criteri di cui al comma 1 sulla
base di effettive esigenze documentate dai comuni, singoli o associati, o dalle
comunità montane.
4. Le strutture di ricovero devono comunque garantire buone condizioni di vita
per i cani, il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la tutela del
benessere degli animali.
ARTICOLO 10
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o
al possesso non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi,
fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto
stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con dPR nº 320/ 1954 e successive modificazioni, è consentita
esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità .
Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani o gatti al fine di
sperimentazione.
ARTICOLO 11
(Controllo delle nascite dei cani e gatti randagi)
1. Al fine di diminuire il fenomeno dei randagismo, i servizio veterinari delle
Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di protezione animale o su
proposte delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al
controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono effettuati dai veterinari delle
Unità sanitarie locali o dai veterinari delle società cinofile e delle
associazioni di protezione animale nonchè da medici veterinari liberi
professionisti a tal fine convenzionati con le USL.
3. La Giunta regionale elabora ed approva, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, lo schema di convenzione.
ARTICOLO 12
(Programma di prevenzione del randagismo)
1. La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni di protezione animale e
venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo con i seguenti contenuti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del
suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli
enti locali e delle Unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla
presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le
Unità sanitarie locali e con gli enti locali.
2. I corsi di aggiornamento o formazione di cui al comma 1 possono essere
realizzati anche sulla base di convenzioni con enti pubblici, con le
associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie riconosciute.
ARTICOLO 13
(Protezione dei gatti)
1. E' vietato maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul
territorio.
2. Nessuno può procedere alla cattura o sopprimere dei gatti salvo che nei casi
e nei modi previsti dalla presente legge. I gatti possono essere soppresso
soltanto se gravemente malato i incurabili. Alla soppressione provvedono in modo
eutanasico medici veterinari.
3. Per le finalità di cui all' articolo 11, alla cattura dei gatti e al relativo
trasporto provvedono direttamente il servizio veterinario dell' Unità sanitaria
locale territorialmente competente, oppure le associazioni di protezione animale
sulla base di programmi di intervento concordati con il servizio veterinario
della Unità sanitaria locale.
4. Al fine di consentire i programmi d'intervento di cui al comma 3 i comuni, a
richiesta delle associazioni interessate, mettono a disposizione adeguati
locali.
5. I gatti sterilizzati sono reintrodotti nel loro gruppo o territorio previo
tatuaggio di un segno di riconoscimento.
6. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono d'
intesa con le Unità sanitarie locali avere in gestione le colonie dei gatti che
vivono in stato di libertà , curandone la salute, le condizioni di vita e l'
alimentazione.
7. I gatti non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
ARTICOLO 14
(Aree di protezione per i gatti)
1. Per favorire i controlli sui gatti che vivono in stato di libertà i comuni,
avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione animale,
provvedono a individuare le zone dove esiste la più alta concentrazione di gatti
vaganti e provvedono, ove possibile, ad allestire in località adatte, come
parchi e giardini, aree di protezione.
2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti, il
comune, sentite le Associazioni di protezione animale, provvede, ove possibile,
al trasferimento degli stessi in aree di protezione o in altre aree idonee.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere concordate dai comuni con i
Consigli circoscrizionali ove esistenti.
ARTICOLO 15
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga ai comuni e ad altri enti locali contributi per il
risanamento e la costruzione di strutture pubbliche o private di ricovero per
cani.
2. I privati possono realizzare strutture di ricovero per cani, avvalendosi dei
contributi pubblici che vengono erogati sulla base di convenzioni in atto con il
comune territorialmente competente, sulla base di un disciplinare tipo adottato
dalla Giunta regionale.
3. A tal fine si provvede con: a) la quota parte del Fondo prevenzione
randagismo previsto dall' articolo 8,comma 2 della legge 14 agosto 1991, nº 281
istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto
ministeriale;b) i fondi regionali.
3. La Regione può destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi di
cui al comma 1 lettera a) per la realizzazione di interventi di competenza
regionale di cui all' articolo 3 della legge n. 281/ 1991.
ARTICOLO 16
(Concessione del contributo)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione provvede a dettare i criteri,
le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione
del contributo.
2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
ARTICOLO
17(Tutela
del patrimonio zootecnico)1. La Giunta regionale dispone i criteri e le modalità
per l' indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti.
ARTICOLO 18
(Funzioni di vigilanza)
1. Il comune e le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza
sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 che comprendono la vigilanza ecologica sul
territorio al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di vita degli
animali sono esercitate altresì a titolo volontario e gratuito dalle guardie
zoofile dell'ENPA e delle altre associazioni di protezione animale in base ad
apposito regolamento regionale.
3. Le guardie di cui al comma 2 assumono la qualifica di agenti di polizia
amministrativa, previo superamento dell' esame finale del corso di formazione di
cui all' articolo 12, comma 1, lettera b).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le guardie zoofile
di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino personale e
distintivo fornito dalla Regione.
ARTICOLO 19
(Sanzioni)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni:
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per la mancata iscrizione del proprio cane
all'anagrafe canina e l'inosservanza degli altri obblighi previsti dall'articolo
2;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per chi omette di sottoporre il proprio cane
al tatuaggio secondo le modalità previste dall'articolo 3 eccettuato il caso in
cui il proprietario abbia richiesto che a ciò provveda il servizio veterinario
della Unità sanitaria locale;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 4;
d) da lire 2.000.000 a lire 4.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 10,
comma 1 e all'articolo 13, commi 2 e 7;
2. Sono proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle Unità
sanitarie locali territorialmente competenti. Gli stessi sono utilizzati per le
finalità di cui alla legge n. 281/ 1991.3. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 14 aprile
1983, n. 11.
ARTICOLO 20
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a) per
gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti
capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:OMISSIS2. Agli oneri per gli
esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri
derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a) per gli
interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti
capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:- nello stato di previsione
dell' entrata, capitolo 1799 " Quota del fondo per la realizzazione di
interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo";OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere
con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede:a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3,
lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come
segue:OMISSIS- nello stato di previsione della spesa, capitolo 4820 "
Ripartizione del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo; OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi
successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede:OMISSISb) per gli interventi di cui
all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS2. Agli oneri per gli
esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri
derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:OMISSISb) per gli
interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante:- utilizzazione
di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmidi
sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1993;OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi
successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede: OMISSISb) per gli interventi di cui
all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS- istituzione, ai sensi
dell' articolo 31della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994, del capitolo
4825 " Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e
la costruzione di strutture di ricovero per cani" con lo stanziamento di lire
500.000.000 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di
bilancio.
ARTICOLO 21
(Norme transitorie)
1. In prima applicazione della presente legge resta salvo lo schema di
convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4273 del 31
agosto 1989 attuativo dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 18 aprile
1985, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie zoofile di cui all' articolo 18 già in possesso del riconoscimento
prefettizio di " Guardia giurata particolare" all'entrata in vigore della
presente legge, assumono, a richiesta e previo parere dell' Associazione di
protezione animale di appartenenza, la qualifica di agenti di polizia
amministrativa.
3. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 15 e i criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di
ricovero per cani di cui all' articolo 9.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di cui all'
articolo 18 comma 2.
ARTICOLO 22
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:a) 18 aprile 1985, n. 22;1. Sono
abrogate le seguenti leggi regionali:OMISSISb) 9 dicembre 1986, n. 33;1. Sono
abrogate le seguenti leggi regionali:omissis) 18 novembre 1987 n. 35;1. Sono
abrogate le seguenti leggi regionali:omissis) 27 aprile 1990 n. 24.La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Liguria.
Data a Genova, addì 24 marzo 1994
indice
Legge 11 agosto 1991, n.
266
"Legge-quadro sul
volontariato"
(Pubblicata in G.U. 22
agosto 1991, n. 196)
1.
Finalità e oggetto della legge. - 1. La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e
ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e
dagli enti locali.
2. La presente legge
stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e
le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
2.
Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per
attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3.
Organizzazioni di volontariato. - 1. E' considerato organizzazione
di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli
aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni
svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o,
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1.
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
5.
Risorse economiche. - 1. Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
a) contributi degli
aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello
Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di
organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti
testamentari;
f) rimborsi derivanti da
convenzioni;
g) entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di
volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma
2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
4. In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i
beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.
6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome. - 1. Le regioni e le province
autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri
generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai
registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad
essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli
accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le
province autonome determinano i criteri per la revisione periodica
dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il
provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. Le regioni e le
province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni
iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1,
con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
7.
Convenzioni. - 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e
capacità operativa.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. La copertura
assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
8.
Agevolazioni fiscali. - 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per
fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3 . (1).
4. I proventi derivanti
da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto
di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali (2).
(1) Aggiunge il comma
1-ter all'art. 17, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 che, quindi
recita:
"1-ter. Con i decreti
legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e
criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamante ai fini di solidarietà,
purché le attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che
risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli
appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui
alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità
delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del
reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni"
(2) Frase così modificata
dall'art. 18, del Decreto Legge 29 aprile 1994, n. 260.
Si ricorda, inoltre, che
con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per
l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali
svolte dalle organizzazioni di volontariato.
9.
Valutazione dell'imponibile. - 1. Alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
10.
Norme regionali e delle
province autonome. - 1. Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare,
disciplinano:
a) le modalità cui
dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con le regioni e le province autonome;
b) le forme di
partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i
criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in
relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme
di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le
forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei
volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni stesse.
11.
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. -
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al
comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
12.
Osservatorio nazionale per il volontariato. - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione
dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al
censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione
della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e
studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile
elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e
consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei
settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto
biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione
delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con
la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed
aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un
bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato;
i) promuovere, con
cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla
quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a
sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.
13.
Limiti di applicabilità. - 1. E' fatta salva la normativa vigente
per le attività di volontariato non contemplate nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772.
14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. - 1. Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per
la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui
al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
2. All'onere di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono
valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante
utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato".
15.
Fondi speciali presso le
regioni. - 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio,
fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità
ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile
1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
16.
Norme transitorie e
finali. - 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione
dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data
della sua entrata in vigore.
17.
Flessibilità nell'orario di lavoro. - 1. I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
(3) Aggiungeva un ultimo
comma all'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 che tuttavia è
stato abrogato dall'articolo 74 del Decreto Legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
Si ricorda che il comma
prevedeva particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o
di turnazioni per i lavoratori impegnati all'interno di
organizzazioni di volontariato.
indice
ART.
727 Codice Penale
Oggi come oggi, il caposaldo
giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727
del Codice Penale.
Esso costituisce il punto d'arrivo di un lungo dibattito sulla dignità
degli animali e sulle possibilità di tutelare i loro diritti
fondamentali Oggi dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il
nuovo Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio,
prevede più casi e pene severe. Dovrebbe avere maggiore efficacia
deterrente, anche se non appare ancora del tutto sufficiente ai fini di
una piena tutela degli animali.
Ma vediamo in sintesi i punti più importanti :
L'Art. 727 del C.P. punisce con multe da 2 a 10 milioni i maltrattamenti
degli animali e l'abbandono di animali domestici. Se assistete
all'abbandono di un cane o gatto, prendete il numero di targa e
denunciate il crimine alla polizia stradale o ai carabinieri.
Se il maltrattamento è ancora in corso segnalatelo con urgenza onde
evitare il protrarsi del reato in base
all'Art. 55 del C.P. La condizione di maltrattamento o malnutrizione può
essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un
veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A.
Gli animali devono essere tenuti in condizioni compatibili con la natura
propria della specie, valutata anche secondo le necessità etologiche
dell'animale. Ciò vuol dire in pratica che è vietato tenere cani alla
catena
cortissima tutto il giorno, che questi devono avere cibo, acqua ed un
riparo dal freddo, dalla pioggia, dal sole.
E' severamente vietato far lottare tra loro i cani o altri animali. Sono
previste sanzioni accessorie per certe attività economiche come il
trasporto, la mattazione,lo spettacolo, il commercio di animali:
confisca degli animali stessi
revoca di autorizzazioni e licenze, interdizione dall'attività.
Potete far ricorso all'Art. 638 del C.P. qualora abbiano ucciso il
vostro animale, denunciando il colpevole anche per l'arte 727 del C.P.
la multa prevista è fino a Lit. 600.000; se l'animale è stato ucciso,
c'è l'arresto da 6 mesi a 4 anni.
Il nuovo articolo 727 C.P. resta reato. Non e' stato infatti
depenalizzato. Questo e' un punto fondamentale, perche' se fosse stato
depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione
amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e
soprattutto senza le possibilità di intervento preventivo consentito per
mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura
penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, etc.)
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e' punito con l'ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993 indice
Legge 20 luglio 2004, n.
189
(G.U. n. 178
del 31 luglio 2004)
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
testo in vigore dal 1° agosto 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito
il seguente:
"TITOLO IX-BIS.
DEI DELITTI
CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis
Uccisione di
animali
Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter.
(Maltrattamento di animali)
Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell’animale.
Art.
544-quater.
(Spettacoli o
manifestazioni vietati)
Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per
gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od
altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art.
544-quinquies.
(Divieto di
combattimenti tra animali)
Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene
o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per
il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di
cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei
casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.
Art.
544-sexies.
(Confisca e
pene accessorie)
Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta
la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In
caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle
attività medesime".
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il
fatto costituisca più grave reato".
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: "Dei delitti
contro la moralità pubblica e il buon costume".
- Si riporta il testo dell’art. 638 del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). -
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei
fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".
Art.
2
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
1.
È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le
stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita
con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a
100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3
Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale
1. Dopo
l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in
materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o
di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell’interno".
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4
Norme di coordinamento
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell’articolo 727 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole: "dell’articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del
medesimo codice";
c) all’articolo 8, le parole: "dell’articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 727".
Note all’art.
4:
- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all’art. 3 possono essere
eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato,
non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente
valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non
implichi l’impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un
esperimento, si deve documentare all’autorità sanitaria
competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e
al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsì:
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l’impiego di animali con il più basso
sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni
durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati
soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in
esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze
equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto
la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da
persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed
equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro della università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si
occupano direttamente o con compiti di controllo di animali
utilizzati in esperimenti devono avere un’istruzione e una
formazione adeguata.
7. La persona che esegue l’esperimento o ne ha la supervisione
deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle
attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di
manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre
aver dimostrato all’autorità competente di aver raggiunto un
sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10
milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o
di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo
e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile
viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni
autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un
terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni".
- Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o
qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di
cui al comma 1 dell’art. 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al
comma 1 dell’art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della
presente legge previsto dall’art. 8.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno
1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali),
come modificati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Possono conseguire la personalità giuridica le
Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od
alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace
applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e
dell’art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite
nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei
comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui
possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti
ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare
le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior
risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali,
sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia
distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli
insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla
necessità di proteggere gli animali.".
"Art. 8. - Metà delle ammende a cui siano condannati i
contravventori alle disposizioni della presente legge e
dell’art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle
guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute
alle Società stesse.".
Art. 5
Attività formative
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro
rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6
Vigilanza
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti
il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all’art.
6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire per l’applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata
dall’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali
di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e
gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali
l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia
e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti
alle predette forze di Polizia ai quali l’ordinamento delle
rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei carabinieri o
della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono
in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.".
Art. 7
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale,
le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Note all’art.
7:
- Si riporta il testo dell’art. 91 del codice di procedura
penale:
"Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,
sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela
degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni
stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato".
- Per il testo dell’art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della
presente legge.
Art.
8
Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale,
sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l’attuazione della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma
1.
Nota all’art.
8:
- Per il testo dell’art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3
della presente legge.
Art.
9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli indice
REGIONE LIGURIA
Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10
del l0 giugno l992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore
sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarieta' e
pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.
2. In particolare la Regione promuove, secondo le
modalita' previste dalle norme sulle procedure, della programmazione,
l'apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione
regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono
organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti
dall'articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Art. 2.
Attivita'
di volontariato
1. Per attivita' di volontariato si intende quella
intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di
lucro anche indiretto, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa
parte.
2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve
avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attivita' volontaria dei
propri associati, ai quali puo' essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti
dall'organizzazione di appartenenza.
Art. 3.
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontarieta'
1. E' istituito presso la Regione il registro delle
organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori:
- a) ambientale;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) della protezione civile;
- e) sanitario;
- f) della sicurezza sociale;
- g) sportivo e ricreativo;
- h) altri.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, provvede all'iscrizione dell'organizzazione di
volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della
stessa corredata dalla seguente documentazione:
- a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
- b) statuto o regolamento;
- c) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
- e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche
associative.
3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di
volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui
all'articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno copia
del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita'
svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2
lettera a), b), e).
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il
registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle
organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma
4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui al comma 2 e
3.
6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una
relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
Art. 4.
Convenzioni
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno diciotto mesi.
