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I documenti che trovate in questa pagina sono da ritenersi solo a scopo informativo, si consiglia sempre  di verificare la documentazione ufficiale.

Regolamento (CE) N. 998/2003

La legge quadro n°281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991)

 

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116

 

Legge 20 luglio 2004, n. 189(G.U. n. 178 del 31 luglio 2004)Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.


Articolo 638 del Codice Penale

 

Art.727 C.P.

 

Ordinanza 24 dicembre 2002 - Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 20 gennaio 2003)

Ordinanza Ministero della Salute  27 agosto2004 Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressività' di cani (GU n. 213 del 10-9-2004)

(Ordinanza Ministero della Salute 5.7.2005 - GU n. 158 del 9.7.2005)

ORNANZA 12 dicembre 2006 (CANI PERICOLOSI)Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani (Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13 Gennaio 2007)

CANI E GATTI CON IL PASSAPORTO

Regolamento di polizia veterinaria Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)

Legge n. 413/93 per l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16-10-1993

Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" (Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196)

Animali in condominio

Sentenze varie

Legge Regione Liguria 28 maggio 1992, n. 15 Disciplina del volontariato (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del l0 giugno l992)

Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 Regione Liguria Regolamento per la detenzione, circolazione e cattura di animali Comune La Spezia


A.T.C. NORME PER GLI ANIMAL
I

 

TRENITALIA REGOLAMENTO

 

 

 

 

qui trovi la legislazione vigente

La legge quadro n°281 del 14 agosto 1991

in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

(dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

  1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
  2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
  3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
  4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
  6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
  7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
  11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
  12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3
Competenze delle regioni

  1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
  2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
  4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    1. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    2. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
  1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
  2. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4
Competenze dei comuni

  1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
  2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5
Sanzioni

  1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
  5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
  6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6
Imposte

  1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
  2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
  3. Sono esenti dall'imposta:
    1. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
    2. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
    3. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    4. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    5. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
    6. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7
Abrogazione di norme

  1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

  1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
  2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9
Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

COSSIGA, Presidente della Repubblica

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri


N O T E

Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all'art.2:

- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati:

"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato."

"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."

"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".

N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:

"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".

Nota all'art.5:

- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

Nota all'art.8:

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -

  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
  2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
  3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
  4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
  5. La conferenza viene consultata:
    1. sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
    2. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
    3. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della conferenza.
  2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.60):

Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).

Senato della Repubblica (atto n.2928):

Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione e approvato l' 1 agosto 1991.    indice

Sono sempre di più le persone che si trovano a voler, o dover, trascorrere le vacanze con il proprio cane e sono per fortuna in continuo aumento anche gli alberghi e le strutture che consentono l’accesso agli animali domestici.
Il fenomeno dell’abbandono degli animali prima delle vacanze è molto diffuso ma la legge, approvata in via definitiva al Senato l’8 luglio 2004, prevede pene e sanzioni molto più severe per chi abbandona gli amici a quattro zampe. Sbarazzarsi del proprio cane può comportare l’arresto fino ad un anno e una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Anche gli animali però (e ovviamente i loro padroni) hanno delle leggi da rispettare. Il R3 dell’Unione europea stabilisce infatti che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dai vl (Aziende sanitarie locali), è obbligatorio dal 1° ottobre 2004.

Il "passaporto" è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici dell'animale, certificare tutte le vaccinazioni effettuate, in particolare l'antirabbica, e deve essere rinnovato ogni cinque anni. La foto è facoltativa mentre il documento non è obbligatorio per animali tropicali, anfibi, rettili, uccelli, roditori e conigli. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi.

Per dimostrare che quel documento appartiene a quel determinato cane o gatto, i veterinari prima di rilasciarlo dovranno verificare che sia presente il "tatuaggio" (comunque già obbligatorio in Italia) che sarà ammesso fino al 2011. Poi diventerà necessario il "microchip indicativo", una "spia" sottocutanea che ha già sostituito il tatuaggio di riconoscimento in Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo.

Con Decisione del 26 novembre 2003, la Commissione Europea ha stabilito un modello di passaporto in attuazione al regolamento:
il modello di passaporto deve:

  • avere un formato facilmente controllabile
  • includere informazioni dettagliate sullo stato sanitario degli animali e sui certificati di vaccinazione antirabbica
  • comprendere una sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che i passaporti possano essere utilizzati anche per i movimenti di questi animali al di fuori    indice

ATC INFORMA NORME

Trasporto animali
È ammesso il trasporto gratuito sugli autobus di animali domestici di piccola e media taglia da potersi tenere in braccio e che comunque non arrechino disturbo agli altri passeggeri. È ammesso il trasporto gratuito di cani da guida per ciechi. Il trasporto di cani di grossa taglia è ammesso solo se tenuti saldamente a corto guinzaglio, non occupino posti a sedere e solo in numero massimo di 2 per vettura dietro pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria corsa semplice e comunque solo nelle fasce orarie da inizio servizio alle 7.00 e dalle 20.00 a fine servizio. In ogni caso tutti i cani devono essere muniti di museruola a maglie fitte. In caso di affollamento della vettura, il conducente può limitare od impedire il trasporto di animali.   
 
indice

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000 n. 23 REGIONE LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
 

ARTICOLO 1  
Finalità

1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. 

3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà. 

4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento. 

5. Alla realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 6. 

6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attività previste dalla L. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo articolo 23.


ARTICOLO 2  
Competenze della Regione

1. La Regione, in attuazione della l. 281/1991, predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6. 

2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17. 

3. È istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali. 

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale. 

5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge. 

6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'articolo 1.


ARTICOLO 3 
Competenze della Provincia

1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge: 

a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali; 

b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti; 

c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19; 

d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; 

e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.


ARTICOLO 4  
Competenze dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane: 

a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge; 

b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni; 

c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati; 

d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6; 

e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; 

f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione; 

g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi; 

h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore; 

i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. 

2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'articolo 6. 

3. I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e delle Associazioni di protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14.


ARTICOLO 5  
Competenze delle ASL

1. Le Aziende Sanitarie Locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i seguenti compiti: 

a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12; 

b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione animale; 

c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità igienico- sanitaria; 

d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; 

e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali; 

f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria; 

g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente; 

h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali; 

i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12, comma 8; 

l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà. 

2. Le ASL possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante convenzioni. 

3. I servizi veterinari delle ASL, inoltre, assicurano sul territorio: 

a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero; 

b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale; 

c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.


ARTICOLO 6
Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine: 

a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; 

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale. 

2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14. 

3. Le Associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992.


ARTICOLO 7 
Programma di prevenzione del randagismo

1. Gli Enti locali o i soggetti di cui all'articolo 6, per il tramite degli Enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale. 

2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 comma 3 della legge 281/1991, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e sentiti gli Enti locali, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i Provveditorati agli studi, gli Ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare: 

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono; 

b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali; 

c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli Enti locali e delle ASL, nonchè per le Guardie ecologiche e zoofile volontarie. 

3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6.


ARTICOLO 8  
Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. 

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ove delegate, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi. 

3. I Comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini. 

4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori. 

5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere. 

6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati. 

7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14. 

8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.


ARTICOLO 9  
Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione

1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione. 

2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 6. 

3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.


ARTICOLO 10
Ricovero e custodia degli animali

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista. 

2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. 

3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi. 

4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante. 

5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito. 

6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.


ARTICOLO 11  
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegate, devono attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri: 

a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza; 

b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale; 

c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto. 

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.


ARTICOLO 12  
Anagrafe canina

1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale. 

2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso. 

3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale. 

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso. 

5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica. 

6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa. 

7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe canina. 

8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale. 

9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle ASL. 

10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.


ARTICOLO 13  
Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura. 

2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione. 

3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. 

4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6. 

5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali. 

6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.


ARTICOLO 14 
Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari

1. I Comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio. 

2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'articolo 17. 

3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici. 

4. Gli Enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera. 

5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati. 

6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale. 

7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 15  
Animali ospitati presso strutture private

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. 

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli Enti di cui all'articolo 4 provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture. 

3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto salvo l'impegno del Comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi. 

4. Gli Enti di cui all'articolo 4 possono versare un contributo per il mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24 comma 1.


ARTICOLO 16  
Cimiteri per animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. 

2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche. 

3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.


ARTICOLO 17  
Contributi regionali 

1. La Regione eroga ai Comuni e alle Comunità montane contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali. 

2. Ciascuna Provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui all'articolo 3, di intesa con i Comuni e le Comunità montane, può elaborare programmi di intervento, attivando, se necessario, Conferenze di servizi. 

3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati di cui agli articoli 7, 14 e 20 presentati dagli Enti locali, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà. 