2. Gli enti devono pubblicizzare la volonta' di
stipulare convenzioni secondo modalita' dagli stessi definite, e comunque
dandone notizia all'Osservatorio di cui all'articolo 6.
La scelta e' determinata sulla base dei seguenti
criteri prioritari:
- a) attivita' svolta in forma regolare e continua
nello specifico settore e nel territorio sul quale e' previsto
l'intervento;
- b) idoneita' dei livelli di prestazione e della
qualificazione del personale in rapporto al tipo di attivita' svolta;
- c) autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuita' le attivita' oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti
e della dignita' degli utenti.
4. Le convenzioni devono inoltre prevedere:
- a) la durata del rapporto;
- b) la tipologia delle prestazioni e il progetto
dell'intervento;
- c) il personale, le strutture, le attrezzature ed
i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita' indicando il
personale retribuito;
- d) le modalita' di coordinamento tra il
volontariato e il servizio pubblico, nonche' le forme di verifica delle
prestazioni ed il controllo della loro qualita';
- e) la copertura assicurativa degli aderenti per
danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro
infortuni e malattie connessi all'attivita' stessa;
- f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi
comprese le modalita' di rendicontazione.
5. Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale,
strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.
6. L'ente pubblico stipulante la convenzione ne
trasmette copia alla Regione.
Art. 5.
Accesso a
strutture pubbliche
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui
all'articolo 3, per lo svolgimento della loro attivita', accedono alle
strutture pubbliche, previe le opportune intese.
Art. 6.
Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul
volontariato
l. E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale l'Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul
volontariato di cui al comma l.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento
dell'Osservatorio di cui al comma l.
Art. 7.
Compiti
dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio regionale di promozione, informazione
e documentazione:
- a) provvede al censimento delle organizzazioni di
volontariato e alla tenuta del registro di cui all'articolo 3;
- b) formula proposte operative in materia di
volontariato;
- c) cura i rapporti con i servizi interessati al
volontariato;
- d) promuovere e attua, direttamente o in
collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di
volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo
15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche
ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' di
volontariato;
- e) favorisce la conoscenza e la circolazione di
esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
- f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e
testimonianze sulle attivita' del volontariato e sulle esperienze
individuali;
- g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra
associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio
regionale;
- h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale
del volontariato.
Art. 8.
Commissione consultiva del volontariato
1. E' istituita nell'ambito dell'Osservatorio regionale
di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del
volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge
regionali e sulle proposte di programmazione di cui all'articolo 1, comma 2,
relativi ai diversi settori di attivita' del volontariato.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 6,
comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione
consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato
previsto dalla presente legge.
Art. 9.
Formazione
ed aggiornamento dei volontari
l. I piani di formazione professionale disciplinano la
partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel
registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento
professionale, sentito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione
e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai
centri di servizio di cui all'articolo
15 della legge n. 266/1991.
Art. 10.
Progetti
sperimentali
l. Al fine di promuovere l'applicazione di avanzate
metodologie di intervento, la Giunta regionale approvata progetti
sperimentali proposti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6 o
dai centri di servizio di cui all'articolo
15 della legge n. 266/1991.
Art. 11.
Modifiche
alla legge regionale 6 giugno l988 n. 21
1. L'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n.
21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 Registro delle organizzazioni di
volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza
sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale "Disciplina del
volontariato".
2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21
le parole "associazione di volontariato" sono sostituite dalle parole
"organizzazione di volontariato" e la parola "albo" e' sostituita dalla
parola "registro".
Art. 12.
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si
provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di
casa del Capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del
Capitolo 314 "Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali
dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul
volontariato" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di
competenza e di cassa.
2.Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.
Art. 13.
Norma
transitoria
l. In sede di prima attuazione della presente legge il
disposto di cui all'articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni
di volontariato he gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla oservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi' 28 maggio 1992
FERRERO
indice
MINISTERO
DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 dicembre 2002
- Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 20 gennaio 2003)
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n.
281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la
promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Considerato che il perseguimento
del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione
comporta la necessità e l'urgenza di adottare, in assenza di
apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare
per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli
utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di
segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001
recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le
ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21
dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. È vietato:
a) utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in
parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
b) detenere o commercializzare
pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla
lettera a);
c) introdurre nel territorio
nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di
cui alla lettera a), per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di
dette specie ammali.
Art. 2.
La violazione della predetta
ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il
sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e
distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia
per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro: SIRCHIA
Registrato alla Corte dei conti il
14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
1 Salute, foglio n. 8
indice
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA
27 agosto 2004
Tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' di cani (GU
n. 213 del 10-9-2004)
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il
regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727
del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle
persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di
adottare, in attesa della emanazione di una
disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita'
dei cani; l'addestramento inteso ad esaltare
il rischio di maggiore aggressivita' di cani
pitbull e di altri incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di
incrocio tra razze di cani con lo scopo di
svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi'
come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani,
analogamente a quanto previsto dall'art. 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di Polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai
cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico; applicare la
museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di
trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o
detenere cani di cui all'art.1, comma 1,
lettera b;
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e'
sottoposto a misura di prevenzione personale
o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per i reati di cui
all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per
quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e
inabilitati per infermita'.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente
articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera,
ha l'obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilita' civile per
danni causati dal proprio cane contro terzi.
Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera,
che non intendono mantenere il possesso del
proprio cane nel rispetto delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza debbono
interessare le autorita' veterinarie
competenti del territorio al fine di
ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale
stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai
cani in dotazione alle Forze armate, di
Polizia, di Protezione civile, dei Vigili
del fuoco.
La presente ordinanza e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia
Allegato
Elenco delle razze canine e loro incroci a
rischio di maggiore aggressivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera, della presente
Ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
indice
Sono previste per i contravventori sanzioni
pecuniarie
Vietato
il collare elettrico sui cani
(Ord. Min. Salute 5.7.2005 - GU n. 158 del
9.7.2005)
E' vietato e punito con sanzioni pecuniarie
l'uso del collare elettrico, oppure di
strumenti similari, sui cani, in qualsiasi
circostanza. Qualora poi l'uso sia associato
all'organizzazione clandestina di spettacoli
che comportino strazio o sevizie per questi
animali (come i famigerati combattimenti tra
cani), è previsto anche l'arresto e la
reclusione da quattro mesi a due anni. Lo
stabilisce l'Ordinanza del Ministero della
Salute datata 5 luglio 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 9 luglio
2005.(20
luglio 2005)
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 5 luglio
2005 Divieto dell'uso del collare elettrico
e di altro analogo strumento sui cani.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la
legge 14 agosto 1991, n. 281[1]: Legge
quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che assegna allo Stato la
promozione e la disciplina della tutela
degli animali d'affezione al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo e
animali e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra
Ministero della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressività
dei cani;
Vista la
legge 20 luglio 2004, n. 189 [2]:
Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonchè di
impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l'art.
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 [3];
Considerata la necessità e l'urgenza di
vietare l'uso dei collari elettrici per
cani, usati in particolare per
l'addestramento, mentre tali strumenti sono
considerati coercitivi in quanto provocano
dolore e paura nei cani e quindi sono
vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
Ritenuto che l'uso di questo strumento
provoca maltrattamento degli animali e
pertanto coloro che lo usano sono da
perseguire ai sensi della recente legge 20
luglio 2004, n. 189;
Ordina:
Articolo 1.
1. L'uso del collare elettrico e di altro
analogo strumento, che provoca effetti di
dolore sui cani, nella fase di addestramento
ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane
rientra nella disciplina sanzionatoria
prevista dall'art.
727, secondo comma, del codice penale [4]così
come introdotto dall'art.
1, comma 3 della legge 20 luglio 2004,
n. 189 [5];
2. La presente
ordinanza è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha
efficacia per un anno a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace
indice
RAZZE
CANINE PERICOLOSE
E’ entrata in vigore il 14 gennaio,
giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale,
l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, avente
oggetto la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.”
L’efficacia è limitata ad un anno,
periodo in cui si sancisce, tra l’altro, il divieto del taglio della
coda e delle orecchie.
Si prescrive, altresì, l’obbligo per i
proprietari e detentori di cani di applicare agli stessi la museruola
alternativamente al guinzaglio quando circolano per le vie pubbliche e
invece entrambi quando si trovano nei locali pubblici e sui mezzi
pubblici di trasporto.
Per i cani ritenuti a rischio di
aggressività – elencati in calce alla stessa ordinanza – vanno applicati
in ogni caso il guinzaglio e la museruola, prescrizioni da cui restano
esclusi i cani dei non vedenti o non udenti, addestrati come guida e
quelli in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile
e dei Vigili del fuoco.
LEGGE ITALIANA
ORNANZA 12 dicembre
2006 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani
(Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13
Gennaio 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali d’affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi
e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo 6 febbraio
2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli
animali stessi, l’impiego di tali strumenti si configura come
maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione
di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari
a tutela della salute pubblica
ORDINA:
Articolo 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad
esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il
rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o
razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di
selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare
l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a
doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14
dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici
destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri
scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde
vocali
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Articolo 2
1. I
proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo
articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la
museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la
museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto.
2. I
proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato
devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si
trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano
ai cani per non vedenti
o non udenti, addestrati come cani guida.
Articolo 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1
lettera b) ha l’obbligo di vigilare
con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di
evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
causati dal proprio cane.
Articolo 4
1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può
provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.
Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e
chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004,
n. 189.
Articolo 5
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto
che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una
persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non
controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani
morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al
fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela
della incolumità pubblica.
3. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda
Sanitaria Locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con
aggressività non controllata con i relativi parametri per la
rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle
morsicature;
c) l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro
terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il
rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo :
a) ai delinquenti abituali o per
tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di
prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato
condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la
persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a
due anni;
d) a chiunque abbia riportato
condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli
previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli
interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è
in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità
veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le
amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell’animale
stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2 comma 6 legge 14
agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze
armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Articolo 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri
territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 365
ALLEGATO:
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, della presente
Ordinanza:
|
Croazia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Gran Bretagna |
Islanda |
Malta |
Norvegia |
Olanda |
Portogallo |
Spagna |
Svizzera | indice
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI ANIMALI
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1
- Il rispetto degli animali ed i loro diritti
1.
Tutti gli animali che vivono nel territorio del Comune devono essere custoditi,
allevati e mantenuti , in maniera tale da non recare danno o molestia agli altri
cittadini e che ad essi sia garantita una buona
qualità
di vita. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne
cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni
qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo ed
alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza
cui appartiene.
A tutti
gli animali dovranno essere evitati la segregazione, i maltrattamenti, l’uso
improprio delle caratteristiche della specie e la sofferenza, in particolare se
inutile o a scopo di divertimento. A ciascuna specie dovrà essere garantita una
sufficiente dignità di vita nell’ambito delle caratteristiche che la
contraddistinguono.
E’ fatto
assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo
a percosse o altri tipi di violenze.
2.
E’ vietato l’abbandono di cani, gatti ed altri animali domestici o esotici di
cui si abbia la proprietà o il possesso. Qualora l’abbandono determini il
danneggiamento di persone o cose il proprietario o il detentore è tenuto al
risarcimento del danno ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative
previste.
3.
E’ vietato fare commercio o cessione gratuita di cani, gatti o di altri animali
domestici, selvatici o esotici al fine di sperimentazione o di lotta tra
animali, o comunque per un uso improprio rispetto alle caratteristiche della
specie.
4.
Sono vietati l’omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento degli animali,
il loro mantenimento in spazi angusti con scarsità di luce, acqua e cibo e
l’esposizione ai rigori climatici.
5.
Per alcune specie si dovrà provvedere al contenimento del numero degli animali
presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire una convivenza
accettabile rispetto alle esigenze di salute e di conduzione delle attività
sociali da parte dei cittadini. Le azioni di contenimento dovranno tenere conto
del rispetto della specie, evitare inutili sofferenze agli animali e utilizzare
metodi atti a garantire un risultato efficace.
6.
Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in
caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per
l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico-sanitaria e, se è il caso, dispone l’allontanamento degli stessi
affidandoli alle strutture di ricovero oppure alle associazioni di protezione
animale a spese del proprietario. In materia di maltrattamento e soppressione
sono fatti salvi i disposti di cui alla legge 281/91 e legge regionale 16/94.
7.
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare nella pratica dell’accattonaggio sul
territorio comunale animali
domestici
e/o selvatici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, come
cagne provate da ripetute gravidanze con cuccioli ancora lattanti, cani in
pessime condizioni igienico-sanitarie che dimostrano evidenti segni di
maltrattamento e di sofferenza fisica. Gli animali rinvenuti nelle suddette
condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli Organi di vigilanza e, nel
caso di cani e/o gatti, ricoverati presso il canile sanitario comunale per la
opportuna profilassi veterinaria, mentre nel caso di altre specie di animali
saranno affidati ad apposite relative strutture.
Art. 2
- Conduzione e mantenimento di animali in genere
1.
Per quanto riguarda il trasporto su autoveicoli per tutti gli animali, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche della specie, fermo restando
quanto previsto dal Codice della Strada, vale ciò che è disposto nell’art. 6
comma 9 a proposito dei cani e art. 7 comma 2 a proposito dei gatti.
2.
Per quanto riguarda l’accesso nei locali di generi alimentari, pubblici
esercizi, sale cinematografiche e teatri per tutti gli animali vale ciò che è
disposto dall’art. 6 - comma 10 per i cani.
3.
Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o nelle aree condominiali la
somministrazione di alimenti agli animali deve essere attuata in modo da evitare
lordura del suolo, ritirando alla fine del pasto gli eventuali avanzi ed i
contenitori sporchi. E' vietata la somministrazione di cibo ai piccioni
terraioli e alle tortore dal collare in luoghi pubblici, aperti al pubblico e
nelle aree condominiali e private fatti salvi eventuali provvedimenti che
dovessero essere assunti per il contenimento della proliferazioni degli animali
e solo dietro specifica autorizzazione dell’Autorità Comunale.
Nei
palazzi che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi
o strade ad intenso
traffico
pedonale ed in tutte le situazioni in cui si possono creare problemi
igienico-sanitari, tutte le
sporgenze
(fregi, cornicioni, mensole etc.) dovranno essere munite di idonei dissuasori
atti ad impedire
l’appoggio di piccioni o tortore, allo scopo di evitare problemi
igienico-sanitari conseguenti alla presenza di deiezioni.
4.
Eventuali reclami scritti del proprietario del fondo o dall'amministratore del
condominio relativi ad animali insediati in luoghi privati dovranno essere
inviati all’ufficio ambiente del Comune della Spezia il quale, a seconda della
natura dell’inconveniente, potrà richiedere l’intervento del servizio
veterinario della Azienda USL n.5 "spezzino", o di eventuali altri Organi
competenti , che provvederà ad accertare se sussistono le condizioni
previste dal DPR di Polizia Veterinaria 8.2.54 n. 320 per i successivi
provvedimenti di competenza. Tale procedura sarà adottata anche in riferimento a
segnalazioni relative a presenza di cani e gatti in ospedali, case di cura e
all'interno di pubblici edifici. E' fatto divieto di mettere in atto catture
sistematiche di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate
dalla USL per fini zooprofilattici o secondo le norme di legge.
5.
E' fatto divieto di abbandono sul suolo pubblico o nei contenitori della
Nettezza Urbana delle spoglie di animali d'affezione. Le stesse potranno essere,
ai sensi della legge regionale n. 16/94, consegnate al servizio veterinario
della USL n. 5 o ritirate dallo stesso per l'invio alla termodistruzione.
Art. 3
- Cattura di animali a scopo sanitario.
1.
Sono soggetti a cattura gli animali vaganti per i motivi espressi dal D.P.R. 320
dell’8.2.1954 di Polizia Veterinaria e successive modificazioni, nonché ai sensi
della legge regionale 16/94 e successive
modificazioni.
2.
I medici sono tenuti a denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di
morsicatura da parte di cani, gatti o altri animali recettivi alla rabbia. I
veterinari devono denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso accertato o
sospetto di rabbia negli animali ricettivi e ogni caso di morsicatura
riscontrata negli animali. Tale obbligo compete anche ai possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali.
3.
Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e
tenuti in osservazione per 10 giorni nel reparto sanitario del canile
municipale. Il servizio veterinario della V^ USL può autorizzare l'osservazione
a domicilio degli animali morsicatori, ove non sussistano circostanze
epizoologicamente
rilevanti, in conformità alle disposizioni del DPR 8.2.54 n. 320. Quando
l'osservazione domiciliare è
autorizzata l'interessato deve sottoscrivere atto di sottomissione assumendo le
responsabilità inerenti
all'isolamento dell'animale ed all'onere della relativa osservazione ed
indicando reperibilità domiciliare
per gli
accertamenti del servizio veterinario.
4.
Terminato il periodo di osservazione sanitaria degli animali di cui ai
precedenti commi 2 e 3 e di quelli che comunque siano stati assoggettati a
provvedimenti di polizia veterinaria (DPR 320/54) se gli stessi non vengono
ritirati dai proprietari, l'animale sarà considerato abbandonato e soggetto ai
provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge.
TITOLO II - ANIMALI DOMESTICI E
D’AFFEZIONE
Art. 4
- Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi.
Allontanamento coattivo.
1.
La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con
modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno,
turbative e molestie alle persone. E' vietata la detenzione di cani, gatti ed
altri animali entro le abitazioni od altri locali quando, per l'angustia di
questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o
alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi.
2.
E' pure vietata la detenzione permanente di cani, gatti od altri animali su
balconi, poggioli, cortili
condominiali e simili.
3.
Dovrà sempre essere evitato comunque che eventuali stillicidi, odori, rumori,
lordura e simili arrechino danno o molestia ai passanti o agli altri inquilini.
4.
In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di
effettivo disturbo o molestia il Corpo di Polizia Municipale effettuerà
accertamenti preliminari che evidenzino:
a) la
specie, taglia e numero di animali detenuti;
b) i
metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione o dei locali nei
quali gli animali vengono
detenuti;
c) le
condizioni igieniche di detenzione;
d) il
tipo di danno igienico ed eventuali rimedi per ovviare allo stesso.
e) altri
accertamenti ritenuti necessari e secondo le norme vigenti.
Qualora
sussistano inconvenienti igienico-sanitari saranno interessati gli organi
tecnici competenti dell’azienda USL n. 5 “spezzino”.
A seguito
di tali accertamenti verranno adottati adeguati provvedimenti contravvenzionali
di competenza , a seconda delle violazioni accertate, del Corpo di Polizia
Municipale e/o del Servizio Veterinario della USL n. 5, oppure verrà inviata
agli inadempienti diffida scritta.
Successivamente il Sindaco, in caso di palese mancata eliminazione degli
inconvenienti igienici o per il
protrarsi
di turbativa, danni o molestie potrà disporre, con propria ordinanza,
l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi in luoghi idonei
, previo parere favorevole dell'autorità competente, secondo le caratteristiche
etologiche. Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino
all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.
Art. 5
- Gli animali da cortile.
1.
La detenzione di animali avicunicoli in area urbana e residenziale (così come
individuate dai vigenti
strumenti
urbanistici) è consentita quando sono rispettate le seguenti disposizioni:
a)il
deposito deve trovarsi a non meno di 70 metri dall’abitazione più vicina,
estranea alla proprietà e
non
possono essere detenuti più di 10 capi della stessa specie;
b)il
deposito non può essere collocato in cortili chiusi interni agli edifici;
c)la
proprietà deve disporre di area verde di superficie non inferiore a 600 mq.;
d)il
deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la
dispersione di odore,
liquame,
rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà
essere di
materiale
idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero
degli animali;
e)i
rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno
essere smaltiti nella maniera più
adeguata
e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi. I depositi dovranno
essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di
insetti volanti , striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e
derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.
2.
La detenzione di animali avicunicoli al di fuori dell’area urbana è consentita
quando sono rispettate le seguenti disposizioni:
a) il
deposito deve trovarsi a non meno di 20 metri dall’abitazione più vicina
estranea alla proprietà;
b) il
deposito non può essere collocato in cortili interni ad edifici;
c) la
proprietà deve disporre di area verde di superficie non inferiore a 200 mq.;
d) il
deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la
dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al
vicinato. La struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata
pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali;
e) i
rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno
essere smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni
delle vigenti leggi. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno
ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di insetti volanti , striscianti o di
topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze
idonee.
3.
Sono esonerati dalla presente normativa i depositi a carattere precario e
commerciale in occasione di fiere e mercati, purchè di durata non superiore alle
72 ore e fruenti di licenza per il commercio di animali vivi.
4.
In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti vale quanto
previsto dall’art. 4 – comma 4 del presente regolamento.
Art. 6
- I cani
1.
Definizione.
I cani si
definiscono di piccola, media e grossa taglia. Si definiscono cani di indole
aggressiva quelli litigiosi e mordaci senza motivazione alcuna e/o di razze
particolarmente selezionate per la difesa personale e l’aggressività in genere o
allo scopo addestrati.
2.
Denuncia del possesso e variazioni.
Ai sensi
della legge regionale n. 16 del 24.3.94, che detta le nuove norme in materia di
randagismo, presso i Servizi Veterinari di ogni Unità Sanitaria Locale è stata
istituita "l'anagrafe canina", alla quale ogni proprietario o possessore di
cani, anche a scopo di commercio o di allevamento, deve iscrivere gli animali
entro i primi tre mesi di vita o comunque entro trenta giorni dall'avvenuta
immissione nella proprietà o nel possesso. Alla stessa anagrafe vanno denunciati
anche il trasferimento di proprietà o possesso, la scomparsa e la morte del cane
entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Il cane iscritto all'anagrafe
canina viene contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante
tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione
auricolare, recante la sigla della provincia e una sigla alfanumerica oppure
mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della
Sanità o dalla regione.
Il
tatuaggio viene eseguito dal Servizio Veterinario della Azienda USL n. 5
"Spezzino" gratuitamente, oppure da veterinari privati o di società cinofile o
di associazioni di protezione animale con spesa a carico dei richiedenti
l'intervento.
Il Corpo
di Polizia Municipale è abilitato ad eseguire controlli sull'avvenuta denuncia
degli animali all'anagrafe canina, o mediante identificazione del tatuaggio
sull'animale stesso o per presa visione del certificato di iscrizione rilasciato
dal competente servizio veterinario della USL presso la cui anagrafe il
cane è
iscritto.
Per tale
ragione è opportuno che gli accompagnatori dei cani siano sempre muniti del
certificato sopraddetto da esibire agli eventuali controlli; nel caso in cui ne
siano sprovvisti, devono provvedere ad esibirlo entro tre giorni al competente
Comando di Polizia Municipale per non incorrere nelle sanzioni previste dal
presente regolamento.
3.
Abbandono, rinvenimento e soppressione di cani.
Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 1, nel caso in cui il proprietario o possessore
debba rinunciare per gravi e motivate ragioni alla proprietà o possesso del
cane, deve darne immediata comunicazione all’ufficio ambiente del Comune che può
decidere, compatibilmente con la capienza, il ricovero dell'animale nel canile
municipale.
Chiunque
rinvenga un cane deve farne denuncia entro cinque giorni al Servizio Veterinario
della USL, fornendo precise notizie in ordine alle modalità del rinvenimento e
alle caratteristiche dell'animale. Il
Servizio
Veterinario della USL provvederà alla cattura dell'animale e, previo parere
favorevole dell'ufficio comunale competente, al ricovero dell'animale presso il
canile municipale, nei limiti della sua capienza, oppure potrà accettare, su
richiesta dell’interessato, che esso sia mantenuto presso il domicilio di chi lo
ha rinvenuto.
Qualora
l'animale sia tatuato o contrassegnato in modo tale da identificarne il
proprietario, questi sarà informato mediante notifica e lo stesso gli verrà
restituito. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento
del cane, il mancato ritiro dello stesso sarà equiparato all'abbandono.
L'animale rinvenuto e di cui non sia possibile identificare il proprietario,
trascorsi i termini di cui sopra, potrà essere dato in affidamento
prioritariamente a chi lo ha rinvenuto oppure secondo le modalità previste dalle
attuali normative.
I cani
catturati, ritrovati o ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non
possono essere usati a
scopo di
sperimentazione, salvo quanto stabilito dal D.L. 27.1.92 n. 116 per scopi
particolari; la soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo
quanto stabilito dagli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR 320/1954 e successive modificazioni, è consentita
esclusivamente se si tratta di cani gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in forma eutanasica i
medici veterinari.
4.
Conduzione di cani di piccola e media taglia in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
I cani di
piccola e media taglia, di indole non aggressiva e non condotti al guinzaglio,
quando si trovano nelle vie od in altro luogo pubblico o aperto al pubblico,
devono essere muniti di idonea museruola, che
dovrà
essere costituita da materiale solido, essere apposta convenientemente a seconda
della razza e della taglia e comunque dovrà essere tale da impedire all'animale
di mordere.
Il cane
che, sebbene munito di museruola, riesca a mordere, sarà considerato a tutti gli
effetti, come se ne fosse sprovvisto. I cani di piccola e media taglia dovranno
essere tenuti a guinzaglio, anche senza museruola purché non mordaci o
aggressivi, in particolari luoghi pubblici nelle ore in cui sono maggiormente
frequentati (ore 9- 12 e ore 15-19): parchi ( ad eccezione delle aree
appositamente realizzate per la sgambatura cani e idoneamente tabellate),
giardini pubblici, luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito
pedonale. Essi devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio e con
museruola in aree affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute
all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe
costituire intralcio e pericolo alla circolazione, nonché molestia per i
passanti.
Il
Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire di volta in volta, limitazioni
alla circolazione dei cani in tutte le aree precedentemente definite.
E'
vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei
bambini e negli spazi, annessi alle scuole, a ciò adibiti ed evidenziati da
apposita segnaletica. E’ vietato in ogni caso far circolare liberi i cani senza
guinzaglio a meno di 20 metri da tali aree gioco. Nei mercati e nelle fiere i
cani devono essere condotti a guinzaglio corto e con museruola. I cani di media
e piccola taglia di indole non aggressiva sui mezzi di trasporto pubblico devono
essere tenuti a guinzaglio corto, muniti di museruola e contenuti validamente.
5.
Conduzione di cani di grossa taglia e di indole aggressiva.
Per i
cani di grossa taglia e di indole non aggressiva è obbligatoria la conduzione al
guinzaglio, quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in aree
affollate per riunioni o manifestazioni, dalle ore 8 alle ore 20. Potranno
essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola e sotto stretta
sorveglianza a vista da parte dei padroni dalle ore 20 alle ore 8 se tali luoghi
pubblici sono scarsamente frequentati e per tutte le 24 ore nelle aree
appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura dei cani. I cani di
grossa taglia non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico
quando sono particolarmente affollati, e cioè dalle ore 7 alle ore 9, dalle ore
12 alle ore 14, dalle ore 17 alle ore 19, salvo i casi in cui il mezzo pubblico
sia poco affollato. Negli orari in cui possono essere trasportati, devono essere
muniti di museruola, tenuti a guinzaglio corto e contenuti validamente. Per i
cani di indole aggressiva sono sempre obbligatori idonea museruola e guinzaglio
nell’arco delle 24 ore quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al
pubblico. Essi possono essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola
nelle aree appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura solo se non
siano presenti altri cani o se i padroni dei cani presenti lo consentano. I cani
di indole aggressiva non possono essere condotti su mezzi di trasporto pubblico.
Sia i cani di grossa taglia che quelli di indole aggressiva possono essere
condotti esclusivamente da persone idonee e in condizione di trattenere
validamente l’animale.
6.
Conduzione di cani da caccia, da pastore, da guardia e delle FF.AA.
Possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola:
- i
cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'attività venatoria o per
l’allenamento ad essa;
- i
cani da pastore, quando vengono usati per la conduzione e per la guardia delle
greggi:
- i
cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per
servizio.
7.
Conduzione di cani adibiti ai ciechi o ai portatori di Handicap.
Fermo
restando le altre modalità di conduzione, tutti i divieti di accesso ai cani non
sono operanti per gli animali addetti ai ciechi e ai portatori di handicap.
8.
Detenzione di cani in aree di proprietà privata.
Nell’area
urbana è vietato il concentramento di cani a scopo di riproduzione, allevamento,
addestramento e custodia per conto di terzi.
I cani
possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola, entro i limiti dei
luoghi o della proprietà privata da sorvegliare, purché non aperti ed
accessibili al pubblico. Qualora gli anzidetti luoghi o proprietà private
fossero accessibili al pubblico, dovrà essere posto uno o più cartelli di
avvertimento.
In tal
caso gli animali di grossa taglia o di indole aggressiva devono essere tenuti a
catena secondo le
modalità
di cui al successivo comma 12 e detenuti comunque in modo tale da non recare
danno o molestia. Qualora i cani fossero tenuti in proprietà confinanti con la
pubblica via, si dovrà provvedere affinché le delimitazioni siano costruite in
modo tale da non consentire ai cani di oltrepassare con la testa i limiti della
proprietà e le recinzioni dovranno essere di dimensioni tali da impedire
all'animale di mordere; qualora non esistessero recinzioni, i cani di qualunque
taglia devono essere tenuti a catena secondo le prescritte modalità in maniera
da mantenere una sufficiente distanza dalla pubblica via e dovranno essere
assunti i più opportuni provvedimenti per evitare molestie e morsicature.
9.
Trasporto su veicoli.
Il
conducente di veicolo collocato in sosta deve provvedere affinché il cane
lasciato sul veicolo non abbia la possibilità, se privo di museruola, di
oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo. Deve, tuttavia, assicurare
una idonea areazione del veicolo e comunque evitare sofferenze, fame e sete
all'animale. Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure
necessarie a prevenire e ad evitare pericolo e danni sia agli occupanti il
veicolo che a terzi. Per quanto riguarda le norme per il trasporto, vale quanto
previsto dal Codice della Strada.
10.
Accesso nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi.
E'
vietato detenere, introdurre e consentire l'accesso di cani ed altri animali nei
locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso o
al dettaglio di generi alimentari. Derogano gli esercizi all'ingrosso e al
dettaglio di soli alimenti per animali. Nelle trattorie, ristoranti e alberghi
la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare
della licenza, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta di ingresso l'avviso
dell'eventuale divieto. Il cane dovrà comunque essere tenuto al guinzaglio
corto, munito di museruola evitando di arrecare disturbo a terzi o provocare
inconvenienti di carattere igienico-sanitario. E' vietato l'accesso e la
presenza di cani ed altri animali nelle sale cinematografiche e nei teatri.
11.
Esigenze fisiologiche dei cani.
I
conduttori dei cani devono essere dotati sia di sacchetto, sia di paletta rigida
o pinze igieniche e devono immediatamente pulire il suolo pubblico lordato dalla
defecazione degli animali medesimi. Conseguentemente a tale operazione gli
escrementi solidi potranno essere introdotti nei contenitori del servizio
Nettezza Urbana. E’ vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture
fisse di giochi per bambini e per un raggio di 20 metri attorno ad esse.
12.
Divieto di detenzione di cani in spazi angusti e privi di acqua e cibo.
E' fatto
assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo. La
cuccia deve essere di adeguate dimensioni, isolata dal suolo, coibentata,
coperta in maniera impermeabile e chiusa su almeno tre lati affinché gli animali
possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura
inferiore a m. 4, essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed il
terminale della stessa deve essere fissato in maniera tale da permettere
all'animale di muoversi agevolmente senza restare impigliato nella catena. Gli
animali tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo ed il
contenitore dell'acqua.
13.
Cattura, sequestro, custodia.
Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 sono soggetti a cattura, ai sensi della legge
regionale n. 16/94, i cani vaganti senza museruola o con museruola non idonea e
quelli molesti o pericolosi. Gli operatori addetti, su richiesta del
proprietario se presente alla cattura, previa contestazione della infrazione,
rilasciano l'animale sempre che questo non abbia morsicato e non sia stato
morsicato, nel qual caso vale quanto previsto dall’art. 3 del presente
regolamento.
14.
Cessione ai privati di cani non reclamati o abbandonati.
Fermo
restando le disposizioni di cui all'art. 3 e all’art. 6 comma 3 del presente
regolamento, tutti i cani randagi catturati e ricoverati presso il canile
municipale, dopo l'osservazione, il controllo sanitario ed i trattamenti
profilattici previsti dall'art. 2, c.5 della legge n. 281/91, possono essere
dati in affidamento in forma definitiva (qualora l'eventuale proprietario non
abbia reclamato l'animale entro 60 giorni dall'accalappiamento), oppure in forma
temporanea prima che sia decorso il termine sopraddetto, soltanto se gli
affidatari si impegnano a restituire l'animale al proprietario qualora ne
facesse richiesta entro lo stesso termine. Gli affidamenti sono regolati dal D.
Ministero della Sanità del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani
randagi" e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1239 del 25.5.95 e
successive.
Art. 7
- I gatti.
1.
Per l’allevamento, il mantenimento e la conduzione dei gatti vale quanto
previsto dall’art. 1 e dall’art. 2 del presente regolamento.
2.
Il trasporto dei gatti su mezzi di trasporto pubblico e in aree pubbliche o
aperte al pubblico non ha limitazioni di orario purché attuato tramite idoneo
contenitore. Il trasporto su veicoli privati deve avvenire secondo quanto
previsto dal Codice della Strada.
3.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, ai sensi della L.R. n°16 del 94 i soci
delle associazioni animaliste sono autorizzati al prelevamento dei gatti dai
cortili e dagli altri luoghi di insediamento per provvedere alla sterilizzazione
dei randagi, allo scopo di ridurne la proliferazione; una volta effettuate tali
operazioni, i gatti devono essere reinseriti nei luoghi da cui sono stati
prelevati
TITOLO III CANILI PRIVATI, AMBULATORI VETERINARI , TOELETTATURA E VENDITA
CANI
Art. 8
- Canili privati.