4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.


ARTICOLO 18  
Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere. 

2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 320/1954 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL di riferimento, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 6 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità. 

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai soggetti di cui all'articolo 6. 

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.


ARTICOLO 19  
Tutela del patrimonio zootecnico

1. La Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie. 

2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.


ARTICOLO 20  
Avifauna

1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i Comuni singoli o associati, l'ASL, l'Istituto zooprofilattico, l'Università di Genova e i soggetti di cui all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati. 

2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai Comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.


ARTICOLO 21  
Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 

2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 

3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti. 

4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.


ARTICOLO 22  
Trasporto

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata. 

3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'Ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti. 

4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954. 

5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso. 

6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. 

7. Il conducente deve assicurare: 

a) l'aerazione del veicolo; 

b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. 

8. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ARTICOLO 23  
Funzioni di vigilanza e di controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai soggetti indicati dall'articolo 27 della l. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita. 

2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono utilizzate dai Comuni anche le guardie zoofile volontarie in conformità all'articolo 5 del d.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione. 

3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste. 

4. Le Guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono Agenti di Polizia Amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.


ARTICOLO 24  
Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni. 

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila . 

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila. 

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni. 

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire unmilionecinquecentomila. 

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).


ARTICOLO 25  
Modifiche alla l.r. 15/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: 
"g bis) protezione degli animali".


ARTICOLO 26  
Abrogazione di disposizioni

1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo).


ARTICOLO 27  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: 

a) relativamente all'articolo 17, comma 1 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione "Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali"; 

b) relativamente all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione: "Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo" e al capitolo 4819 del bilancio regionale. 

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. 

3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'articolo 19 ed i contributi regionali di cui all'articolo 17 sono autorizzati e concessi solo nei territori in cui i Comuni o le Comunità Montane attuino iniziative d'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d). 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 

Data a Genova, addì 22 marzo 2000      indice

 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-03-1994 REGIONE LIGURIA
Nuove norme in materia di randagismo 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 9 del 13 aprile 1994 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulgala seguente legge regionale:


ARTICOLO 1  
(Principi generali)
1. La presente legge tutela gli animali d'affezione e detta norme sulla prevenzione del randagismo. 

ARTICOLO 2  
(Anagrafe canina)
1. In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla quale il proprietario o il possessore anche a scopo di commercio nonché gli allevatori devono iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita o comunque entro trenta giorni dall' immissione nella proprietà o nel possesso e comunicarne il trasferimento a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro quindici giorni dall'evento. 

ARTICOLO 3  
(Obbligo di tatuaggio)
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia ed una sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri oppure mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità e dalla Regione stessa. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o di veterinari all'uopo autorizzati dalle Unità sanitarie locali. Le spese di tatuaggio per gli interventi non eseguiti dalle Unità sanitaria locali sono a carico dei richiedenti l'intervento. 
2. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali provvedono a trasmettere ai singoli comuni compresi nel territorio di propria competenza nonché ai servizi che gestiscono i canili e l'accalappiamento cani gli elenchi dei dati riguardanti cani iscritti all' anagrafe.Tali elenchi dovranno essere trasmessi anche alle Associazioni di protezione animali che ne facciano richiesta sempre che gestiscano strutture di ricovero convenzionate con i comuni e le comunità montane. 

ARTICOLO 4  
(Altri obblighi degli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio)
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali non destinato ad altri usi su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, rilasciato e vidimato in ogni sua parte dalla Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetto a periodica verifica da parte dell'Unità sanitaria locale competente per territorio. 

ARTICOLO 5  
(Abbandono di animali e modalità di ricovero dei cani)
1. E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale domestico di cui si abbia la proprietà od il possesso.
2. Nel caso in cui il proprietario o il possessore intenda rinunciare alla proprietà o al possesso del cane, deve darne immediata comunicazione al servizio veterinario della Unità sanitaria locale, territorialmente competente, che dispone il trasferimento dell' animale nelle strutture di ricovero di cui all'articolo 7.
3. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di cani regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al possessore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all' abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà .I cani sono reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale.
6. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 7 danno comunicazione dell' avvenuto affidamento all' Unità sanitaria locale di residenza del nuovo proprietario.
7. I cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè i cani ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati. 
8. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria e se del caso dispone l' allontanamento affidandolo alle strutture di ricovero ovvero alle associazioni di protezione animale a spese del proprietario.
9. Le spese per il ricovero dei cani nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione delle tariffe provvedono i comuni singoli o associati per il ricovero e la Giunta regionale per i trattamenti sanitari. 

ARTICOLO 6  
(Competenze dei comuni)
1. Ai comuni singoli od associati compete: 
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 nº 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari od ai possessori o all' affidamento ed eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento.
2. I comuni, singoli o associati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione animale promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati.3. I comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento, dei canili esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dall' articolo 

ARTICOLO 7  
(Strutture di ricovero e custodia) 
1. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni di protezione animale. 
2. Nelle strutture di ricovero di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento cani di proprietà .
3. I soggetti pubblici e privati convenzionati titolari delle strutture di ricovero e custodia dei cani devono garantire il servizio di pronto soccorso e degenza. 

ARTICOLO 8  
(Compiti del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali sulle strutture di ricovero) 
1. Il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente assicura:
a) il trattamenti profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) gli interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite dei cani e gatti randagi;d) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.
2. Ai fini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 i comuni, singoli od associati, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Le Unità sanitarie locali devono altresì assicurare sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1 lettera a);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;
c) il servizio di cattura gatti per l'effettuazione dei programmi di intervento per diminuire il fenomeno del randagismo, previsti dall' articolo 11; 
d) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna.
4. I compiti di cui al comma 3 lettere a), b), c) nonchè il ritiro delle spoglie di cani e gatti per l'avvio alla sardigna possono essere affidati in convenzione alle associazioni di protezione animale.

ARTICOLO 9  
Criteri per la risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani)
1. La Giunta regionale, detta i criteri cui i comuni singoli o associati e le comunità montane debbono attenersi per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani.
2. Tali criteri riguardano:
a) per il risanamento dei canili:
1) i requisiti minimi per attuare il risanamento in riferimento all'area, alla struttura di ricovero e alla suddivisione dei relativi reparti;
b) per la costruzione di rifugi per cani: 
1) i requisiti dell' area destinata all' ubicazione della struttura di ricovero,pronto soccorso e degenza;
2) la suddivisione ed i requisiti dei reparti all'interno dell' area recintata.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe ai criteri di cui al comma 1 sulla base di effettive esigenze documentate dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane.
4. Le strutture di ricovero devono comunque garantire buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali. 

ARTICOLO 10  
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dPR nº 320/ 1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari. 
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani o gatti al fine di sperimentazione. 

ARTICOLO 11  
(Controllo delle nascite dei cani e gatti randagi)
1. Al fine di diminuire il fenomeno dei randagismo, i servizio veterinari delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di protezione animale o su proposte delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono effettuati dai veterinari delle Unità sanitarie locali o dai veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale nonchè da medici veterinari liberi professionisti a tal fine convenzionati con le USL.
3. La Giunta regionale elabora ed approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione. 

ARTICOLO 12  
(Programma di prevenzione del randagismo)
1. La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni di protezione animale e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo con i seguenti contenuti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle Unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le Unità sanitarie locali e con gli enti locali.
2. I corsi di aggiornamento o formazione di cui al comma 1 possono essere realizzati anche sulla base di convenzioni con enti pubblici, con le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie riconosciute. 

ARTICOLO 13  
(Protezione dei gatti)
1. E' vietato maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio. 
2. Nessuno può procedere alla cattura o sopprimere dei gatti salvo che nei casi e nei modi previsti dalla presente legge. I gatti possono essere soppresso soltanto se gravemente malato i incurabili. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari.
3. Per le finalità di cui all' articolo 11, alla cattura dei gatti e al relativo trasporto provvedono direttamente il servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure le associazioni di protezione animale sulla base di programmi di intervento concordati con il servizio veterinario della Unità sanitaria locale.
4. Al fine di consentire i programmi d'intervento di cui al comma 3 i comuni, a richiesta delle associazioni interessate, mettono a disposizione adeguati locali.
5. I gatti sterilizzati sono reintrodotti nel loro gruppo o territorio previo tatuaggio di un segno di riconoscimento.
6. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono d' intesa con le Unità sanitarie locali avere in gestione le colonie dei gatti che vivono in stato di libertà , curandone la salute, le condizioni di vita e l' alimentazione.
7. I gatti non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 

ARTICOLO 14  
(Aree di protezione per i gatti)
1. Per favorire i controlli sui gatti che vivono in stato di libertà i comuni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone dove esiste la più alta concentrazione di gatti vaganti e provvedono, ove possibile, ad allestire in località adatte, come parchi e giardini, aree di protezione.
2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti, il comune, sentite le Associazioni di protezione animale, provvede, ove possibile, al trasferimento degli stessi in aree di protezione o in altre aree idonee. 
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere concordate dai comuni con i Consigli circoscrizionali ove esistenti. 