Gli
impianti stabili di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero,
riproduzione, addestramento e
commercio, sono vietati in zone urbane e residenziali, così come individuate
dagli attuali strumenti urbanistici, e dovunque possano determinare disturbi o
molestie al vicinato. I predetti impianti sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria di cui all'art. 24 del DPR 320 del 8.2.1954 e successive modifiche e
alle norme di cui agli articoli 99 e 216 del T.U. leggi sanitarie approvato con
R.D. 27.7.1934 n. 1265.
Art. 9
- Studi, ambulatori e cliniche veterinarie private - Laboratori veterinari di
analisi.
Le
strutture sanitarie veterinarie private, che si differenziano in: studio
veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura
veterinaria, ospedale veterinario e laboratorio veterinario di analisi, sono
regolamentate dal Decreto del Ministero della Sanità 20.9.1996.
Art.
10 - Toelettatura cani.
L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è
subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco. La eventuale
attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta alla
disciplina commerciale di cui alla legge 11.6.1971 n. 426.
Il
rilascio dell'autorizzazione sanitaria è subordinato all'accertamento che
l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini. I
locali devono essere situati a piano terra, direttamente areati, rispondenti
alle norme igieniche, disporre di pareti lavabili e disinfettabili, di dotazione
idrica con scarichi collegati con la rete fognaria, di box separati per la sosta
degli animali. La sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata
dal locale di toelettatura.
Nei
locali di toelettaura i cani devono sostare per il tempo necessario alle
operazioni, con espresso divieto di sosta fuori dell'orario di apertura. E'
fatto divieto di esercitare la professione veterinaria presso i locali di
toelettatura, fatti salvi gli interventi con carattere di urgenza.
Art.
11 - Vendita animali.
L'esercizio di vendita è soggetto alla disciplina commerciale di cui alla legge
11.6.71 n. 426; lo stesso deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare
disturbo o molestia al vicinato. I locali ritenuti idonei dalla Unità Sanitaria
Locale dovranno essere direttamente areati, corrispondere sotto il profilo
igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica, scarichi
direttamente nella rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale. Gli
animali dovranno essere tenuti in gabbie e box separati e facilmente lavabili e
disinfettabili; lo spazio riservato all'animale deve essere idoneo alla sua
mole, età, numero, indole e razza e gli animali non devono essere direttamente
esposti ai raggi solari. Le deiezioni dovranno essere subito asportate. Gli
animali nuovi arrivati sosteranno in gabbie o box isolati per un periodo di
controllo; dovranno essere curati eventuali esemplari ammalati. Per ogni animale
ospitato nell'esercizio è obbligatoria la tenuta di un registro aggiornato
riportante i dati di entrata/uscita ed i dati caratteristici, la provenienza e
la destinazione. Il registro dovrà essere esibito, su richiesta, all'autorità
competente a cui facoltativamente competerà di provvedere a periodiche visite
tecnico sanitarie di accertamento. Per quanto riguarda le norme sanitarie e di
protezione sull'allevamento ed il commercio di animali esotici, si applicano le
disposizioni contenute nella legge regionale 27.4.1990 n. 25.
TITOLO IV - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA
Art.
12 - Commercio e detenzione di fauna selvatica viva.
Salvo i
casi espressamente previsti dalla legge, è vietato commerciare o detenere a
qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla legge 27.12.1977 n. 968 e
successivi aggiornamenti, dalla legge regionale sulla caccia 1.6.79 n. 19,
nonché quelli compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96
pubblicato sulla G.U. serie generale del 3.10.96 in attuazione dell'art. 6 della
legge 7.2.92 n. 150 e successive modificazioni. Il divieto deve intendersi
automaticamente adeguato alle specie protette e comunque previste da ogni futura
altra legge o norma regionale, statale o convenzione internazionale resa
esecutiva in Italia. E' consentita la detenzione dei soli animali della fauna
selvatica usabili come richiami durante l'esercizio venatorio, con le modalità
contemplate negli articoli 24 e 25 legge regionale 1.6.79 n. 19 o successive
leggi o normative.
Art.
13 - Detenzione di fauna esotica.
Fatto
salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale attuale e
futura in materia di importazione di animali per i circhi, i giardini zoologici
ed i serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna
esotica non compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96,
pubblicato sulla G.U. del 3.10.96 - serie generale - e comunque regolamentata
dalla legge regionale 27.4.90 n. 25, purché non provochino pericolo, disturbi o
molestie ai cittadini.
Gli
animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna
specie e, comunque, secondo quanto prescritto dall’art. 1 del presente
regolamento. Gli animali provenienti dall'estero, salvo i casi di esclusione
previsti dalle norme vigenti, dovranno essere muniti della regolare
documentazione sanitaria da esibire alla USL di competenza entro tre giorni
dall'arrivo.
TITOLO V - NORME SANZIONATORIE
Art.
14 - Sanzioni.
Fatti
salvi i più gravi provvedimenti a carattere penale e/o l'applicazione di
specifiche normative nazionali o regionali, le violazioni delle norme del
presente regolamento sono punite, ai sensi degli artt. 106 e segg. Del
T.U.L.C.P. 383/34, con sanzione amministrativa da £. 50.000 a £.1.000.000.
E'
ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta di £. 100.000 nel termine di
60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione con versamento presso
l'ufficio Contravvenzioni del Corpo di
Polizia
Municipale del Comune della Spezia o a mezzo di bollettino di conto corrente
postale intestato al Comune della Spezia. Avverso il verbale di contestazione
delle violazioni sopra riportate è ammesso produrre scritti difensivi al Sindaco
del Comune della Spezia entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale. In caso di mancato pagamento entro i termini
prescritti ed in assenza di scritti difensivi l'autorità competente determina
con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che
vi sono obbligate solidalmente.
Art.
15 - Entrata in vigore del regolamento.
Il
presente regolamento, dopo l'approvazione nei termini di legge da parte del
Consiglio Comunale, sarà depositato nella segreteria comunale per la prescritta
pubblicazione. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno
successivo all’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo
approva.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA
DI
ANIMALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 27.10.97.
Si è
proceduto ad effettuare al testo del Regolamento comunale in oggetto le seguenti
modifiche:
- Art.
4 comma 4: il testo modificato è il seguente:
“
In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di
effettivo disturbo o molestia il Corpo di Polizia Municipale effettuerà
accertamenti preliminari che evidenzino:
a) la
specie, taglia e numero di animali detenuti;
b) i
metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione o dei locali nei
quali gli animali vengono
detenuti;
c) le
condizioni igieniche di detenzione;
d) il
tipo di danno igienico ed eventuali rimedi per ovviare allo stesso.
e) altri
accertamenti ritenuti necessari e secondo le norme vigenti.
Qualora
sussistano inconvenienti igienico-sanitari saranno interessati gli organi
tecnici competenti dell’azienda USL n. 5 “spezzino”. A seguito di tali
accertamenti verranno adottati adeguati provvedimenti contravvenzionali di
competenza , a seconda delle violazioni accertate, del Corpo di Polizia
Municipale e/o del Servizio Veterinario della USL n. 5, oppure verrà inviata
agli inadempienti diffida scritta. Successivamente il Sindaco, in caso di palese
mancata eliminazione degli inconvenienti igienici o per il protrarsi di
turbativa, danni o molestie potrà disporre, con propria ordinanza,
l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi in luoghi idonei
, previo parere favorevole dell'autorità competente, secondo le caratteristiche
etologiche. Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino
all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.
- Art.
6 comma 1 : il testo modificato è il seguente:
“
Definizione.
I cani si
definiscono di piccola, media e grossa taglia. Si definiscono cani di indole
aggressiva quelli litigiosi e mordaci senza motivazione alcuna e/o di razze
particolarmente selezionate per la difesa personale e l’aggressività in genere o
allo scopo addestrati.
- Art.
6 comma 11: il testo modificato è il seguente:
“
. Esigenze fisiologiche dei cani.
I
conduttori dei cani devono essere dotati sia di sacchetto, sia di paletta rigida
o pinze igieniche e devono immediatamente pulire il suolo pubblico lordato dalla
defecazione degli animali medesimi. Conseguentemente a tale operazione gli
escrementi solidi potranno essere introdotti nei contenitori del servizio
Nettezza Urbana.
E’
vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture fisse di giochi per
bambini e per un
raggio di
20 metri attorno ad esse.
- L’art.
14 1° comma relativo alla misura delle sanzioni amministrative è stato già
modificato con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del
26.1.1998.
indice
SENTENZE VARIE
Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n.
2376 ( 2 marzo 1999)
-
Sempre punibile chi abbandona il
cane:
Se un cane
gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la
prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha
sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova
della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta
aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo
dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di
rincorrerla.
Sentenza della Prima Sezione Penale della
Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)
-
Se il cane abbaia non è disturbo
della quiete:
Se gli ululati
del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un
singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla
quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi
sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è
necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone"
Sentenza della Corte di Cassazione del
30 gennaio 1999
-
Non prendersi cura dell'animale
equivale a maltrattarlo:
Maltrattamento
non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche
rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali
procurargli cibo, riparo ecc.
Sentenza della Corte di Cassazione del
1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)
-
Alcuni cacciatori maltrattano:
La sentenza ha stabilito che alcune
pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono
compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare
sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel
caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.
indice
SENTENZE
- La detenzione di un animale può
integrare in astratto la fattispecie di cui l'art. 844 c.c., in
quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile
di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che
abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino
una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza
di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al
singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua
esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve
essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la
valutazione della tollerabilità delle immissioni. Trib. Piacenza
10 aprile 1990 n. 231, Arch. loc. 1990, 287.
- Qualora una norma contenuta in
un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che
possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il
semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a
far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario
che si accerti effettivamente il pregiudizio causato dalla
collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene. Pret. Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991,
176.
- Il divieto di tenere bestie che
possano recare disturbi e molestie ai condomini e allevamenti di
ogni specie negli appartamenti, stabilito in regolamento di
condominio di natura contrattuale, vincola sia i cindomini che i
conduttori ed appresta una tutela più rigorosa di quella
assicurata dal divieto di immissioni, di cui l'art. 844 c.c.
Trib. Napoli 25 ottobre 1990.
- In tema di condominio di
edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali
domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti
condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non
potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni
del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in
esclusiva, sicchè in difetto di un'approvazione unanime. Le
disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei
condomini che abbiano concorso con voto favorevole alla relativa
approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non
essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace,
costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai
sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella
mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne
preveda l'obbligatorietà. Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993,
n. 12028.
indice
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 1215 GIUR CASS
In materia di maltrattamento di
animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della
volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità
dell’agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede
un preciso scopo di infierire sull’animale. Peraltro determinare
sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione
all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli
patimenti.
La Corte ha ritenuto integrato il
reato nell’aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza
riparo.
(Cass. Pen. Sez. III – 29 gennaio
1999 n. 1215 – Rivista Penale n. 9/99 – 783 M).
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS
La detenzione in
gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se
lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall’art. 4 della
legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia,
alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le
gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure
movimenti fisiologici essenziali come l’apertura delle ali.
Cass.pen. sez. III
I° luglio 1999 n. 8473 – Riv.Pen. n. 10/99 – 877 – S)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS
In tema di
maltrattamento di animali, mentre l’ipotesi dell’"incrudelimento"
può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza
del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano
cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in
condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall’art.
727 c.p. può essere configurataanche a titolo di colpa,
conformemente al principio generale vigente in materia di
contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di
regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che
correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di
colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato
il proprio cane, per circa mezz’ora, chiuso a bordo di
un’autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e
con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le
quali non avevano però impedito che l’animale morisse per
insufficienza cardiorespiratoria determinata dall’eccessivo calore).
Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999
–n. 9905 – Riv.Pen. n. 10/99 – 852.S)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS
I limiti posti alla causa di giustificazione
dell’esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di
proprietà, ed all’utilizzazione degli offendicula concernono anche
gli animali.
L’esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva
dall’esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla
compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di
ritenere lecito l’uso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi
appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non
vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla
dannosi, intendendo la pericolosita' di questi strumenti nel senso
di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma
incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere
sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella
specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva
dichiarato l’imputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di
maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi
erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di
gatti) alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo
scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte
ad allontanare i gatti ) e che la proporzione tra bene difeso e
quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli
strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche' agli
interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo sussiteva la
violazione dell’art. 51 c.p. tanto piu' che la stessa
predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato
il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa
per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).
Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai codici
CP art. 51
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 7 GIUR CASS
Integra il reato di maltrattamento di animali il
comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la
loro natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in
gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in
putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e
maleodorante, è stata qualificata come trattamento incompatibile con
la loro natura, è quindi un maltrattamento, con evidente effetto di
sofferenza fisica per i volatili.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
Riviste
Riv.Pen. 1996 – 974
Rif. ai codici
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 11 GIUR CASS
Sussistono gli estremi della contravvenzione di cui
all’art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli
vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili,
strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si
infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica
e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con
offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 – 69
Rif. ai codici
CP art. 727
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con
la loro natura.
Uso di uccelli in funzione di richiami
-
Maltrattamento di animali
-
Detenzioni di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura
-
Uso di uccelli in funzione di
richiami
La norma ricavabile dal nuovo testo
dell’art. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun
modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con
la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all’uso degli
uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta
necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda,
dal momento che è possibile una interpretazione delle sue
disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di
entrambe. E’ infatti nozione elementare di teoria generale del
diritto che l’abrogazione per incompatibilità (a differenza di
quella espressa) intercorrere tra le norme e non tra le disposizioni
e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non
conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra
le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed
irresolubili, tale che l’applicazione di una norma implichi
necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dell’altra, il
che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione
quello secondo cui l’interprete è obbligato a compiere tutti gli
sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma
precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile,
nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non
incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo
quando in nessun modo l’applicazione della nuova norma consenta
anche l’applicazione della precedente, l’interprete stesso possa
dichiarare l’avvenuta abrogazione della vecchia norma.
In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione
degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell’esercizio
della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano
regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale
responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo
stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da
altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie
di quella misura.
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo
dell’art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte
ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che
vanno quindi specificamente contestate all’imputato. In particolare,
l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per
l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della
sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la
loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime
due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di
incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice
diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per
un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa
dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi
dell’art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di
correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 – 651 . M).
ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS
Atti concreti di crudelta', senza giustificato
motivo.
-
Maltrattamento di animali
-
Atti concreti di crudeltà
-
Senza giustificato motivo
Non diversamente da quanto accadeva
alla stregua del precedente testo dell’art.727 c.p., anche secondo
la nuova formulazione dell’articolo, ai fini della sussistenza
dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso
animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia
l’inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato
motivo. Infatti è appunto la mancanza di motivi che distingue
l’incrudelimento della sottoposizione a strazio o sevizie, le
crudeltà, inoltre, non possono che essere che fisiche.
Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell’art.
727 c.p., nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza
della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture, non poneva
la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone
concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificabile motivo da
parte dell’agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata
dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo
abietto e futile; inoltre è pacifico che nell’ipotesi
dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè
nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso
animali.
(Cass.pen.Sez.III – 29/1/1997 n. 601-
Riv. Pen. N. 6/97 – 650 – M.)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 4 GIUR CASS
Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del
precedente testo dell’art. 727 c.p. anche secondo la nuova
formulazione dell’art. ai fini della sussistenza dell’elemento
materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso animali, sono
necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi
sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è
appunto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento dalla
sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non
possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione,
il precedente testo dell’art. 727 C.P. nell’ipotesi di crudeltà
verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad
eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità,
perché l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di
qualsiasi giustificato motivo da parte dell’agente; la crudeltà è di
per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla
spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che
nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel
dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di
incrudelire verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 – IIII
Rif. ai codici
CP art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS
Il reato di cui all'art.727 c.p. è
configurabile quando, accolto un animale presso di se', il soggetto
non si curi piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni
assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie
consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane -
ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua
denutrizione.
(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale,
n.5/1999, 501, M.)
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS
Integra il reato di cui all’art. 727
c.p. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre
1993 – n. 473, che tutela l’animale inteso come essere vivente. La
uccisione degli animale le tagliole o i lacci; infatti i lacci
uccidono l’animale per soffocamento e rendono estremamente difficile
la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per
dissanguamento, sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze
che integrano il reato in questione.