ARTICOLO 15  
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga ai comuni e ad altri enti locali contributi per il risanamento e la costruzione di strutture pubbliche o private di ricovero per cani.
2. I privati possono realizzare strutture di ricovero per cani, avvalendosi dei contributi pubblici che vengono erogati sulla base di convenzioni in atto con il comune territorialmente competente, sulla base di un disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale. 
3. A tal fine si provvede con: a) la quota parte del Fondo prevenzione randagismo previsto dall' articolo 8,comma 2 della legge 14 agosto 1991, nº 281 istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;b) i fondi regionali.
3. La Regione può destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi di cui al comma 1 lettera a) per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all' articolo 3 della legge n. 281/ 1991. 

ARTICOLO 16  
(Concessione del contributo)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione provvede a dettare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione del contributo. 
2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
ARTICOLO 17(Tutela del patrimonio zootecnico)1. La Giunta regionale dispone i criteri e le modalità per l' indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti. 

ARTICOLO 18  
(Funzioni di vigilanza)
1. Il comune e le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 che comprendono la vigilanza ecologica sul territorio al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di vita degli animali sono esercitate altresì a titolo volontario e gratuito dalle guardie zoofile dell'ENPA e delle altre associazioni di protezione animale in base ad apposito regolamento regionale.
3. Le guardie di cui al comma 2 assumono la qualifica di agenti di polizia amministrativa, previo superamento dell' esame finale del corso di formazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino personale e distintivo fornito dalla Regione. 

ARTICOLO 19  
(Sanzioni)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per la mancata iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina e l'inosservanza degli altri obblighi previsti dall'articolo 2;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per chi omette di sottoporre il proprio cane al tatuaggio secondo le modalità previste dall'articolo 3 eccettuato il caso in cui il proprietario abbia richiesto che a ciò provveda il servizio veterinario della Unità sanitaria locale;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 4;
d) da lire 2.000.000 a lire 4.500.000 per le violazioni di cui all' articolo 10, comma 1 e all'articolo 13, commi 2 e 7;
2. Sono proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle Unità sanitarie locali territorialmente competenti. Gli stessi sono utilizzati per le finalità di cui alla legge n. 281/ 1991.3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11. 

ARTICOLO 20  
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:- nello stato di previsione dell' entrata, capitolo 1799 " Quota del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:OMISSIS- nello stato di previsione della spesa, capitolo 4820 " Ripartizione del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:OMISSISb) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:OMISSISb) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante:- utilizzazione di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmidi sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993;OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: OMISSISb) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante: OMISSIS- istituzione, ai sensi dell' articolo 31della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994, del capitolo 4825 " Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per cani" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.

ARTICOLO 21  
(Norme transitorie)
1. In prima applicazione della presente legge resta salvo lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4273 del 31 agosto 1989 attuativo dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie zoofile di cui all' articolo 18 già in possesso del riconoscimento prefettizio di " Guardia giurata particolare" all'entrata in vigore della presente legge, assumono, a richiesta e previo parere dell' Associazione di protezione animale di appartenenza, la qualifica di agenti di polizia amministrativa. 
3. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 e i criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per cani di cui all' articolo 9.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di cui all' articolo 18 comma 2. 

ARTICOLO 22  
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:a) 18 aprile 1985, n. 22;1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:OMISSISb) 9 dicembre 1986, n. 33;1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:omissis) 18 novembre 1987 n. 35;1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:omissis) 27 aprile 1990 n. 24.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 

Data a Genova, addì 24 marzo 1994  
indice

Legge 11 agosto 1991, n. 266

"Legge-quadro sul volontariato"

(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196)
1. Finalità e oggetto della legge. - 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

3. Organizzazioni di volontariato. - 1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

5. Risorse economiche. - 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. - 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

7. Convenzioni. - 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

8. Agevolazioni fiscali. - 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3 . (1).

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (2).

(1) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 che, quindi recita:

"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamante ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni"

(2) Frase così modificata dall'art. 18, del Decreto Legge 29 aprile 1994, n. 260.

Si ricorda, inoltre, che con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

9. Valutazione dell'imponibile. - 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

10. Norme regionali e delle province autonome. - 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. - 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

12. Osservatorio nazionale per il volontariato. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

13. Limiti di applicabilità. - 1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. - 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

15. Fondi speciali presso le regioni. - 1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

16. Norme transitorie e finali. - 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

17. Flessibilità nell'orario di lavoro. - 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

(3) Aggiungeva un ultimo comma all'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 che tuttavia è stato abrogato dall'articolo 74 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si ricorda che il comma prevedeva particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni per i lavoratori impegnati all'interno di organizzazioni di volontariato.    indice

ART. 727 Codice Penale

Oggi come oggi, il caposaldo giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727 del Codice Penale.
Esso costituisce il punto d'arrivo di un lungo dibattito sulla dignità degli animali e sulle possibilità di tutelare i loro diritti fondamentali
Oggi dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il nuovo Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio, prevede più casi e pene severe. Dovrebbe avere maggiore efficacia deterrente, anche se non appare ancora del tutto sufficiente ai fini di una piena tutela degli animali.
Ma vediamo in sintesi i punti più importanti :
L'Art. 727 del C.P. punisce con multe da 2 a 10 milioni i maltrattamenti degli animali e l'abbandono di animali domestici. Se assistete all'abbandono di un cane o gatto, prendete il numero di targa e denunciate il crimine alla polizia stradale o ai  carabinieri.
Se il maltrattamento è ancora in corso segnalatelo con urgenza onde evitare il protrarsi del reato in base
all'Art. 55 del C.P. La condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A.
Gli animali devono essere tenuti in condizioni compatibili con la natura propria della specie, valutata anche secondo le necessità etologiche dell'animale. Ciò vuol dire in pratica che è vietato tenere cani alla catena
cortissima tutto il giorno, che questi devono avere cibo, acqua ed un riparo dal freddo, dalla pioggia, dal sole.
E' severamente vietato far lottare tra loro i cani o altri animali. Sono previste sanzioni accessorie per certe attività economiche come il trasporto, la mattazione,lo spettacolo, il commercio di animali: confisca degli animali stessi revoca di autorizzazioni e licenze, interdizione dall'attività.
Potete far ricorso all'Art. 638 del C.P. qualora abbiano ucciso il vostro animale, denunciando il colpevole anche per l'arte 727 del C.P. la multa prevista è fino a Lit. 600.000; se l'animale è stato ucciso, c'è l'arresto da 6 mesi a 4 anni.
Il nuovo articolo 727 C.P. resta reato. Non e' stato infatti depenalizzato. Questo e' un punto fondamentale, perche' se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza le possibilità di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, etc.)

 "Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e' punito con l'ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni.
 La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che 
appartengano a persone estranee al reato.
 Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
 Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività' svolta.
 Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi."
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addì 22 novembre 1993      indice

Legge 20 luglio 2004, n. 189

(G.U. n. 178 del 31 luglio 2004)

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

 

testo in vigore dal 1° agosto 2004


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

 

Art. 1
Modifiche al codice penale

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI


Art. 544-bis

Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies.

(Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies.

(Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime".


2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:


"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume".
- Si riporta il testo dell’art. 638 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".
Art. 2
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3
Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno".
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Norme di coordinamento

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell’articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole: "dell’articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice";
c) all’articolo 8, le parole: "dell’articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 727".

 

Note all’art. 4:
- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all’art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l’impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all’autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsì:
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un’istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l’esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all’autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni".
- Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’art. 8.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.".
"Art. 8. - Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell’art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.".
Art. 5
Attività formative
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6
Vigilanza

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Nota all’art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.".

Art. 7
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Note all’art. 7:
- Si riporta il testo dell’art. 91 del codice di procedura penale:
"Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".
- Per il testo dell’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Art. 8
Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Nota all’art. 8:
- Per il testo dell’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.
Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli    
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REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 15

Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del l0 giugno l992)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.

2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalita' previste dalle norme sulle procedure, della programmazione, l'apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 2.

Attivita' di volontariato

1. Per attivita' di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte.

2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attivita' volontaria dei propri associati, ai quali puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

Art. 3.

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontarieta'

1. E' istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori:

  • a) ambientale;
  • b) culturale;
  • c) educativo;
  • d) della protezione civile;
  • e) sanitario;
  • f) della sicurezza sociale;
  • g) sportivo e ricreativo;
  • h) altri.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione:

  • a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
  • b) statuto o regolamento;
  • c) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
  • e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.

3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita' svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettera a), b), e).

5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui al comma 2 e 3.

6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 4.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno diciotto mesi.

2. Gli enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni secondo modalita' dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all'Osservatorio di cui all'articolo 6.

La scelta e' determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:

  • a) attivita' svolta in forma regolare e continua nello specifico settore e nel territorio sul quale e' previsto l'intervento;
  • b) idoneita' dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attivita' svolta;
  • c) autonomia funzionale ed organizzativa.

3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti.

4. Le convenzioni devono inoltre prevedere:

  • a) la durata del rapporto;
  • b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell'intervento;
  • c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita' indicando il personale retribuito;
  • d) le modalita' di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonche' le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualita';
  • e) la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro infortuni e malattie connessi all'attivita' stessa;
  • f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalita' di rendicontazione.

5. Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.

6. L'ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione.

Art. 5.

Accesso a strutture pubbliche

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3, per lo svolgimento della loro attivita', accedono alle strutture pubbliche, previe le opportune intese.

Art. 6.

Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato

l. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato di cui al comma l.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell'Osservatorio di cui al comma l.

Art. 7.

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione:

  • a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all'articolo 3;
  • b) formula proposte operative in materia di volontariato;
  • c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
  • d) promuovere e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
  • e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
  • f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attivita' del volontariato e sulle esperienze individuali;
  • g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale;
  • h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato.

Art. 8.

Commissione consultiva del volontariato

1. E' istituita nell'ambito dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai diversi settori di attivita' del volontariato.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge.

Art. 9.

Formazione ed aggiornamento dei volontari

l. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.

Art. 10.

Progetti sperimentali

l. Al fine di promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approvata progetti sperimentali proposti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6 o dai centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno l988 n. 21

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 21 Registro delle organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale "Disciplina del volontariato".

2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole "associazione di volontariato" sono sostituite dalle parole "organizzazione di volontariato" e la parola "albo" e' sostituita dalla parola "registro".

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di casa del Capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo 314 "Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2.Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13.

Norma transitoria

l. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato he gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla oservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 28 maggio 1992

FERRERO    indice

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2002 - Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 20 gennaio 2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessità e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietato:

a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie ammali.

Art. 2.

La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8

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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 agosto 2004
Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani (GU n. 213 del 10-9-2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;


Ordina:

Art. 1.


1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


Art. 2.


1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.1, comma 1, lettera b;
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.


1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
 


Art. 4.


1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera, che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2004
                                                                                                Il Ministro: Sirchia


Allegato
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera, della presente
Ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.        
indice

Sono previste per i contravventori sanzioni pecuniarie
Vietato il collare elettrico sui cani
(Ord. Min. Salute 5.7.2005 - GU n. 158 del 9.7.2005)

E' vietato e punito con sanzioni pecuniarie l'uso del collare elettrico, oppure di strumenti similari, sui cani, in qualsiasi circostanza. Qualora poi l'uso sia associato all'organizzazione clandestina di spettacoli che comportino strazio o sevizie per questi animali (come i famigerati combattimenti tra cani), è previsto anche l'arresto e la reclusione da quattro mesi a due anni. Lo stabilisce l'Ordinanza del Ministero della Salute datata 5 luglio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 9 luglio 2005.(20 luglio 2005)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281[1]: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 [2]: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [3];

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;

Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

Ordina:

Articolo 1.

1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale [4]così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 [5];

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: Storace indice

RAZZE CANINE PERICOLOSE

E’ entrata in vigore il 14 gennaio, giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, avente oggetto la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.”

L’efficacia è limitata ad un anno, periodo in cui si sancisce, tra l’altro, il divieto del taglio della coda e delle orecchie.

Si prescrive, altresì, l’obbligo per i proprietari e detentori di cani di applicare agli stessi la museruola alternativamente al guinzaglio quando circolano per le vie pubbliche e invece entrambi quando si trovano nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Per i cani ritenuti a rischio di aggressività – elencati in calce alla stessa ordinanza – vanno applicati in ogni caso il guinzaglio e la museruola, prescrizioni da cui restano esclusi i cani dei non vedenti o non udenti, addestrati come guida e quelli in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

LEGGE ITALIANA
ORNANZA 12 dicembre 2006 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani (Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13 Gennaio 2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica


ORDINA:

Articolo 1.

1. Sono vietati:

a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde vocali

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.


2.  I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Articolo 3.

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.


 

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo :
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

ALLEGATO:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:

 

 

American Bulldog

 

Cane da pastore di Charplanina

 

Cane da pastore dell’Anatolia

 

Cane da pastore dell’Asia centrale

 

Cane da pastore del Caucaso

 

Cane da Serra da Estrela

 

Dogo Argentino

 

Fila brazileiro

 

Perro da canapo majorero

 

Perro da presa canario

 

Perro da presa Mallorquin

 

Pit bull

 

Pit bull mastiff

 

Pit bull terrier

 

Rafeiro do Alentejo

 

Rottweiler

 

Tosa inu

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indice

 

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI ANIMALI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Il rispetto degli animali ed i loro diritti

1. Tutti gli animali che vivono nel territorio del Comune devono essere custoditi, allevati e mantenuti , in maniera tale da non recare danno o molestia agli altri cittadini e che ad essi sia garantita una buona

qualità di vita. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo ed alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.

A tutti gli animali dovranno essere evitati la segregazione, i maltrattamenti, l’uso improprio delle caratteristiche della specie e la sofferenza, in particolare se inutile o a scopo di divertimento. A ciascuna specie dovrà essere garantita una sufficiente dignità di vita nell’ambito delle caratteristiche che la contraddistinguono.

E’ fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

2. E’ vietato l’abbandono di cani, gatti ed altri animali domestici o esotici di cui si abbia la proprietà o il possesso. Qualora l’abbandono determini il danneggiamento di persone o cose il proprietario o il detentore è tenuto al risarcimento del danno ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste.

3. E’ vietato fare commercio o cessione gratuita di cani, gatti o di altri animali domestici, selvatici o esotici al fine di sperimentazione o di lotta tra animali, o comunque per un uso improprio rispetto alle caratteristiche della specie.

4. Sono vietati l’omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento degli animali, il loro mantenimento in spazi angusti con scarsità di luce, acqua e cibo e l’esposizione ai rigori climatici.

5. Per alcune specie si dovrà provvedere al contenimento del numero degli animali presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire una convivenza accettabile rispetto alle esigenze di salute e di conduzione delle attività sociali da parte dei cittadini. Le azioni di contenimento dovranno tenere conto del rispetto della specie, evitare inutili sofferenze agli animali e utilizzare metodi atti a garantire un risultato efficace.

6. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e, se è il caso, dispone l’allontanamento degli stessi affidandoli alle strutture di ricovero oppure alle associazioni di protezione animale a spese del proprietario. In materia di maltrattamento e soppressione sono fatti salvi i disposti di cui alla legge 281/91 e legge regionale 16/94.

7. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare nella pratica dell’accattonaggio sul territorio comunale animali

domestici e/o selvatici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, come cagne provate da ripetute gravidanze con cuccioli ancora lattanti, cani in pessime condizioni igienico-sanitarie che dimostrano evidenti segni di maltrattamento e di sofferenza fisica. Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli Organi di vigilanza e, nel caso di cani e/o gatti, ricoverati presso il canile sanitario comunale per la opportuna profilassi veterinaria, mentre nel caso di altre specie di animali saranno affidati ad apposite relative strutture.

Art. 2 - Conduzione e mantenimento di animali in genere

1. Per quanto riguarda il trasporto su autoveicoli per tutti gli animali, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche della specie, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, vale ciò che è disposto nell’art. 6 comma 9 a proposito dei cani e art. 7 comma 2 a proposito dei gatti.

2. Per quanto riguarda l’accesso nei locali di generi alimentari, pubblici esercizi, sale cinematografiche e teatri per tutti gli animali vale ciò che è disposto dall’art. 6 - comma 10 per i cani.

3. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o nelle aree condominiali la somministrazione di alimenti agli animali deve essere attuata in modo da evitare lordura del suolo, ritirando alla fine del pasto gli eventuali avanzi ed i contenitori sporchi. E' vietata la somministrazione di cibo ai piccioni terraioli e alle tortore dal collare in luoghi pubblici, aperti al pubblico e nelle aree condominiali e private fatti salvi eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti per il contenimento della proliferazioni degli animali e solo dietro specifica autorizzazione dell’Autorità Comunale.