(Cass.pen. sez. III 11 dicembre
1998 n. 12910 – Rivista Penale n. 5/99 – 501 M).
indice
ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS
Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo
testo dell’art. 727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi
distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi
e che vanno quindi specificatamente contestate all’imputato. In
particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben
distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo,
dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi e sevizie
incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata
una di queste ultime due ipotesi e poi l’imputato venga condannato
per quella di incrudelimento verso animali, si tratta di una non già
semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della
condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto
di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai
sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio di
correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
Ente giudicante
Cass.Pen. sez III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 - 1111
Rif. ai codici
CP. Art. 727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 – n. 473
RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS
Animali (danni cagionati da)
Il solo affidamento per ragioni di
custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo
trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne
vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilita' per i
danni cagionati dagli animali stessi.
Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 – 615
Rif. ai codici
CC art. 2052
indice
Sentenza della Terza Sezione Penale della
Corte di Cassazione n. 46291/2003
Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla
condanna di chi prende a calci un cane:
Prendere a calci un cane per futili motivi è reato
perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono
essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di
Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di
maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a
calci il cane di una signora allo scopo di attirare l'attenzione
della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema
Corte, non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo
sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli
animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore
comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.
Sentenza della Terza Sezione Penale della
Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)
Sempre punibile chi abbandona il cane:
Se un cane gettato fuori da una macchina segue
la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del
cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve
la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà.
Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo
dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di
rincorrerla.
Sentenza della Prima Sezione Penale della
Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
Se gli ululati del cane non disturbano una
pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile
il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha
affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità
(art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente
idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero
indeterminato di persone"
Sentenza della Corte di Cassazione del 30
gennaio 1999
Non prendersi cura dell'animale equivale a
maltrattarlo:
Maltrattamento non è solo infliggere
sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni
necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.
Sentenza della Corte di Cassazione del 1999
sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)
Alcuni cacciatori maltrattano:
La sentenza ha stabilito che alcune pratiche
venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con
l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è
reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono
consentite da altre leggi.
indice
Questa sentenza del
massimo organo della giustizia amministrativa, per l'importanza che riveste
nella microconflittualità con gli enti locali, deve essere collocata in una
pagina permanente [....]
Invito, quindi, chi ha formalmente contestato al sindaco
l'ordinanza, a ripresentare opposizione riportando i passaggi evidenziati,
dopodiché, qualora i sindaco omettesse di ritirare l'ordinanza, di chiedere
in ragione di tale sentenza, l'intervento gerarchico al Prefetto.
Occorre tener conto che il sindaco, in materia sanitaria, è
Ufficiale del Governo, (quindi non sindaco), pertanto risponde direttamente
al Prefetto, il quale, a sua volta, rappresenta il Governo in ambito
provinciale ed è tenuto a provvedervi in via sostitutiva.
Mauro Bottigelli
indice
Sentenza:
Annullamento ordinanza sindaco di Galliate "divieto alimentazione animali
randagi".
( Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 - Sentenza
883 )
Oggetto:
Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dalla Sig.ra Roberta Corradi per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87
e la dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa
comminatale.
Visto:
- la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta il
2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità, Dipartimento
alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha richiesto il
parere del Consiglio di Stato
sul ricorso straordinario in oggetto;
- esaminati gli atti ed udito il relatore;
Considerato:
- che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte
26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda necessario, il
comune, con il servizio veterinario della ASL, organizza interventi
di controllo della popolazione felina che possono comprendere,
secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con
indicazioni contenute nel regolamento d'attuazione: a) l'affidamento
della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli
animali in affidamento od altra sede più idonea";
- che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata, non
ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante che
l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli avesse,
formalmente proposto la costruzione di un gattile), ma ha vietato di
deporre alimenti di qualunque genere per la nutrizione dei gatti
randagi o che, comunque, vivano in libertà in determinate zone del
territorio comunale, disponendo sanzioni amministrative per i
contravventori;
- che nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto
di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi
pubblici o privati in cui trovano rifugio;
- che l'ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della legge
14.8.1981, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione dei randagismo), secondo cui "i gatti che vivono in
libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo... Gli enti e le associazioni
protezionistiche possono, d'intesa con le UU.SS.LL., avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la
cura e la salute e le condizioni di sopravvivenza";
- che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza
impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute umana a causa
di malattie zootecniche", determinati dalla presenza delle colonie
feline, è smentita dalla relazione allegata in atti, redatta dal
responsabile del servizio veterinario della U.S.S.L. competente, a
seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta dei sindaco stesso,
da cui risulta che i sopralluoghi, finalizzati ad evidenziare,
attraverso l'osservazione macroscopica degli animati, sintomatologie
evidenti riferite a malattie contagiose in atto, hanno avuto esito
negativo;
- che l'ordinanza impugnata, per i motivi sopra esposti, deve
ritenersi illegittima;
- che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione
amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 - del 7
giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza;
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba
essere accolto.
indice
REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la
proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo (2), previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il
18 febbraio 2003, considerando quanto segue:
(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di
animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi
terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono
consentire di realizzare tale obiettivo.
(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di
cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare
quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la
salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli
animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del
trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è
straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario,
grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi
nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha
imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.
(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema
della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un
sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza
equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario,
l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da
compagnia verso i suddetti Stati membri per
un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce
dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea
per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata
delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura
rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui
sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza
acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono
prevedere ora.
(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori
da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali
originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica
nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di
polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri
all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali
paesi terzi.
(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in
provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario,
appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.
(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il
regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo
alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e
all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli
(4), prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi
alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del
Regno Unito ai fini del presente regolamento.
13.6.2003 L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001,pag.
109.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54.
(3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del
31.1.2002, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002
(GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamento europeo
del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 e decisione del
Consiglio del 25 aprile 2003.
(4) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni
sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non
esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto
riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le
specie di animali di cui all'allegato 1.
(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante
il controllo del loro commercio (1).
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (2).
(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia
sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del
13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE (3), si applicano generalmente soltanto agli scambi
di natura commerciale.
Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati
fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia
ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le
disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli
animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo
scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente
regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il
numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai
sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme
relative agli scambi.
(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un
livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non
costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo
ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei
gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sullarelazione
del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in
provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie
elencate nell'allegato I. Esso si applica fatto salvo il regolamento
(CE) n. 338/97. Il presente regolamento lascia impregiudicate le
disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia
sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di
animali da compagnia.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate
nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona
fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario
durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di
proprietà;
b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
documento che deve essere
elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;
c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra
Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio
della Comunità in provenienza da un paese terzo.
Articolo 4
1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata
in vigore del presente regolamento gli animali delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati
se dotati:
a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).
13.6.2003 L 146/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del
18.12.2001, pag. 3).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002,
pag. 3). Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore
non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO
11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità
degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione
di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del
trasponditore.
2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere
accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al
nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.
3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel
loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati
a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a
farlo durante il periodo transitorio.
4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di
un animale.
CAPITOLO II
Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri
Articolo 5
1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie
di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti
previsti all'articolo 6:
a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e
b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o,
se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione,
realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno
un'unità antigenica per dose (norma OMS).
2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui
all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché
siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel
luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici
che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano
accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
Articolo 6
1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da
compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda,
della Svezia e del Regno Unito è subordinata
all'osservanza dei seguenti requisiti:
—
devono essere
identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e
— devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario
abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei
requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di
una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml
effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i
termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui
all'articolo 25, secondo comma. Tale titolazione di anticorpi non dev'essere
rinnovata su animali
che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli
intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del
protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante. Lo Stato
membro di destinazione può esonerare i movimenti
degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni
di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del
presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di
cui all'articolo 25, secondo comma.
2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi
specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato
I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto
l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove
previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione
degli anticorpi.
3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della
Commissione, in conformità del trattato.
Articolo 7
I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui
all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui
all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto
riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa
un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato
di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per
altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPITOLO III
Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi
Articolo 8
1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
devono, in occasione di un movimento:
a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B,
sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1,
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1; 13.6.2003 L 146/3
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente
o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B,
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;
b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:
— essere identificati mediante il sistema di identificazione definito
all'articolo 4, e
— aver formato oggetto:
— di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e
— di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml
effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno
trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento. Non è
necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale
da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti
all'articolo 5, paragrafo 1.
Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un
animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata
effettuata
con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il
territorio della Comunità;
ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui
all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II,
parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di
cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.
2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato
rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da
un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.
3. In deroga alle disposizioni precedenti:
a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato
II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme
almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono
soggetti alle norme del capitolo II;
b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il
Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna,
la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle
norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo
condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età
inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non
vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi
nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese
interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il
modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 9
Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui
all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di
certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 10
Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei
paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un
paese terzo deve comprovare preliminarmente
il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi
seguenti:
a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia
della rabbia;
b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di
garantire la validità dei certificati;
d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il
controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;
e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato
dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati
e dei laboratori).
Articolo 11
Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente
accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario
e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in
detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di
frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di
applicarla.
13.6.2003 L 146/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da
compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese
terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano
sottoposti:
a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un
controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità
competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e
ai controlli della direttiva 92/65/CEE. Gli Stati membri designano
l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la
Commissione.
Articolo 13
Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui
all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla
Commissione.
Articolo 14
Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che
assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle
autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle
condizioni previste per il movimento di cui trattasi. In particolare, nel
caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il
trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della
norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la
responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i
mezzi necessari alla lettura del trasponditore. Qualora da tali controlli
risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente
regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario
ufficiale decide:
a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero
b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a
soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della
persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure
c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione
finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non
siano realizzabili. Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il
cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano
alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di
ogni altra decisione amministrativa.
CAPITOLO IV
Disposizioni comuni e finali
Articolo 15
Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento
prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato
da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un
laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio,
del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la
fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici
di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).
Articolo 16
Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme
specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare
l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto
dei medesimi requisiti.
A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione
della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia
supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia
stessa. La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di
cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.
Articolo 17
Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal
presente regolamento. 13.6.2003 L 146/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea IT (1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. I modelli del passaporto di
cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I,
parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 18
Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e
zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per
gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella
Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/ 425/CEE e 90/675/CEE
(2). In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o
in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in
questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b).
Articolo 19
L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere
modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine
di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi
terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali
contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare
ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali
che possono formare oggetto di un movimento.
Articolo 20
Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 21
Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal
presente regolamento.
Articolo 22
La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 10:
a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Per formare
oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti
di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
(*). Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.
3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al
Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003. Il
certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare
che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un
veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli
animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino
alla destinazione. (*) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;
c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini
seguenti: «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;
d) il paragrafo 8 è soppresso;
2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di
importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo
III del regolamento (CE) n. 998/2003. Il certificato di cui devono essere
muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato
effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato
dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona
salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»
Articolo 23
Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo parere
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di
mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una
valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il
regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e
16. 13.6.2003 L 146/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 224
del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (2) GU L 268 del 24.9.1991,
pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162
dell'1.7.1996, pag. 1).
Articolo 24
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003. Per il
Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente G.
DRYS 13.6.2003 L 146/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT ALLEGATO I
SPECIE ANIMALI PARTE A Cani Gatti
PARTE B Furetti
PARTE C
Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi,
anfibi, rettili. Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle
direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE]. Mammiferi: roditori e conigli
domestici. 13.6.2003 L 146/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1)
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme
di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del
31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione
2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).
indice
Regolamento
di polizia veterinaria
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)
TITOLO I
NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA
CAPO I
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI
SANITARI
Articolo 1
Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del
presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si
considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus
bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei
suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli
ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo,
tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizootica dei cervi (3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE
e dalla scrapie
(4). L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali
ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre
malattie.
(1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, o.m. 22 febbraio 1993.
(2) Numero così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.
(3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.
(4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7 gennaio 2000.
CAPO II
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Articolo 2
Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli
animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri
25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito
conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari
comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di
malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi esercenti; i proprietari
e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di
monta e gli esercenti le mascalcie. La denuncia è obbligatoria anche per
qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro
otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia
comune già accertata. Sono tenuti altresì alla denuncia: i presìdi delle
Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici
sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere
veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e
laboratori; i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi
governativi dei cavalli stalloni (1), l'autorità militare cui sono affidati
animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista
per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio del loro ufficio; le autorità portuali marittime, i direttori
degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le
imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per
i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante
il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non
conseguenti a cause accidentali; i funzionari e le guardie di pubblica
sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli
agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente
nazionale per la protezione degli animali. (1) Ora Istituti Incremento
Ippico.
Articolo 3
La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per
iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a
mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne
l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a
rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati:
a) la natura della malattia accertata o sospetta;
b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o
sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si
trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei
rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o
avvenne la morte;
c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate
d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I veterinari devono
fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire
gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia
richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le
denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli
sopra indicati.
Articolo 4
Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e
non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate
nell'art. 1, di:
a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od
altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle
disposizioni del veterinario comunale.
Articolo 5
I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di
brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e
quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci,
di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo
- devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario
unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.
Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i
casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi
la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere
la trasmissione della malattia agli animali. Le disposizioni contenute nei
due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di
trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi
(ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da
adottare.
Articolo 6
I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali
di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio
batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio
rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo
1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il
veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo
loro copia del reperto.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.
Articolo 8
Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1
allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto
a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati. La
sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza
della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni
devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei
successivi articoli 12 e 16.
CAPO III
PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA
Articolo 9
Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di
casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della
diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al
sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della
malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative
disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo,
comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore
degli animali.
Articolo 10
Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori
degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti
misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:
a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri
e nelle località infette;
b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da
parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori
provvedimenti;
c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la
prescrizione tassativa:
1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti
ed animali da cortile;
2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per
un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei
luoghi vicini;
4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi,
attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della
malattia;
5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi
comunicanti;
d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli
animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante
infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze
chimiche;
f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di
malattie trasmissibili all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie
infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro
comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il
sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone
inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della
malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale
destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve
essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali.
Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame,
gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.
Articolo 11
Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia
contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose
aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti
indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora
il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria
ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti
della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le
seguenti misure:
a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle
specie recettive all'infezione;
b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta
nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui
alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera
a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di
quelli destinati all'immediata macellazione;
f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio
degli animali;
g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al
lavoro degli animali.
La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di
carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed
anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale
provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio. Nei casi di
peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini
l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.
Articolo 12
Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia
trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente
art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta
eventualmente emessa. Il veterinario comunale è tenuto a comunicare
immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e
diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità
pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario provinciale
riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito
registro. Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di
zoonosi di cui viene a
conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette
malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua
competenza, le necessarie misure sanitarie.
Articolo 13
Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle
malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a
complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di
protezione che può interessare il territorio anche di più
comuni. L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad
arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo
della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati
nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.
L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni
interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai
prefetti delle province limitrofe.
Articolo 14
A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori
agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di
pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli
animali fuori delle zone infette e di quelle di
protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di
volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori
degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale
autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti
del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente
indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa
per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano
insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata
l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste
per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento. Lo
spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta
dei prefetti
competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di
spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante
il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata
l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è
accordato dal sindaco.
Articolo 15
L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuoffi della
zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in
cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al
proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad
ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.
Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di
destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento
dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto
della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta
macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di
destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di
questa vigilanza viene fissata di volta in volta. Nel caso di spostamento di
animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il
periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in
tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente
regolamento.
Articolo 16
Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno
determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed
eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario
comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le
prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente
regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei
mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie
dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e
zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione
del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa
subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art.
8. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del
prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che
non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI
ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articolo 17
L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al
temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da
cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini
e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale
gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato
del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando
risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti
dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo
smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano
alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il
termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli
altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale.
Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese
tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad
impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali è fatto obbligo di
tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al
mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei
lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco
dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o,
nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Articolo 18
I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza
veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e
diffusive. Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e
delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se
l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali
eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi
per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme
delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o
di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. Detta
vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario,
da altri veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato della
vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del
servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato.
Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine
più breve. Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza
regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è
disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione
comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti
mercati deve essere affidata ai veterinari comunali. Il prefetto può
disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per
il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali.
Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a
carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate
dalle autorità comunali interessate. Il prefetto può altresì ordinare
l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il
regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata
esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.
Articolo 19
Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle
esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza
prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata
dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.
Articolo 20
Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le
piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono
soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a
cura del comune convenientemente puliti e disinfettati. In caso di
constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed
esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa
denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati
e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue
un'accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia e la
provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne
segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco adotta immediatamente le
misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il
prefetto.
Articolo 21
Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie
infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la
sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della
provincia e può anche limitare l'introduzione
nei mercati a determinate specie animali. Allo stesso fine può ordinare che
gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti,
preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.
Articolo 22
In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il
calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia.
A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono
al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali,
ricorrenti nell'annata successiva. Il veterinario provinciale esegue visite
di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di
animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica
e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad
eliminarle.