Nei palazzi che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi o strade ad intenso

traffico pedonale ed in tutte le situazioni in cui si possono creare problemi igienico-sanitari, tutte le

sporgenze (fregi, cornicioni, mensole etc.) dovranno essere munite di idonei dissuasori atti ad impedire

l’appoggio di piccioni o tortore, allo scopo di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti alla presenza di deiezioni.

4. Eventuali reclami scritti del proprietario del fondo o dall'amministratore del condominio relativi ad animali insediati in luoghi privati dovranno essere inviati all’ufficio ambiente del Comune della Spezia il quale, a seconda della natura dell’inconveniente, potrà richiedere l’intervento del servizio veterinario della Azienda USL n.5 "spezzino", o di eventuali altri Organi competenti , che provvederà ad accertare se sussistono le condizioni previste dal DPR di Polizia Veterinaria 8.2.54 n. 320 per i successivi provvedimenti di competenza. Tale procedura sarà adottata anche in riferimento a segnalazioni relative a presenza di cani e gatti in ospedali, case di cura e all'interno di pubblici edifici. E' fatto divieto di mettere in atto catture sistematiche di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalla USL per fini zooprofilattici o secondo le norme di legge.

5. E' fatto divieto di abbandono sul suolo pubblico o nei contenitori della Nettezza Urbana delle spoglie di animali d'affezione. Le stesse potranno essere, ai sensi della legge regionale n. 16/94, consegnate al servizio veterinario della USL n. 5 o ritirate dallo stesso per l'invio alla termodistruzione.

Art. 3 - Cattura di animali a scopo sanitario.

1. Sono soggetti a cattura gli animali vaganti per i motivi espressi dal D.P.R. 320 dell’8.2.1954 di Polizia Veterinaria e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge regionale 16/94 e successive

modificazioni.

2. I medici sono tenuti a denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morsicatura da parte di cani, gatti o altri animali recettivi alla rabbia. I veterinari devono denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso accertato o sospetto di rabbia negli animali ricettivi e ogni caso di morsicatura riscontrata negli animali. Tale obbligo compete anche ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali.

3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nel reparto sanitario del canile municipale. Il servizio veterinario della V^ USL può autorizzare l'osservazione a domicilio degli animali morsicatori, ove non sussistano circostanze epizoologicamente

rilevanti, in conformità alle disposizioni del DPR 8.2.54 n. 320. Quando l'osservazione domiciliare è

autorizzata l'interessato deve sottoscrivere atto di sottomissione assumendo le responsabilità inerenti

all'isolamento dell'animale ed all'onere della relativa osservazione ed indicando reperibilità domiciliare

per gli accertamenti del servizio veterinario.

4. Terminato il periodo di osservazione sanitaria degli animali di cui ai precedenti commi 2 e 3 e di quelli che comunque siano stati assoggettati a provvedimenti di polizia veterinaria (DPR 320/54) se gli stessi non vengono ritirati dai proprietari, l'animale sarà considerato abbandonato e soggetto ai provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge.

TITOLO II - ANIMALI DOMESTICI E D’AFFEZIONE 

Art. 4 - Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi. Allontanamento coattivo.

1. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative e molestie alle persone. E' vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni od altri locali quando, per l'angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi.

2. E' pure vietata la detenzione permanente di cani, gatti od altri animali su balconi, poggioli, cortili

condominiali e simili.

3. Dovrà sempre essere evitato comunque che eventuali stillicidi, odori, rumori, lordura e simili arrechino danno o molestia ai passanti o agli altri inquilini.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di effettivo disturbo o molestia il Corpo di Polizia Municipale effettuerà accertamenti preliminari che evidenzino:

a) la specie, taglia e numero di animali detenuti;

b) i metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione o dei locali nei quali gli animali vengono

detenuti;

c) le condizioni igieniche di detenzione;

d) il tipo di danno igienico ed eventuali rimedi per ovviare allo stesso.

e) altri accertamenti ritenuti necessari e secondo le norme vigenti.

Qualora sussistano inconvenienti igienico-sanitari saranno interessati gli organi tecnici competenti dell’azienda USL n. 5 “spezzino”.

A seguito di tali accertamenti verranno adottati adeguati provvedimenti contravvenzionali di competenza , a seconda delle violazioni accertate, del Corpo di Polizia Municipale e/o del Servizio Veterinario della USL n. 5, oppure verrà inviata agli inadempienti diffida scritta.

Successivamente il Sindaco, in caso di palese mancata eliminazione degli inconvenienti igienici o per il

protrarsi di turbativa, danni o molestie potrà disporre, con propria ordinanza, l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi in luoghi idonei , previo parere favorevole dell'autorità competente, secondo le caratteristiche etologiche. Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.

Art. 5 - Gli animali da cortile.

1. La detenzione di animali avicunicoli in area urbana e residenziale (così come individuate dai vigenti

strumenti urbanistici) è consentita quando sono rispettate le seguenti disposizioni:

a)il deposito deve trovarsi a non meno di 70 metri dall’abitazione più vicina, estranea alla proprietà e

non possono essere detenuti più di 10 capi della stessa specie;

b)il deposito non può essere collocato in cortili chiusi interni agli edifici;

c)la proprietà deve disporre di area verde di superficie non inferiore a 600 mq.;

d)il deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la dispersione di odore,

liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà essere di

materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali;

e)i rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere smaltiti nella maniera più

adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di insetti volanti , striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.

2. La detenzione di animali avicunicoli al di fuori dell’area urbana è consentita quando sono rispettate le seguenti disposizioni:

a) il deposito deve trovarsi a non meno di 20 metri dall’abitazione più vicina estranea alla proprietà;

b) il deposito non può essere collocato in cortili interni ad edifici;

c) la proprietà deve disporre di area verde di superficie non inferiore a 200 mq.;

d) il deposito deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali;

e) i rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di insetti volanti , striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.

3. Sono esonerati dalla presente normativa i depositi a carattere precario e commerciale in occasione di fiere e mercati, purchè di durata non superiore alle 72 ore e fruenti di licenza per il commercio di animali vivi.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti vale quanto previsto dall’art. 4 – comma 4 del presente regolamento.

Art. 6 - I cani

1. Definizione.

I cani si definiscono di piccola, media e grossa taglia. Si definiscono cani di indole aggressiva quelli litigiosi e mordaci senza motivazione alcuna e/o di razze particolarmente selezionate per la difesa personale e l’aggressività in genere o allo scopo addestrati.

2. Denuncia del possesso e variazioni.

Ai sensi della legge regionale n. 16 del 24.3.94, che detta le nuove norme in materia di randagismo, presso i Servizi Veterinari di ogni Unità Sanitaria Locale è stata istituita "l'anagrafe canina", alla quale ogni proprietario o possessore di cani, anche a scopo di commercio o di allevamento, deve iscrivere gli animali entro i primi tre mesi di vita o comunque entro trenta giorni dall'avvenuta immissione nella proprietà o nel possesso. Alla stessa anagrafe vanno denunciati anche il trasferimento di proprietà o possesso, la scomparsa e la morte del cane entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Il cane iscritto all'anagrafe canina viene contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare, recante la sigla della provincia e una sigla alfanumerica oppure mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità o dalla regione.

Il tatuaggio viene eseguito dal Servizio Veterinario della Azienda USL n. 5 "Spezzino" gratuitamente, oppure da veterinari privati o di società cinofile o di associazioni di protezione animale con spesa a carico dei richiedenti l'intervento.

Il Corpo di Polizia Municipale è abilitato ad eseguire controlli sull'avvenuta denuncia degli animali all'anagrafe canina, o mediante identificazione del tatuaggio sull'animale stesso o per presa visione del certificato di iscrizione rilasciato dal competente servizio veterinario della USL presso la cui anagrafe il

cane è iscritto.

Per tale ragione è opportuno che gli accompagnatori dei cani siano sempre muniti del certificato sopraddetto da esibire agli eventuali controlli; nel caso in cui ne siano sprovvisti, devono provvedere ad esibirlo entro tre giorni al competente Comando di Polizia Municipale per non incorrere nelle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. Abbandono, rinvenimento e soppressione di cani.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, nel caso in cui il proprietario o possessore debba rinunciare per gravi e motivate ragioni alla proprietà o possesso del cane, deve darne immediata comunicazione all’ufficio ambiente del Comune che può decidere, compatibilmente con la capienza, il ricovero dell'animale nel canile municipale.

Chiunque rinvenga un cane deve farne denuncia entro cinque giorni al Servizio Veterinario della USL, fornendo precise notizie in ordine alle modalità del rinvenimento e alle caratteristiche dell'animale. Il

Servizio Veterinario della USL provvederà alla cattura dell'animale e, previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente, al ricovero dell'animale presso il canile municipale, nei limiti della sua capienza, oppure potrà accettare, su richiesta dell’interessato, che esso sia mantenuto presso il domicilio di chi lo ha rinvenuto.

Qualora l'animale sia tatuato o contrassegnato in modo tale da identificarne il proprietario, questi sarà informato mediante notifica e lo stesso gli verrà restituito. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro dello stesso sarà equiparato all'abbandono. L'animale rinvenuto e di cui non sia possibile identificare il proprietario, trascorsi i termini di cui sopra, potrà essere dato in affidamento prioritariamente a chi lo ha rinvenuto oppure secondo le modalità previste dalle attuali normative.

I cani catturati, ritrovati o ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a

scopo di sperimentazione, salvo quanto stabilito dal D.L. 27.1.92 n. 116 per scopi particolari; la soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se si tratta di cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in forma eutanasica i medici veterinari.

 4. Conduzione di cani di piccola e media taglia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I cani di piccola e media taglia, di indole non aggressiva e non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie od in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola, che

dovrà essere costituita da materiale solido, essere apposta convenientemente a seconda della razza e della taglia e comunque dovrà essere tale da impedire all'animale di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riesca a mordere, sarà considerato a tutti gli effetti, come se ne fosse sprovvisto. I cani di piccola e media taglia dovranno essere tenuti a guinzaglio, anche senza museruola purché non mordaci o aggressivi, in particolari luoghi pubblici nelle ore in cui sono maggiormente frequentati (ore 9- 12 e ore 15-19): parchi ( ad eccezione delle aree appositamente realizzate per la sgambatura cani e idoneamente tabellate), giardini pubblici, luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale. Essi devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio e con museruola in aree affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio e pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire di volta in volta, limitazioni alla circolazione dei cani in tutte le aree precedentemente definite.

E' vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi, annessi alle scuole, a ciò adibiti ed evidenziati da apposita segnaletica. E’ vietato in ogni caso far circolare liberi i cani senza guinzaglio a meno di 20 metri da tali aree gioco. Nei mercati e nelle fiere i cani devono essere condotti a guinzaglio corto e con museruola. I cani di media e piccola taglia di indole non aggressiva sui mezzi di trasporto pubblico devono essere tenuti a guinzaglio corto, muniti di museruola e contenuti validamente.

5. Conduzione di cani di grossa taglia e di indole aggressiva.

Per i cani di grossa taglia e di indole non aggressiva è obbligatoria la conduzione al guinzaglio, quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in aree affollate per riunioni o manifestazioni, dalle ore 8 alle ore 20. Potranno essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola e sotto stretta sorveglianza a vista da parte dei padroni dalle ore 20 alle ore 8 se tali luoghi pubblici sono scarsamente frequentati e per tutte le 24 ore nelle aree appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura dei cani. I cani di grossa taglia non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico quando sono particolarmente affollati, e cioè dalle ore 7 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 14, dalle ore 17 alle ore 19, salvo i casi in cui il mezzo pubblico sia poco affollato. Negli orari in cui possono essere trasportati, devono essere muniti di museruola, tenuti a guinzaglio corto e contenuti validamente. Per i cani di indole aggressiva sono sempre obbligatori idonea museruola e guinzaglio nell’arco delle 24 ore quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Essi possono essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola nelle aree appositamente predisposte e tabellate per la sgambatura solo se non siano presenti altri cani o se i padroni dei cani presenti lo consentano. I cani di indole aggressiva non possono essere condotti su mezzi di trasporto pubblico. Sia i cani di grossa taglia che quelli di indole aggressiva possono essere condotti esclusivamente da persone idonee e in condizione di trattenere validamente l’animale.

6. Conduzione di cani da caccia, da pastore, da guardia e delle FF.AA.

Possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'attività venatoria o per l’allenamento ad essa;

- i cani da pastore, quando vengono usati per la conduzione e per la guardia delle greggi:

- i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.

7. Conduzione di cani adibiti ai ciechi o ai portatori di Handicap.

Fermo restando le altre modalità di conduzione, tutti i divieti di accesso ai cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi e ai portatori di handicap.

8. Detenzione di cani in aree di proprietà privata.

Nell’area urbana è vietato il concentramento di cani a scopo di riproduzione, allevamento, addestramento e custodia per conto di terzi.

I cani possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola, entro i limiti dei luoghi o della proprietà privata da sorvegliare, purché non aperti ed accessibili al pubblico. Qualora gli anzidetti luoghi o proprietà private fossero accessibili al pubblico, dovrà essere posto uno o più cartelli di avvertimento.

In tal caso gli animali di grossa taglia o di indole aggressiva devono essere tenuti a catena secondo le

modalità di cui al successivo comma 12 e detenuti comunque in modo tale da non recare danno o molestia. Qualora i cani fossero tenuti in proprietà confinanti con la pubblica via, si dovrà provvedere affinché le delimitazioni siano costruite in modo tale da non consentire ai cani di oltrepassare con la testa i limiti della proprietà e le recinzioni dovranno essere di dimensioni tali da impedire all'animale di mordere; qualora non esistessero recinzioni, i cani di qualunque taglia devono essere tenuti a catena secondo le prescritte modalità in maniera da mantenere una sufficiente distanza dalla pubblica via e dovranno essere assunti i più opportuni provvedimenti per evitare molestie e morsicature.

9. Trasporto su veicoli.

Il conducente di veicolo collocato in sosta deve provvedere affinché il cane lasciato sul veicolo non abbia la possibilità, se privo di museruola, di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo. Deve, tuttavia, assicurare una idonea areazione del veicolo e comunque evitare sofferenze, fame e sete all'animale. Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericolo e danni sia agli occupanti il veicolo che a terzi. Per quanto riguarda le norme per il trasporto, vale quanto previsto dal Codice della Strada.

10. Accesso nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi.

E' vietato detenere, introdurre e consentire l'accesso di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari. Derogano gli esercizi all'ingrosso e al dettaglio di soli alimenti per animali. Nelle trattorie, ristoranti e alberghi la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare della licenza, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta di ingresso l'avviso dell'eventuale divieto. Il cane dovrà comunque essere tenuto al guinzaglio corto, munito di museruola evitando di arrecare disturbo a terzi o provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario. E' vietato l'accesso e la presenza di cani ed altri animali nelle sale cinematografiche e nei teatri.

11. Esigenze fisiologiche dei cani.

I conduttori dei cani devono essere dotati sia di sacchetto, sia di paletta rigida o pinze igieniche e devono immediatamente pulire il suolo pubblico lordato dalla defecazione degli animali medesimi. Conseguentemente a tale operazione gli escrementi solidi potranno essere introdotti nei contenitori del servizio Nettezza Urbana. E’ vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture fisse di giochi per bambini e per un raggio di 20 metri attorno ad esse.

12. Divieto di detenzione di cani in spazi angusti e privi di acqua e cibo.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo. La cuccia deve essere di adeguate dimensioni, isolata dal suolo, coibentata, coperta in maniera impermeabile e chiusa su almeno tre lati affinché gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a m. 4, essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed il terminale della stessa deve essere fissato in maniera tale da permettere all'animale di muoversi agevolmente senza restare impigliato nella catena. Gli animali tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua.

13. Cattura, sequestro, custodia.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 sono soggetti a cattura, ai sensi della legge regionale n. 16/94, i cani vaganti senza museruola o con museruola non idonea e quelli molesti o pericolosi. Gli operatori addetti, su richiesta del proprietario se presente alla cattura, previa contestazione della infrazione, rilasciano l'animale sempre che questo non abbia morsicato e non sia stato morsicato, nel qual caso vale quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento.

14. Cessione ai privati di cani non reclamati o abbandonati.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 3 e all’art. 6 comma 3 del presente regolamento, tutti i cani randagi catturati e ricoverati presso il canile municipale, dopo l'osservazione, il controllo sanitario ed i trattamenti profilattici previsti dall'art. 2, c.5 della legge n. 281/91, possono essere dati in affidamento in forma definitiva (qualora l'eventuale proprietario non abbia reclamato l'animale entro 60 giorni dall'accalappiamento), oppure in forma temporanea prima che sia decorso il termine sopraddetto, soltanto se gli affidatari si impegnano a restituire l'animale al proprietario qualora ne facesse richiesta entro lo stesso termine. Gli affidamenti sono regolati dal D. Ministero della Sanità del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1239 del 25.5.95 e successive.

Art. 7 - I gatti.

1. Per l’allevamento, il mantenimento e la conduzione dei gatti vale quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 2 del presente regolamento.