Articolo 23
I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di
epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può
disciplinare o interdire il loro uso.
CAPO V
VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI E SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI
AVANZI ANIMALI
Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti
al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la
diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti
biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la
lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o
commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o
di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al
ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è
subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati
devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito
locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla
lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per
animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica.
Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza
veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali,
nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie
che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa,
unghie, corna, lane, crini, setole e peli. La raccolta e la lavorazione dei
suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono
soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli
interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli
impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle
malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di
rifiuto. Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali. È
fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza
sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.
CAPO VI
VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE
ARTIFICIALE E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ DEGLI
ANIMALI
Articolo 26
Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i
presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie
infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario
comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni
e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.
Articolo 27
I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque
manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato
genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento del
veterinario comunale. È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che
vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I
conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi
all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario
comunale.
Articolo 28
Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante
l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una
percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario
comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati
delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario
provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto,
ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di
istituti e di veterinari
specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati
ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e
curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera
genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro
veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto può
disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta
pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo,
abbiano causato la diffusione di malattie.
Articolo 29
La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli
appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se
ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento. La
vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti
di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali. Detti
riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e
subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici
previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la
tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.
Articolo 30
L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è
subordinato ad autorizzazione del prefetto che la concede, su domanda degli
interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario
provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze
tecniche ed igienico-sanitarie.
CAPO VII
TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
Articolo 31
I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i
direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il
carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei
suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli
aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli
animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una
dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato al presente regolamento,
contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di
destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti
da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32,
l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui
agli artt. 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata
dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi
dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o
dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta
dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a
disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai
documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni
eventuale richiesta. I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di
aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata
non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli
animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di
competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in
importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi
VIII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i
conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali
una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al
mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario
devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per
il periodo di tre mesi. (1) La dichiarazione di cui al presente articolo
deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30
aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato.
Articolo 32
Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto
può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita
veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo
ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la
sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica
ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle
Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali
ed alle Direzioni civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono
consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti
gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo
della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi
dell'articolo precedente.Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario
comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal
prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le
spedizioni per via marittima o per via aerea.
Articolo 33
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta
una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali
ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali
trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 34
Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle
di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i
capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i
direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo
dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e
segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o
all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione
per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità
comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta
segnalazione direttamente all'autorità comunale.
Articolo 35
Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha
l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero
dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che
gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non
vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.
Articolo 36
Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini,
bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di
autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel
cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo
regolare domanda nella quale deve indicare:
a) le proprie generalità ed il domicilio;
b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di
lavaggio e di disinfezione;
c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli
animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.
Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni
riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale
trasporto.
Articolo 37
Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono
avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e
raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a
furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di
adeguate aperture per una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli
animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e
rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere
raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.
Articolo 38
Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal
veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente
articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia,
lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra
convenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno.
Articolo 39
I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a
formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste
purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono
esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31,
36, 37 e 38. È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla pulizia e
disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che
possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli
animali trasportati.
Articolo 40
I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono
essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in
carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone
imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale
copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e
completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed
idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle
carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve
farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la
diffusione.
CAPO VIII
SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO. ALPEGGIO. TRANSUMANZA.
PASCOLO VAGANTE
Articolo 41
Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio,
transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al
sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato
al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il
periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito
alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data
approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento
avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne
dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione
delle eventuali misure di polizia veterinaria.
Articolo 42
Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione)
devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni
precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato
favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità
conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle
province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario
nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene
trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo
viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario
comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto. I
certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a
quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il
bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli
sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede
anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.
Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi
gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non
intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti
del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati
entro tre giorni precedenti la partenza.
Articolo 43
Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni
di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al
presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio
in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli
accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed
antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento
del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere
preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo
concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato
dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare
il gregge. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato -
valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15
giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione
che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del
gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria,
dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da
spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul
libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si
effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere
il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere
presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza
regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento
penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo
ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere
per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del
contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del
gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto
sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.
Articolo 44
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con
apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per
la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.
CAPO IX
VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI AEROPORTI. IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE
E TRANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI.
ALPEGGIO E TRAFFICO NELLE ZONE DI CONFINE
Articolo 45
Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita
sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle
carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta
da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di
confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I
predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità
che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri
prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il
risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il
modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi
consegnato agli uffici di dogana. Nei casi di mancanza dei certificati di
origine e di sanità oppure qualora questi siano
riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia
oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono
far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le
carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver
ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. I
certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari
addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della
visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione. Per gli
animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di
sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono
pertanto essere allegati alle bollette doganali.
Articolo 46
Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non
riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando
non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e
di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il
prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i
necessari provvedimenti.
Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali
in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i
relativi provvedimenti.
Articolo 47
Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne
deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la
sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere
il territorio nazionale.
Articolo 48
L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi
animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è
disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le
provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non
sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli
articoli seguenti.
Articolo 49
L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita
autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il
tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati.
L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:
a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità
rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono
portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di
destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato
o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno
30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si
sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie
infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si
riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno
precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. I certificati
possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al
numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano
alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo
stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati
su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano
scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei
certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova
visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono
ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto. In caso
di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie
infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica può disporre che detti certificati siano
integrati da una dichiarazione attestante
che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o
ad accertamenti diagnostici;
b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano
integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati
allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3
anni casi di trichinosi;
c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto
o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;
d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati
direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito
negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano
idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo.
Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali
accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno
subìto tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;
e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento
dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni
lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli
animali di altre specie.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 50
L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione
prevista dal 1º comma dell'articolo precedente ed è consentita alle
condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo. La
visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve
essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito
negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per
speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che
hanno subìto tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine.
I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono
esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In
luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono
essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri
competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del
paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale.
Articolo 51
L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a
condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità
previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini
ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono
essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono
essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti
indenni da pullorosi.
Articolo 52
I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da
certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario
di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località
nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono
inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al
porto o all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle
riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono
speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e
di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò
delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da
altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i
certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la
visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse
condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia
appartenenti a specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da
paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma
del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di
sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da
parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore
divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi
direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno
di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i
pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi
devono attestare che il
paese di provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse
all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di
sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato
dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non
sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo
favorevole controllo sanitario. I pesci destinati al ripopolamento delle
acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo
sanitario.
Articolo 53
Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in
scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli
estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli
altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o
fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per
essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di
origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato
o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri
prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla
alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima
della macellazione. Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed
i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato
che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono
verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti
ad esame trichinoscopico con esito negativo. Le carni e gli altri prodotti
sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle
norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita
sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. [L'importazione delle carni
equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque
preparate, è vietata] (1). (1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l. 29
novembre 1971, n. 1073.
Articolo 54
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o
congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa
favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle
stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o
affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati
in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo
favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti
essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto
dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono
attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e
sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di
conservazione riconosciuto idoneo.
Articolo 55
Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei
quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54,
possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di
sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità
prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a
mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso
personale e non di commercio
Articolo 56
Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli
secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo
stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso
industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque
provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di
sanità, previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le
vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza,
purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i
detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30
giorni. Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le
setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue
per uso zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione
riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il
trattamento subìto deve risultare da certificati di origine e di sanità
rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento
di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo
stato di secchezza.
Articolo 57
Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non
sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche,
nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti
prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità
portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive.
Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di
origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la
provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse
all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della
nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i
quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 58
L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina,
caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi
animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è
disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le
destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che
disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le
norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.
Articolo 59
Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo
devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al
mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di
Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da
almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri,
non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e
diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si
riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno
precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. Per gli animali da
cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati
possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al
numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano
alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo
stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati
su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un
certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è
fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita.
Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti
certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un
veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le
norme in vigore nei paesi di destinazione.
I cavalli destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai
paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti
certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati
rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di
un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità
degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito
favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della
Repubblica.
Articolo 60
I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni,
di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione
delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un
veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le
norme in vigore nei paesi di destinazione.
Articolo 61
Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta
destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni
veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione,
con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché
provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni.
In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e
di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al
confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della
Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è richiesta per
il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti
da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 62
Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle
zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di
sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e
sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo
che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse
disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali
appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due
direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.
CAPO X
DISINFEZIONI
Articolo 63
Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque
disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei
veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo
incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti
e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati
del servizio ai sensi del precedente art. 45.
Articolo 64
Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e
disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di
prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è
possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri
devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari
impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie,
devono essere puliti, lavati e
disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio
degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito
al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono
provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle
navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le
linee di navigazione aerea.
Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e
disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo
avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni,
l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad
altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai
comuni presso i mercati o i pubblici macelli.
Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello
bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta
disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la
scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed
il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli
autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32
del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la
vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza
deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune,
la data e la propria firma. Nei casi di trasporti di animali infetti, in
prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza
su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al
presente regolamento.
CAPO XI
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI, DELLE INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E
DELLA PRODUZIONE DEI VIRUS
Articolo 65
I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari
nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I
trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come
obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in
esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti
dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal
prefetto. Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non
occorre preventiva
autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del
presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi
della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino. Gli animali trattati
non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non
hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati
riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche
eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al
veterinario comunale che
è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli
relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12
allegato al presente regolamento.
Articolo 66
L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina
e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve
essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale. L'importazione e
l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi
patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a
preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.
CAPO XII
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E
DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
Articolo 67
Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i
veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti
zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori
provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza
delle Facoltà di medicina veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle
api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente,
degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici
competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali
svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda
l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie
infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 68
Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie
può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la
sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli
allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.
Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di
risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale
includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio
animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo
essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo
ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie,
che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati
processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue
nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il
Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari
trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione
dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione (1). (1) Articolo
così modificato dall'art. 3, l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 69
Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento
basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità
approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, devono
essere inscritti in uno speciale registro da tenersi
dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture. Agli allevamenti
riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a
questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del
veterinario provinciale.
Articolo 70
L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi
dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto
con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella
relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla
necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a
ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto
Commissariato per l'igiene la sanità pubblica per il pagamento
della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e
di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il
pagamento della quota di sua spettanza.
TITOLO II
NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI
ANIMALI
CAPO I
AFTA EPIZOOTICA
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
CAPO II
PESTE BOVINA
Articolo 75
Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione
d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il
prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e
dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e
di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario
provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:
a) degli animali ammalati;
b) degli animali sospetti di malattia;
c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o
sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione. Sono
vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali
morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che
devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente
regolamento. Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c)
possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria,
secondo le disposizioni vigenti in materia. La misura dell'indennità di
abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata
tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle
carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio di zona infetta può essere
revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento,
soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di
abbattimento degli animali ammalati o sospetti.
CAPO III
PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI
Articolo 76
Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa
dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne
informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata
comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il
prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e
dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e
di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone
l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché,
quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del
focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti in seguito
alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere
distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli
possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia.
Articolo 77
Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a
norma del 2º comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e
sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del
veterinario comunale. Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul
posto, previo parere favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle
carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche
determinate dal veterinario provinciale. È pure ammessa al consumo
alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la
zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti
d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona
infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo
conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni
e gli altri visceri devono essere distrutti. La misura dell'indennità di
abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico
delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile
ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del
provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le
modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali
ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i
sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei
mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI
ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articoli da 78 a 82
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427.
CAPO V
RABBIA
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti
nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza
sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere
riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato
segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che
deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio
quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali
pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza
guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei
luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e
quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia
delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze
di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 84
I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in
esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione
di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità,
stabilisce l'obbligo di un sevizio di accalappiamento intercomunale o
provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che
deve essere dato dai comuni e dalla provincia.
Articolo 85
I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono
essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. Trascorsi
i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati,
i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero
concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano
richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90
(1). (1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n. 281.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia
possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10
giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve
dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e
l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta
osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti
che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che
presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi
animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere
assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli
animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di
rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso
prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli
accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli
animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.
10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato
l'animale deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o
rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento
del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di
osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta,
morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore,
l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a
spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale
stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di
mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono
sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati
contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti
morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli
10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto
sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non
oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo
di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si
trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante
il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere
ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o
zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le
norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di
osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora
durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o
venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e
7º del precedente articolo.
Articolo 88
Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati
da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un
periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed
i bufalini possono essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di
non nuocere alle persone. La disposizione prevista dal 4º comma
dell'articolo precedente è applicabile anche per gli
animali delle specie sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di
osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.
Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione
del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori
agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le
disposizioni vigenti in materia. Se durante il periodo di osservazione
l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto
giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.
Articolo 89
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto
possibile, nei confronti degli animali di altra specie.
Articolo 90
Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui
territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle
disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non
possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati
non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il
periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani
vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità
stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale
l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi
sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio:
cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi,
impossibilità della deglutizione.
Articolo 91
Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il
prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli
agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque
altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.
Articolo 92
Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica
pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
CAPO VI
VAIOLO OVINO
Articolo 93
Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti
previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:
a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state
a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il
pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette
di contaminazione;
b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette
durante la transumanza o il pascolo vagante;
c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di
evitare la propagazione della malattia;
d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali
febbricitanti. Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre
che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le
mammelle devono essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma
dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo
scuoiamento. Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona
infetta dopo subìto idoneo trattamento disinfettante.
Articolo 94
Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal
prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per
ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto
per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle
precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali
sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica
al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle
province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via
ordinaria.
Articolo 95
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30
giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali
sono stati macellati.
Articolo 96
Il prefetto può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani
esposti a pericolo di contaminazione. È vietata la vaiolizzazione con virus
integrale.
CAPO VII
AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
Articolo 97
Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili,
di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente
quanto segue:
a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;
b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto con le norme degli
articoli 14 e 15 del presente regolamento;
c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per gli
animali esposti a pericolo di contaminazione.
Articolo 98
Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure
previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente
la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta
qualora sia stata dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del
presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra
gli altri provvedimenti:
a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di
equini;
b) la sospensione della monta pubblica equina;
c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15
giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e
della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari
interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (1). (1)
Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298
CAPO IX
ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI
Articolo 99
Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze
previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento
includendovi anche i seguenti provvedimenti:
a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito
positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere
contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo
anteriore destro;
b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che
devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;
c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti
ematofagi;
d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni
nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.
Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro
entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro
spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del
prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.
Articolo 100
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti
gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati
abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un
anno, non manifestano segni apparenti di malattia. Dei provvedimenti
adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità
militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre
1955, n. 1298.
CAPO X
INFLUENZA DEI BOVINI
Articolo 101
Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle
stalle infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente
regolamento. Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1º
comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito
dell'ultimo caso di malattia.
CAPO XI
TUBERCOLOSI
Articolo 102
Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone
le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle
prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a
rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia
nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco,
in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento,
prescrive i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto
della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare
abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita
tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato
avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine
inferiore del padiglione medesimo;
c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste
occupate dagli animali infetti;
d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui
si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere
utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque
risanato;
e) divieto di monta.
I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono
sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale
comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle
misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti. Sono vietati i
trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati
sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi
in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova
tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame
anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti
da detta stalla
(1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 103
La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli
animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per
i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati
allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in
seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di
un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti
dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata sono
esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo.
Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal
precedente articolo 102, lettera b) (1). I tori adibiti alla fecondazione
artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla
tubercolina. (1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 104
Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto
applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.
I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da
tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i
locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente
disinfettati (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 31 marzo
1976, n. 124.
CAPO XII
BRUCELLOSI
Articolo 105
Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di
brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve
essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in
caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi
del gruppo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile
1976, n. 397.
Articolo 106
Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità
del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti
provvedimenti:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta
dell'animale dopo ogni parto o aborto;
d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al
consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente
bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di
allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente
applicazione della fecondazione artificiale;
f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non
siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.
Articolo 107
Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti
previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:
a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove
diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi
presenti nel focolaio di infezione (1);
c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se
confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con
latte risanato o che non abbiano subìto la stagionatura per un periodo di 75
giorni. (1) Lettera così sostituita dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 108
Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le
misure indicate nel precedente art. 106.