2. Il trasporto dei gatti su mezzi di trasporto pubblico e in aree pubbliche o aperte al pubblico non ha limitazioni di orario purché attuato tramite idoneo contenitore. Il trasporto su veicoli privati deve avvenire secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, ai sensi della L.R. n°16 del 94 i soci delle associazioni animaliste sono autorizzati al prelevamento dei gatti dai cortili e dagli altri luoghi di insediamento per provvedere alla sterilizzazione dei randagi, allo scopo di ridurne la proliferazione; una volta effettuate tali operazioni, i gatti devono essere reinseriti nei luoghi da cui sono stati prelevati

TITOLO III CANILI PRIVATI, AMBULATORI VETERINARI , TOELETTATURA E VENDITA CANI

Art. 8 - Canili privati.

Gli impianti stabili di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero, riproduzione, addestramento e

commercio, sono vietati in zone urbane e residenziali, così come individuate dagli attuali strumenti urbanistici, e dovunque possano determinare disturbi o molestie al vicinato. I predetti impianti sono soggetti ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del DPR 320 del 8.2.1954 e successive modifiche e alle norme di cui agli articoli 99 e 216 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265.

Art. 9 - Studi, ambulatori e cliniche veterinarie private - Laboratori veterinari di analisi.

Le strutture sanitarie veterinarie private, che si differenziano in: studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario e laboratorio veterinario di analisi, sono regolamentate dal Decreto del Ministero della Sanità 20.9.1996.

Art. 10 - Toelettatura cani.

L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco. La eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta alla disciplina commerciale di cui alla legge 11.6.1971 n. 426.

Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è subordinato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini. I locali devono essere situati a piano terra, direttamente areati, rispondenti alle norme igieniche, disporre di pareti lavabili e disinfettabili, di dotazione idrica con scarichi collegati con la rete fognaria, di box separati per la sosta degli animali. La sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

Nei locali di toelettaura i cani devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di sosta fuori dell'orario di apertura. E' fatto divieto di esercitare la professione veterinaria presso i locali di toelettatura, fatti salvi gli interventi con carattere di urgenza.

Art. 11 - Vendita animali.

L'esercizio di vendita è soggetto alla disciplina commerciale di cui alla legge 11.6.71 n. 426; lo stesso deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare disturbo o molestia al vicinato. I locali ritenuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale dovranno essere direttamente areati, corrispondere sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica, scarichi direttamente nella rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie e box separati e facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato all'animale deve essere idoneo alla sua mole, età, numero, indole e razza e gli animali non devono essere direttamente esposti ai raggi solari. Le deiezioni dovranno essere subito asportate. Gli animali nuovi arrivati sosteranno in gabbie o box isolati per un periodo di controllo; dovranno essere curati eventuali esemplari ammalati. Per ogni animale ospitato nell'esercizio è obbligatoria la tenuta di un registro aggiornato riportante i dati di entrata/uscita ed i dati caratteristici, la provenienza e la destinazione. Il registro dovrà essere esibito, su richiesta, all'autorità competente a cui facoltativamente competerà di provvedere a periodiche visite tecnico  sanitarie di accertamento. Per quanto riguarda le norme sanitarie e di protezione sull'allevamento ed il commercio di animali esotici, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 27.4.1990 n. 25.

TITOLO IV - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 12 - Commercio e detenzione di fauna selvatica viva.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato commerciare o detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla legge 27.12.1977 n. 968 e successivi aggiornamenti, dalla legge regionale sulla caccia 1.6.79 n. 19, nonché quelli compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96 pubblicato sulla G.U. serie generale del 3.10.96 in attuazione dell'art. 6 della legge 7.2.92 n. 150 e successive modificazioni. Il divieto deve intendersi automaticamente adeguato alle specie protette e comunque previste da ogni futura altra legge o norma regionale, statale o convenzione internazionale resa esecutiva in Italia. E' consentita la detenzione dei soli animali della fauna selvatica usabili come richiami durante l'esercizio venatorio, con le modalità contemplate negli articoli 24 e 25 legge regionale 1.6.79 n. 19 o successive leggi o normative.

 Art. 13 - Detenzione di fauna esotica.

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale attuale e futura in materia di importazione di animali per i circhi, i giardini zoologici ed i serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica non compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 19.4.96, pubblicato sulla G.U. del 3.10.96 - serie generale - e comunque regolamentata dalla legge regionale 27.4.90 n. 25, purché non provochino pericolo, disturbi o molestie ai cittadini.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie e, comunque, secondo quanto prescritto dall’art. 1 del presente regolamento. Gli animali provenienti dall'estero, salvo i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti, dovranno essere muniti della regolare documentazione sanitaria da esibire alla USL di competenza entro tre giorni dall'arrivo.

 TITOLO V - NORME SANZIONATORIE

 Art. 14 - Sanzioni.

Fatti salvi i più gravi provvedimenti a carattere penale e/o l'applicazione di specifiche normative nazionali o regionali, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite, ai sensi degli artt. 106 e segg. Del T.U.L.C.P. 383/34, con sanzione amministrativa da £. 50.000 a £.1.000.000.

E' ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta di £. 100.000 nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione con versamento presso l'ufficio Contravvenzioni del Corpo di

Polizia Municipale del Comune della Spezia o a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Comune della Spezia. Avverso il verbale di contestazione delle violazioni sopra riportate è ammesso produrre scritti difensivi al Sindaco del Comune della Spezia entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. In caso di mancato pagamento entro i termini prescritti ed in assenza di scritti difensivi l'autorità competente determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

 Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento, dopo l'approvazione nei termini di legge da parte del Consiglio Comunale, sarà depositato nella segreteria comunale per la prescritta pubblicazione. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA

DI ANIMALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 27.10.97.

Si è proceduto ad effettuare al testo del Regolamento comunale in oggetto le seguenti modifiche:

- Art. 4 comma 4: il testo modificato è il seguente:

“ In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di effettivo disturbo o molestia il Corpo di Polizia Municipale effettuerà accertamenti preliminari che evidenzino:

a) la specie, taglia e numero di animali detenuti;

b) i metri quadrati di spazi coperti e scoperti della abitazione o dei locali nei quali gli animali vengono

detenuti;

c) le condizioni igieniche di detenzione;

d) il tipo di danno igienico ed eventuali rimedi per ovviare allo stesso.

e) altri accertamenti ritenuti necessari e secondo le norme vigenti.

Qualora sussistano inconvenienti igienico-sanitari saranno interessati gli organi tecnici competenti dell’azienda USL n. 5 “spezzino”. A seguito di tali accertamenti verranno adottati adeguati provvedimenti contravvenzionali di competenza , a seconda delle violazioni accertate, del Corpo di Polizia Municipale e/o del Servizio Veterinario della USL n. 5, oppure verrà inviata agli inadempienti diffida scritta. Successivamente il Sindaco, in caso di palese mancata eliminazione degli inconvenienti igienici o per il protrarsi di turbativa, danni o molestie potrà disporre, con propria ordinanza, l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi in luoghi idonei , previo parere favorevole dell'autorità competente, secondo le caratteristiche etologiche. Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.

- Art. 6 comma 1 : il testo modificato è il seguente:

“ Definizione.

I cani si definiscono di piccola, media e grossa taglia. Si definiscono cani di indole aggressiva quelli litigiosi e mordaci senza motivazione alcuna e/o di razze particolarmente selezionate per la difesa personale e l’aggressività in genere o allo scopo addestrati.

- Art. 6 comma 11: il testo modificato è il seguente:

“ . Esigenze fisiologiche dei cani.

I conduttori dei cani devono essere dotati sia di sacchetto, sia di paletta rigida o pinze igieniche e devono immediatamente pulire il suolo pubblico lordato dalla defecazione degli animali medesimi. Conseguentemente a tale operazione gli escrementi solidi potranno essere introdotti nei contenitori del servizio Nettezza Urbana.

E’ vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture fisse di giochi per bambini e per un

raggio di 20 metri attorno ad esse.

- L’art. 14 1° comma relativo alla misura delle sanzioni amministrative è stato già modificato con la

deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26.1.1998.      indice

 

SENTENZE VARIE

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)
  • Sempre punibile chi abbandona il cane:
    Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.
     

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)

  • Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
    Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché  vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

     
    Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999
  • Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
    Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.
     

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

  • Alcuni cacciatori maltrattano:
    La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.    
      indice

 

SENTENZE

  • La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui l'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni. Trib. Piacenza 10 aprile 1990 n. 231, Arch. loc. 1990, 287.
     
  • Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato dalla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Pret. Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991, 176.
     
  • Il divieto di tenere bestie che possano recare disturbi e molestie ai condomini e allevamenti di ogni specie negli appartamenti, stabilito in regolamento di condominio di natura contrattuale, vincola sia i cindomini che i conduttori ed appresta una tutela più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissioni, di cui l'art. 844 c.c. Trib. Napoli 25 ottobre 1990.
     