Articolo 109
Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º comma del precedente art. 105 sono
obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e
caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale
all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. Il prefetto
inoltre può renderli obbligatori:
a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori
maschi. Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli
con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo
107 (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 110
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore,
non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva
lettera b);
b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei
capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi
da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami
sierologici o allergici effettuati a intervallo di
almeno sei settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono
richiesti per:
1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla
vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli
esami stessi (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile
1976, n. 397.
Articolo 111
La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere
autorizzara dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono
essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero
della sanità (1). Nelle zone normalmente indenni da brucellosi
l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione
del prefetto. Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria
l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici. (1) Comma aggiunto
dall'art. 11, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 112
I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione
anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.
CAPO XIII
MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI
Articolo 113
Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco in
conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:
a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene
alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del
caso, da esami di laboratorio;
b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e
particolari cautele da adottarsi per la mungitura;
c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per
l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per
l'allattamento dei vitelli;
d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie
autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al
consumo diretto.
CAPO XIV
CARBONCHIO EMATICO
Articolo 114
Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato
intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per
l'esecuzione dei trattamento immunizzanti degli animali ammalati e di quelli
esposti al contagio e per l'applicazione
delle altre misure previste dal presente regolamento. Il sindaco emana le
ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente
regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:
a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali
recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono
pericolo di contaminazione;
c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.
Articolo 115
È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio
ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruente.
Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la
macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è
manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40
giorni dall'ultimo caso e purché siano state
eseguite le prescritte disinfezioni.
Articolo 116
È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono
essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi
dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. La paglia, i foraggi ed
ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione.
Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con
l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento
comunale.
Articolo 117
Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato
dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento,
soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione
quando, per la permanenza in dette zone, sono da
ritenersi esposti al pericolo d'infezione.
Articolo 118
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità
stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando
sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di
malattia (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 30 aprile 1976,
n. 397.
Articolo 119
Il prefetto può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a
pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi
a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.
CAPO XV
CARBONCHIO SINTOMATICO
Articolo 120
Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel Capo precedente. Le pelli degli animali colpiti
da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte
ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.
CAPO XVI
GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE
Articolo 121
Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le
disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.
CAPO XVII
SALMONELLOSI
Articolo 122
Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in
parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del
presente regolamento:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate
digli animali infetti, distruzione dei feti e degli invogli fetali ed idoneo
trattamento delle deiezioni;
c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura
degli animali;
d) divieto di monta degli animali infetti;
e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non
previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta.
Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma
può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti
eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare
tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli
animali infetti.
Articolo 123
Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da
salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del
presente regolamento. Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi)
valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo
Capo XXVIII.
CAPO XVIII
PASTEURELLOSI
Articolo 124
Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei
suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il
carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono
essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia. L'impiego di colture virulente o di
materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la
pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso
comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi. Per il
colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame
nel successivo Capo XXVIII.
CAPO XIX
MAL ROSSINO
Articolo 125
Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione
dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del
presente regolamento. Il sindaco su richiesta degli interessati ed in
seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la
macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto.
L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello
stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le
necessarie cautele. Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi
dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e),
del presente regolamento.
Articolo 126
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10
giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli
animali sono stati macellati.
Articolo 127
Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma
enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti.
CAPO XX
MORVA
Articolo 128
Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue
immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i
risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine
dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver
contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono
stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.
Articolo 129
In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le
ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente
regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli
equini sospetti di contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono
essere abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova
allergica si considerano come morvosi
gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione
dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a
quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva.
Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto
vigilanza sanitaria. È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono
essere trattati a norma dell'art. 10,
lettera e), del presente regolamento.
Articolo 130
Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli
accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti
del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da
attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo
stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che
l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato
l'abbattimento. II prefetto provvede all'emanazione del decreto di
abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto
dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 131
Il prefetto può ordinare di sottoporre ad esame clinico e ad accertamento
diagnostico gli equini delle zone nelle quali si sospetta che la malattia
possa essersi comunque diffusa.
Articolo 132
Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici
in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con
esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6
mesi. Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a nonna
delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli
istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale. La
prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i
cavalli e gli asini
stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.
Articolo 133
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito
di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una
dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini
della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.
Articolo 134
Il prefetto informa l'autorità militare interessata e la direzione del
Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione sulla manifestazione dei
casi di morva nonché sulla cessazione di essi.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXI
FARCINO CRIPTOCOCCICO
Articolo 135
Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del
disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali
ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa.
Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal
veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli,
ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a
fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero
trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli. Il trattamento
terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione riasciata al
proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli
estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il
metodo terapeutico adottato.
CAPO XXII
MORBO COITALE MALIGNO
Articolo 136
Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale
maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per
l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento
dei provvedimenti di cui all'art. 10 del
presente regolamento, prescrive:
a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da
riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti
sessuali con soggetti ammalati;
b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o
sospette di malattia;
c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti
ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro
con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della
cura e della marcatura i soggetti che i proprietari
preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. Durante il trattamento
terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini
ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le
norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. I provvedimenti sopra
indicati possono essere revocati:
a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di
distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e
sierologico;
b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi
sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi
a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo;
c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione,
quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano
avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti,
non hanno presentato alcuna manifestazione della
malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita
per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.
Articolo 137
Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai
sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di
protezione e disporre:
a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli
equini da riproduzione;
b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a
trattamento chemioterapico. Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal
sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al
Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti
Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXIII
TRICOMONIASI DEI BOVINI
Articolo 138
Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di
tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti
precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei
riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta
dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal
veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art.
10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti
provvedimenti:
a) controllo dei registri di monta;
b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute
infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali;
c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione
accertata;
d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti
sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della
fecondazione artificiale;
e) obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del
veterinario comunale;
f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con
quelli di gruppi sani;
g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei
locali.
Articolo 139
Il prefetto può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica
ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per
evitare la diffusione della malattia.
Articolo 140
Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta
pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei
casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in
seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta
pubblica. Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi
i tori riconosciuti infetti.
Articolo 141
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere
notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate.
CAPO XXIV
RICKETTSIOSI (FEBBRE Q)
Articolo 142
Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del
presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti
nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto
contatto con le persone ammalate:
a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o
allergiche;
b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;
c) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
d) accurate disinfezioni dei ricoveri;
e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli
animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento
risanatore;
f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati
primi dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato
o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni;
g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti;
h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della
malattia riscontrati nelle località infette.
Articolo 143
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando
successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente
intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione
della malattia.
CAPO XXV
DISTOMATOSI DEI RUMINANTI
Articolo 144
L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di
infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la
distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - possono
organizzare la lotta contro detta infestazione. In tali casi devono
disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti:
a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti;
b) trattamenti disinfestanti degli animali;
c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di
uso pubblico;
d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione
degli ospiti intermedi del parassita;
e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se
non opportunamente trattato.
CAPO XXVI
STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI RUMINANTI
Articolo 145
Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel Capo precedente.
CAPO XXVII
ROGNA
Articolo 146
Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei
caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a
identificare:
a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati,
sono da considerare sospetti d'infestazione;
b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli
animali ammalati hanno sostato;
c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali
ammalati.
Articolo 147
In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco,
oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente
regolamento, ordina:
a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché di quelli sospetti
di malattia o di contaminazione;
b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b) e
c) del precedente articolo;
c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino
all'accertata estinzione della malattia. Gli animali morti per rogna devono
essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località
infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.
Articolo 148
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30
giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali
sono stati macellati.
Articolo 149
Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il
sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura
di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
CAPO XXVIII
MALATTIE DEI POLLI. (COLERA AVIARE, AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO,
TIFOSI AVIARE, PULLOROSI)
Articolo 150
Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e
pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il
sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente
regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:
a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca
ucciderli;
b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti
nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;
c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i
colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze
degli allevamenti infetti.
Articolo 151
Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di
materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento
per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'esito è positivo,
l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento. È
vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da
allevamenti che non hanno subìto l'accertamento sopra indicato con esito
negativo.
Articolo 152
Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le
malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto
temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari
restrizioni per il loro commercio.
Articolo 153
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15
giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli
animali sono stati uccisi.
CAPO XXIX
MALATTIE DELLE API
Articolo 154
Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed
acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti
provvedimenti:
a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi
materiale possibile veicolo di contagio;
b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api,
le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o
sospetti;
c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata
sterilizzazione;
d) chiusura delle arnie vuote;
e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto
prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da considerare
sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in
almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.
Articolo 155
A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi
di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle
famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni
villici che hanno contenuto covate o resti di
larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli
attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o
disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere
consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere
tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento
accertato.
Articolo 156
Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per
la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere
sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.
Articolo 157
In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli
alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.
Articolo 158
Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data
comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste,
al Consorzio apistico provinciale.
CAPO XXX
MALATTIE DEI PESCI
Articolo 159
Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve
provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle
norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie. Le
attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette
al controllo veterinario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 160
Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità
comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del
presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il
veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la
salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche
l'ufficiale sanitario.
Articolo 161
Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve
trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi
sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati
a norma delle istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative
istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario
del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di
porto e di aeroporto inviano il riepilogo
dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati
in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e,
per conoscenza, al prefetto.
Articolo 162
Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di
confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno
emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle
indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal
presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.
Articolo 163
Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla
pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1). (1) Vedi, ora, art.
5, secondo comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 164
Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n.
533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia
contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni
comunque con esso incompatibili.
Articolo 165
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno
essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e
30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale di detto regolamento
indice
Legge n. 413/93 per l'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale
Legge pubblicata
dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16-10-1993
Art. 1
-
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla
violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2
-
I medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato
la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte
direttamente alle attività e agli interventi specificamente e
necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3
1.
L'obiezione
di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di
assunzione o di partecipazione a concorso.
2.
Gli studenti
universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso,
nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione
animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3.
La
dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi
momento.
-
In sede di prima
applicazione, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al
responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o
interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
-
Tutte le strutture
pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno
l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro
diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la
dichiarazione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della
presente legge.
Art. 4
-
Nessuno
può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di
cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
-
I soggetti che ai sensi
dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la
sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo
trattamento economico.
Nelle università gli
organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di
laboratorio in cui e prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi
sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non
prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento
dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del
diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
indice
Il Presidente della
Repubblica:
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o
ad altri fini scientifici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici.
Articolo 2.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) <<animale>> non altrimenti specificato:
qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome
capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;
b) <<animali da esperimento>>: ogni animale
utilizzato o da utilizzare in esperimenti;
c) <<animali da allevamento>>: animali allevati
appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati
dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;
d) <<esperimento>>: l'impiego di un animale a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore,
sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che
intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma
esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale
comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale
è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non
occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del
dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla
corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non
pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa
definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non
sperimentali;
e) <<autorità responsabile del controllo degli
esperimenti>>: Ministero della sanità;
f) <<persona competente>>: chiunque sia provvisto
del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;
g) <<stabilimento>>: qualsiasi impianto,
edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non
completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
h) <<stabilimento di allevamento>>: qualsiasi
stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere
successivamente utilizzati in esperimenti;
i) <<stabilimento fornitore>>: qualsiasi
stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad
essere utilizzati in esperimenti;
j) <<stabilimento utilizzatore>>: qualsiasi
stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
k) <<adeguatamente anestetizzato>>: privato
della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi
alla pratica veterinaria;
l) <<uccisione con metodi umanitari>>: uccisione
di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore
sofferenza fisica e psicologica.
Articolo 3.
1.
L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con
legge 1º maggio 1941, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:
a) lo sviluppo, la produzione e le prove di
qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti
e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di
malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti
sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
2) per la valutazione, la rilevazione, il
controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli
animali o nelle piante;
b) la protezione dell'ambiente naturale
nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
2.
Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento
appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, esclusi cani, gatti e primati
non umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori
autorizzati.
3.
Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione,
ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874, che ratifica la Convenzione di
Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi
dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.
4.
L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati
all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano
propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.
5.
Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione
penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione
pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.
Articolo 4.
1. Gli esperimenti di cui
all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato
ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido,
ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di
animali.
2.
Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve
documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una
specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono
preferirsi:
1) quelli che richiedono il minor numero di
animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con
il più basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilità di
risultati soddisfacenti.
3.
Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o
locale.
4.
Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che
comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5.
Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta
responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto
idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6.
Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano
direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti
devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7.
La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere
una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua
competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio,
deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un
sufficiente livello di formazione in proposito.
8.
Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice
penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100
milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione
amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni
autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9.
Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria
di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10.
Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40
milioni.
Articolo 5.
1. Chiunque alleva,
fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle
linee di indirizzo dell'allegato II, a che:
a) gli animali siano tenuti in un ambiente che
consenta una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e
cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) sia ridotta al
minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni
fisiologici e comportamentali dell'animale;
c) siano effettuati controlli quotidiani per
verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o
utilizzati;
d) un medico veterinario controlli il benessere
e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli,
dolore, inutili sofferenze o angoscia;
e) siano
adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze
eventualmente constatati.
Articolo 6.
1. Gli esperimenti devono
essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli
animali.
2.
Sempre che sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una
volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in
tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire
immediatamente ucciso con metodi umanitari.
3.
L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto
presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio,
purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.
4.
Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di
esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o
soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano
condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere
l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.
5.
È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì
vietato il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.
Articolo 7.
1. Chiunque intende
effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità,
indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la
documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare
un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1,
inevitabile ai sensi dell'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste
nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed
alla unità sanitaria locale competente per territorio.
2.
I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie
prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove
si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima
della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla
prosecuzione dell'esperimento.
3.
In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che
prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle
disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria
locale competente per territorio.
Capo II
DISPOSIZIONI DEROGATORIE
Articolo 8.
1. Il Ministro della
sanità, su domanda, può autorizzare:
a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma
3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che
siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate
oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la specie considerata si
riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;
b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e
sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali
e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;
2.
Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le
eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.
3.
In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli
esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile
necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
Articolo 9.
1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza
anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è
più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente
incompatibile con il fine dell'esperimento.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi
adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano
ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.
3.
Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte
dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per
l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di
cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.
Capo III
STABILIMENTI
Articolo 10.
1. Il comune autorizza
l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un
elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al
Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.
2.
Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui
all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.
3.
Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno
stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali
legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o
randagi.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona
competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di
organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Articolo 11.
1. Il responsabile di
stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il
numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati
venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la
specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.
2.
L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere
conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere
dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua
l'ispezione.
Articolo 12.
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve
ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.
2.
L'autorizzazione, è concessa se:
1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di
impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli
esperimenti che vi sono effettuati;
2) la concezione, la costruzione ed il
funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo
più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor
numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni
durevoli;
3) sono individuate le persone responsabili
dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
4) è disponibile un numero sufficiente di
persone qualificate;
5) sono assicurate da parte di un medico
veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul
benessere degli animali.
3.
Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si
annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono
indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e
la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.
4.
I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della
sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che
ne faccia richiesta.
Articolo 13.
1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento
d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello
svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso
possibile.
2.
I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno
stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati
non appena possibile.
3.
Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono
trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato
possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà
conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni
esaurienti, in particolare l'identità della madre.
4.
Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e
all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.
Capo IV
SANZIONI
Articolo 14.
1. Chiunque violi le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni;
in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è
aumentato fino a 150 milioni.
2.
Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon
mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le
effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici
veterinari.
3.
Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle
autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5
milioni a 20 milioni.
4.
Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono
punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.
Capo V
NORME FINALI TRANSITORIE
Articolo 15.
1. Il Ministero della
sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini
sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione,
nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica
almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
I dati statistici concernono:
a) il numero e le specie di animali utilizzati
in esperimenti;
b) il numero degli animali di cui alla lettera
a), suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti, di cui
all'art. 3;
c) il numero degli animali di cui alla lettera
a), suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti
dalle leggi vigenti.
3.
Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del
presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.
Articolo 16.
1. Al fine di evitare
inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni
legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza,
il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto
previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) considera, per quanto possibile, validi i
dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro
a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute
pubblica e la sicurezza;
b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che
comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come
categorie;
c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive
competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei
servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli
animali.
2.
Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee
informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli
esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di
commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti
nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine
amministrativo concernente detti esperimenti.
Articolo 17.
1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica
applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno
preferiti, ove possibile:
a) quelli che non si avvalgono di
sperimentazione animale;
b) quelli che si avvalgono di metodi
alternativi;
c) quelli che utilizzano un minor numero di
animali e comportino procedimenti meno dolorosi;
d) le ricerche su protocolli per il minore
impiego di specie e di numero di animali;
e) le ricerche intese allo studio di metodi
alternativi.
2.
Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai
fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.
Articolo 18.
1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di
sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero
delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.
2.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di
indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.
3.
Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose
nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.
Articolo 19.
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio
delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del
richiedente.
Articolo 20.
1. Le disposizioni della
legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1º maggio 1941, n.
615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.
Allegato 1: ELENCO
DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO
·
Topo Mus musculus
-
Ratto Rattus norvegicus
-
Porcellino d'India Cavia porcellus
-
Mesocriceto dorato Mesocricetus aurarus
-
Coniglio Oryctolagus cuniculus
-
Primati non umani
-
Cane Canis familiaris
-
Gatto Felis catus
-
Quaglia Coturnix coturnix indice
Articolo 638 del Codice Penale
L'Art.638 del C.P.
prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui. Il
reato previsto in questo articolo è un rato più grave della semplice
contravvenzione quale è il reato previsto dall'Art.727 del C.P., e
per tanto non è applicabile il discorso dell'oblazione.
Il proprietario dell'animale deve chiedere al giudice ( pretore ),
entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di
perseguire la persona o le persone che gliel'hanno ucciso o
danneggiato.
Senza querela non succede nulla e se il proprietario dell'animale
ritira la querela il giudice non può più proseguire la sua azione
penale. A differenza dell'Art. 727 che prevede il maltrattamento
degli animali, quindi è perseguibile d'ufficio, cioè una volta che
il pretore ha ricevuto la notizia del reato procede da solo fino
alla condanna o all'assoluzione, l'Art. 638 viene considerato reato
contro il patrimonio.
Il legislatore punisce più duramente l'uccisione o il danneggiamento
di animali intesi come di proprietà che non il maltrattamento degli
animali stessi. La pena può consistere nella reclusione fino a un
anno, ma anche in una multa di Lit. 600.000.
Ma se il giudice decide di applicare solo la multa, il potere
deterrente di questa norma sarà abbastanza inconsistente. L'unico
vantaggio consiste nel fatto che non servono indagini per stabilire
se l'animale è stato maltrattato o se ha sofferto, è sufficiente
accertare la sua morte o il suo danneggiamento.
Quindi se escludiamo una condanna detentiva, l'Art. 727 del C.P.
risulta essere più pesante come sanzioni pecuniarie ( da 2 a 10
milioni ) che non nell'Art.638
( fino a Lit. 600.000 ). tenendo presente che la non menzione alla
condanna nel casellario giudiziale può essere concessa solo nel caso
di condanna o pena pecuniaria non superiore a un milione di lire o
a pena detentiva non superiore a due anni, il responsabile dei reati
di cui all'Art. 638 C.P. potrà anche non vedersi infangata la
reputazione.
Chi invece venisse condannato per maltrattamenti agli animali ai
sensi dell'Art. 727 C.P. a una pena pecuniaria superiore a un
milione vedrà la sua condanna annotata nel casellario. Perciò
bisognerà valutare attentamente tutte queste circostanze prima di
avvalersi di una o dell'altra norma.
Anche per questo articolo la Corte di Cassazione ha elaborato alcuni
principi :
Se un animale viene colpito con un corpo contundente ( pietre,
bottiglie etc. )
per allontanarlo e gli si causa qualche danno, si ha una
responsabilità per colpa
rilevante esclusivamente in sede civile ( Cass.31 marzo 1953 ).
Il deterioramento dell'animale può essere permanente o transitorio;
pertanto sussiste
il reato anche nel caso in cui all'animale sia stata cagionata una
lesione
guaribile in breve tempo (Cass. 27 giugno 1958 ).
Agli effetti dell'operatività della norma dell'Art. 638 C.P. il
deterioramento dell'animale
può essere di natura temporanea; pertanto sussiste il reato anche
nel caso di applicazione dolosa dell'animale [nella specie : cavallo
da corsa ] di farmaci ipnotico-sedativi volti a produrre una
diminuita utilizzabilità e un minor
rendimento di esso ( Pret. Roma 29 maggio 1973 ).
Perché il caso non venga punito in base all'Art. 638 C.P. occorre
che il danno
in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere
evitato con
forme meno drastiche della uccisione o danneggiamento dell'animale
altrui
( Cass. 26 gennaio 1977 ).
indice
ANIMALI IN CONDOMINIO
Capita spesso che tra condomini si creino dei litigi
a causa della presenza di animali domestici nel condominio. In presenza di
simili situazioni, è difficile trovare un giudice che fa allontanare un animale
da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove
rigorose che l’animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al
riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni
superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).
Regolamento di condominio
L’articolo 1138 del codice civile prevede che quando
in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato
un regolamento. Il regolamento deve contenere le norme circa l’uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti
a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e
quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa
per la formazione del regolamento o per la revisione di quello esistente. Il
regolamento deve essere approvato dall’assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio. Esso può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria entro
trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Le norme del regolamento
non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni.
Animali domestici negli appartamenti
Si
può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo
appartamento?
Vietare ad un condomino la detenzione di un animale
domestico nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti. Il comma 4
dell’articolo 1138 del Codice Civile recita:”Le norme del regolamento non
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni”. Pertanto, solo se il condomino si
sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento
può essere costretto ad allontanare i suoi animali,
non potendo un regolamento condominiale di tipo
non contrattuale, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla
loro proprietà esclusiva.
Giurisprudenza
· In tema di condominio di edifici il divieto di
tenere negli appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto
negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei
partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato
appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di
un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con
riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla
relativa approvazione,
giacché le manifestazioni di voto in esame, non
essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare
i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne
preveda l'obbligatorietà.
Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028
· Qualora una norma contenuta in un regolamento
condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o
l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non
è
sufficiente a far incorrere i condomini in questo
divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato
alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene. Pretura Campobasso 12 maggio 1990,
· Il pretore (o il conciliatore dopo l'entrata in vigore della legge n. 399
del 1984) è competente a conoscere "ratione materiae" ex art. 8 n. 4 c.p.c.,
della causa relativa all'interpretazione del regolamento condominiale, che vieta
la detenzione di animali, in quanto la regolamentazione della detenzione di
animali si riflette necessariamente sulle misure dell'uso delle cose comuni e
dei servizi condominiali, quanto meno per il tempo necessario per portare un
cane all'interno e all'esterno della singola unità condominiale. Pertanto tale
causa non appartiene alla competenza residuale del tribunale come causa di
valore indeterminabile. Pretura Torino 7 novembre 1989,
·
La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui
all'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è
suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissione che
abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di
intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un
regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condominio di
detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di
tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la
valutazione della tollerabilità delle immissioni. Tribunale Piacenza 10
aprile 1990
·
La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una
esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario
dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel
proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non
contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza,
stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini
sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto
riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di
proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli
interessi generali del condominio, come il decorso architettonico
dell'edificio. Tribunale Piacenza 10 aprile 1990
ell'ascensore
per il trasporto di animali
·
L'impugnativa della delibera condominiale che stabilisce il divieto di
introdurre animali nell'ascensore condominiale rientra nella competenza per
materia del giudice conciliatore, trattandosi di controversia riguardante le
modalità di estrinsecazione e di esercizio del diritto di usare l'ascensore.
Infatti in tema di competenza, per "cause relative alle modalità di uso dei
servizi condominiali" - di competenza del giudice conciliatore - devono
intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà
contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più
conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel
rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote. Per
"cause relative alla misura dei servizi del condominio" - di competenza del
pretore - devono invece intendersi quelle concernenti una riduzione o
limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle
aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministrazione che,
trascendendo la disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune,
incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.
Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 1994, n.8431
·
In tema di competenza per le cause concernenti rapporti di condominio, per
"cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali", per le quali
l'art. 7 c.p.c. attribuisce la competenza al
conciliatore, devono intendersi quelle riguardanti i
limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione
e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali
facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in
proporzione delle rispettive
quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e
1118 c.c., nonché in conformità del valore della
maggioranza e delle eventuali disposizioni del
regolamento condominiale; per "cause relative alla misura dei servizi del
condominio", per le quali l'art. 8 n. 4 c.p.c. stabilisce la competenza del
pretore, devono, invece, intendersi quelle concernenti una riduzione o
limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle
aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che,
trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune,
incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; sussiste,
infine, la
competenza ordinaria per valore qualora al condomino
non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la
negazione "in radice" di esso. (In base ai suddetti principi, la S.C. ha
ritenuto di competenza del conciliatore per una controversia relativa alla
legittimità di una delibera
dell'assemblea dei condomini che aveva vietato l'uso
dell'ascensore per il trasporto di animali (domestici) prevedendo, in caso di
inosservanza, una sanzione di lire diecimila).
Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 1994, n.8431
·
Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare
l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio,
affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno
nell'edificio condominiale.
Tribunale Napoli, 8 marzo 1994
indice
Trasporto di un animale domestico da compagnia con Trenitalia
Regolamento
E’
ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di
piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella
prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi
nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale da
escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture. Sono esclusi
i treni effettuati con materiale ETR 450.
A bordo delle carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture
Excelsior ed Excelsior E4 il compartimento deve essere acquistato per
intero.
E’ ammesso il trasporto di cani di qualsiasi taglia alle seguenti
condizioni:
Treni Intercity, Intercity Plus, Intercity notte ed Espressi
E’ ammesso il trasporto del cane di qualsiasi taglia, provvisto di museruola
e guinzaglio, in ragione di uno per viaggiatore, nell’ultimo compartimento
(ovvero negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza
di seconda classe, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe alla
tariffa prevista per il treno utilizzato ridotta del 50% .
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del
biglietto dell’accompagnatore. Il biglietto per animali è valido solo se
utilizzato congiuntamente a quello emesso per l’accompagnatore e per il
treno ed il giorno prenotato.
Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non può essere oggetto di
prenotazione e in nessun caso comunque può essere occupato dal cane.
Carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed
Excelsior E4
E’ ammesso il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, previo pagamento di
un biglietto alla tariffa ordinaria n. 1/Espressi ridotta del 50%. In ogni
caso il compartimento deve essere acquistato per intero. Fuori dal
compartimento i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere muniti di
museruola.
Treni Regionali
Sui treni Regionali il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso,
provvisto di museruola e guinzaglio, salvo diversa disposizione regionale,
sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con la sola esclusione
dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, previo pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa
prevista per il percorso effettuato ridotta del 50%.
E’ ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida delle persone non
vedenti, anche se accompagnate, su tutte le categorie di treni, compresi
quelli effettuati con materiale ETR 450.
Sono sempre esclusi dal trasporto i cani appartenenti a razze ritenute
pericolose, secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti
destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori,
l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale del treno, è
tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal
treno.
Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è
necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, che deve essere
esibito ad ogni richiesta del personale.
Il proprietario ovvero l’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di
provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni
eventualmente recati dall’animale stesso.
In ogni caso, il biglietto relativo al trasporto dell’animale è cambiabile
secondo l’ art. 8 delle presenti C.T. ed è rimborsabile solo se presentato
congiuntamente a quello emesso per il viaggiatore. L’importo non
rimborsabile (pari o inferiore a 8,00 euro, dopo l’applicazione della
trattenuta) deve essere calcolato sull’importo complessivo.
Irregolarità nel trasporto degli animali
Nel caso in cui il proprietario risulti sprovvisto del biglietto previsto
per l’animale viene regolarizzato mediante il pagamento dell’importo dovuto
maggiorato della soprattassa di 200,00 euro. Se il pagamento è effettuato
entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00
euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute
al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Nel caso in cui gli animali non siano ammessi al trasporto, ivi compreso il
caso della mancanza del certificato di iscrizione all’anagrafe canina di cui
al precedente punto 2, il proprietario viene regolarizzato mediante il
pagamento della penalità di 200,00 euro ed è tenuto comunque a scendere,
unitamente all’animale, alla prima stazione in cui il treno effettua
fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della
notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al
pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la
soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto
il pagamento, salvo diversa disposizione tariffaria, della penalità di 8,00
euro ed il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione in
cui il treno effettua fermata.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto
delle condizioni di trasporto dell’animale oppure nel caso di utilizzazione
di più treni di categoria diversa, le soprattasse o le penalità dovute si
applicano una sola volta
indice
EMERGENZA RANDAGISMO:
SUBITO UN PIANO DI INTERVENTI CONCRETI CON UN DECRETO LEGGE
E UN COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggi, purtroppo dopo la morte di un bambino e il ferimento di altre persone in
provincia di Ragusa,
a fronte di eloquenti immagini viste non solo in Italia ma nel mondo, tutti si
rendono conto
finalmente dell’importanza della questione randagismo.
Fino ad oggi tanto, troppo, è stato scaricato sulle spalle del volontariato
mentre in buona parte Stato,
Regioni, Asl veterinarie e Comuni hanno dimenticato o non attuato i compiti e le
responsabilità che
le leggi gli affidano da quasi venti anni sul randagismo, da trent’anni sulla
tutela degli animali, da
sempre per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
Nelle regioni del Sud in particolare è scattata un’inaccettabile, anche sotto il
profilo giuridico,
caccia al randagio, c’è chi si sente libero di utilizzare bocconi avvelenati,
Sindaci emanano
Ordinanze illegittime e illegali che autorizzano a uccidere cani vaganti
violando leggi e codice
penale, Comuni che non controllano i propri cani scaricati in canili spesso
senza alcun requisito di
buona custodia chiedono cifre iperboliche per costruire cattedrali nel deserto
dopo che per anni
hanno mai proposto alcun progetto, Asl veterinarie continuano a ignorare le
proprie responsabilità
pregresse e attuali.
Oggi è necessario invece che vi sia un punto di svolta affinché le parole siano
seguite da fatti
concreti e davvero utili.
I problemi sono noti e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali con il
Sottosegretario Martini ha iniziato da mesi un’importante, necessaria e
improcrastinabile inversione
di rotta.
Ogni mancata decisione da parte di tutti i soggetti deputati a dare soluzioni
positive e nel rispetto
pieno della legalità che elevi la questione da irrisoria a importante, ogni
ritardo, sarebbe
ulteriormente colpevole e riproporrebbe nuovamente e anche più drammaticamente
l’emergenza
registrata in questi giorni in Sicilia in altre parti d’Italia.
Per questo chiediamo la vostra adesione e il sostegno a queste richieste:
In provincia di Ragusa
Varo di un Piano straordinario per i cani catturati e quelli da catturare con
loro detenzione in
strutture compatibili, immediata verifica del loro status di proprietà e
responsabilità, rieducazione
con veterinari comportamentalisti, loro adozione a livello nazionale.
In Sicilia
Varo di un Piano regionale straordinario con:
-messa in mora dei Comuni inadempienti per le prescrizioni dettate dalla legge
regionale per la
prevenzione del randagismo n.15/2000 in particolare su sterilizzazione e
anagrafe canina;
-controlli a tappeto da parte delle Polizie municipali dell’obbligo di
iscrizione all’anagrafe canina e
microchip;
-prevenzione e repressione del reato di spargimento di bocconi avvelenati con un
piano fra tutte i
Corpi di polizia nazionale e locale e l’istituzione da parte dei Prefetti del
“Tavolo di
coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il
monitoraggio del fenomeno
così come previsto dall’Ordinanza contingibile ed urgente in materia.
In tutta Italia da parte del Governo
Varo di un Decreto legge che preveda:
-la nomina di un Commissario straordinario per l’emergenza randagismo in tutte
le Regioni del
centro e sud Italia;
-la mappatura delle aree maggiormente colpite dal fenomeno e individuazione dei
Comuni
inadempienti
-verifiche sull'impiego dei fondi stanziati per il randagismo e richiesti da
Comuni e Asl veterinarie
recupero delle somme non spese;
-cambiamento dei criteri di ripartizione delle risorse pubbliche in favore di
progetti concreti,
-dotazione di strumenti di lettura di microchip a tutte le Forze di Polizia e
verifiche a tappeto
sull’iscrizione all’anagrafe canina;
-misure di prevenzione per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani;
-la realizzazione di un piano straordinario di sterilizzazione;
-messa in rete delle anagrafi canine e aggiornamento continuo dei dati;
-messa in rete della veterinaria pubblica e privata;
-una moratoria nelle fonti di approvvigionamento di cani come la vendita e la
riproduzione;
-abbassamento dell’Iva a livelli europei su prestazioni veterinarie e cibo per
canili senza fine di
lucro e cani adottati nei canili;
-varo immediato dei corsi di educazione alla conoscenza etologica e al rispetto
degli animali nelle
scuole previsti dal 2004 dall’articolo 5 della Legge 189 ma mai attuati.
Gianluca Felicetti - presidente Lav
Carla Rocchi - presidente Enpa
Ilaria Ferri - direttore scientifico Animalisti Italiani
Laura Rossi - presidente Lega Nazionale perla Difesa del Cane




Le adesioni di rappresentanti di associazioni nazionali e
locali vanno inviate a
info@legadelcane.org oppure via fax al nr. 02 26 11 65 02.