  • In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un'approvazione unanime. Le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà. Cass. civ. sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028.       indice

ANIMALI (UCCISIONE ECC.)  -  1999  1215 GIUR CASS

  • Maltrattamento animale

  • Cane tenuto con catena corta

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell’agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull’animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.

La Corte ha ritenuto integrato il reato nell’aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo.

(Cass. Pen. Sez. III – 29 gennaio 1999 n. 1215 – Rivista Penale n. 9/99 – 783 M).

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS

  • detenzione di uccelli ai fini di richiamo

  • Gabbie anguste

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall’art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l’apertura delle ali.

Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 – Riv.Pen. n. 10/99 – 877 – S)

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS

  • Maltrattamenti di animali

  • Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

In tema di maltrattamento di animali, mentre l’ipotesi dell’"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall’art. 727 c.p. può essere configurataanche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz’ora, chiuso a bordo di un’autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l’animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall’eccessivo calore).

Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 –n. 9905 – Riv.Pen. n. 10/99 – 852.S)

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS

I limiti posti alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà,  ed all’utilizzazione degli offendicula  concernono anche gli animali.
L’esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall’esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l’uso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosita' di  questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l’imputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la   candeggina, atte ad allontanare i gatti ) e  che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con  riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche' agli interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo sussiteva la violazione dell’art. 51 c.p. tanto piu' che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il  gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).
Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai  codici
CP  art. 51
CP art. 727

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996  7  GIUR CASS

Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come trattamento incompatibile con la loro natura, è quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
Riviste
Riv.Pen. 1996 – 974
Rif. ai codici
CP art. 727

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997  11 GIUR CASS

Sussistono gli estremi della  contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III  - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 – 69
Rif. ai codici
CP art. 727

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Uso di uccelli in funzione di richiami

  • Maltrattamento di animali

  • Detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

  • Uso di uccelli in funzione di richiami

La norma ricavabile dal nuovo testo dell’art. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all’uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle sue disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. E’ infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che l’abrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorrere tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irresolubili, tale che l’applicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dell’altra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui l’interprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo l’applicazione della nuova norma consenta anche l’applicazione della precedente, l’interprete stesso possa dichiarare l’avvenuta abrogazione della vecchia norma.
In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell’esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell’art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all’imputato. In particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi dell’art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 – 651 . M).

ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS

Atti concreti di crudelta', senza giustificato motivo.

  • Maltrattamento di animali

  • Atti concreti di crudeltà

  • Senza giustificato motivo

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell’art.727 c.p., anche secondo la nuova formulazione dell’articolo, ai fini della sussistenza dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti è appunto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento della sottoposizione a strazio o sevizie, le crudeltà, inoltre, non possono che essere che fisiche.
Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell’art. 727 c.p., nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture, non poneva la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell’agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile; inoltre è pacifico che nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

(Cass.pen.Sez.III – 29/1/1997 n. 601- Riv. Pen. N. 6/97 – 650 – M.)

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998  4 GIUR CASS

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell’art. 727 c.p. anche secondo la nuova formulazione dell’art. ai fini della sussistenza dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell’art. 727 C.P. nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificato motivo da parte dell’agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 – IIII
Rif. ai codici
CP  art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS

  • Omissione di cure

Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di se', il soggetto non si curi piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale, n.5/1999, 501, M.)

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS

  • Maltrattamenti animale

  • Uccisione con lacci e tagliole

Integra il reato di cui all’art. 727 c.p. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 – n. 473, che tutela l’animale inteso come essere vivente. La uccisione degli animale le tagliole o i lacci; infatti i lacci uccidono l’animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze che integrano il reato in questione.

(Cass.pen. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12910 – Rivista Penale n. 5/99 – 501 M).  indice

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS

Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo testo dell’art. 727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificatamente contestate all’imputato. In particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi e sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime   due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta di una non già semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
Ente giudicante
Cass.Pen. sez III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 -  1111
Rif. ai codici
CP. Art.  727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 – n. 473

RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS

Animali (danni cagionati da)

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare  gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilita' per i danni cagionati dagli animali stessi.
Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 – 615
Rif. ai codici
CC art. 2052
  indice 

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003

Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
Prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l'attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)

Sempre punibile chi abbandona il cane:
Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

Alcuni cacciatori maltrattano:
La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.
 indice
 

 

Questa sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, per l'importanza che riveste nella microconflittualità con gli enti locali, deve essere collocata in una pagina permanente [....]
Invito, quindi, chi ha formalmente contestato al sindaco l'ordinanza, a ripresentare opposizione riportando i passaggi evidenziati, dopodiché, qualora i sindaco omettesse di ritirare l'ordinanza, di chiedere in ragione di tale sentenza, l'intervento gerarchico al Prefetto.
Occorre tener conto che il sindaco, in materia sanitaria, è Ufficiale del Governo, (quindi non sindaco), pertanto risponde direttamente al Prefetto, il quale, a sua volta, rappresenta il Governo in ambito provinciale ed è tenuto a provvedervi in via sostitutiva.
Mauro Bottigelli     
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 Sentenza: Annullamento ordinanza sindaco di Galliate "divieto alimentazione animali randagi".
( Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 - Sentenza 883 )

Oggetto:

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Roberta Corradi per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87 e la dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa comminatale.

Visto:

- la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta il 2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato

sul ricorso straordinario in oggetto;

- esaminati gli atti ed udito il relatore;

Considerato:

- che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda necessario, il comune, con il servizio veterinario della ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento d'attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli animali in affidamento od altra sede più idonea";

- che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata, non ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante che l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli avesse, formalmente proposto la costruzione di un gattile), ma ha vietato di deporre alimenti di qualunque genere per la nutrizione dei gatti randagi o che, comunque, vivano in libertà in determinate zone del territorio comunale, disponendo sanzioni amministrative per i contravventori;

- che nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio;

- che l'ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della legge 14.8.1981, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dei randagismo), secondo cui "i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo... Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le UU.SS.LL., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura e la salute e le condizioni di sopravvivenza";

- che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute umana a causa di malattie zootecniche", determinati dalla presenza delle colonie feline, è smentita dalla relazione allegata in atti, redatta dal responsabile del servizio veterinario della U.S.S.L. competente, a seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta dei sindaco stesso, da cui risulta che i sopralluoghi, finalizzati ad evidenziare, attraverso l'osservazione macroscopica degli animati, sintomatologie evidenti riferite a malattie contagiose in atto, hanno avuto esito negativo;

- che l'ordinanza impugnata, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi illegittima;

- che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 - del 7 giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza;

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto.  indice

REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:
(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.
(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.
(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per
un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.
(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.
(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.
(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4), prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento.
13.6.2003 L 146/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239 e GU C 270 E del 25.9.2001,pag. 109.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 54.
(3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 42) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2003.
(4) GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.
(9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1).
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).
(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale.
Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.
(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sullarelazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I. Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;
b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere
elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;
c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.
Articolo 4
1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:
a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore). 13.6.2003 L 146/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3). Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.
2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.
3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.
4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.
CAPITOLO II
Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri
Articolo 5
1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6:
a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e
b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).
2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
Articolo 6
1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata
all'osservanza dei seguenti requisiti:

      devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e
— devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma. Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali
che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante. Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti
degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma.
2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.
3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato.
Articolo 7
I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPITOLO III
Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi
Articolo 8
1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:
a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1; 13.6.2003 L 146/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;
b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:
— essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e
— aver formato oggetto:
— di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e
— di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento. Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1.
Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata
con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;
ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.
2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.
3. In deroga alle disposizioni precedenti:
a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;
b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 9
Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 10
Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente
il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:
a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;
b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati;
d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;
e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati
e dei laboratori).
Articolo 11
Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.
13.6.2003 L 146/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:
a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE. Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 13
Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla
Commissione.
Articolo 14
Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi. In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore. Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:
a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero
b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure
c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili. Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.
CAPITOLO IV
Disposizioni comuni e finali
Articolo 15
Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).
Articolo 16
Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.
A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa. La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.
Articolo 17
Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. 13.6.2003 L 146/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 18
Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/ 425/CEE e 90/675/CEE (2). In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 19
L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.
Articolo 20
Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 21
Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.
Articolo 22
La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 10:
a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (*). Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.
3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003. Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione. (*) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.»;
c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti: «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;
d) il paragrafo 8 è soppresso;
2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003. Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»
Articolo 23
Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16. 13.6.2003 L 146/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).
Articolo 24
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente G. DRYS 13.6.2003 L 146/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT  ALLEGATO I
SPECIE ANIMALI PARTE A Cani Gatti
PARTE B Furetti
PARTE C
Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (1) e 92/65/CEE]. Mammiferi: roditori e conigli domestici. 13.6.2003 L 146/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).
indice

Regolamento di polizia veterinaria
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)
TITOLO I
NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA
CAPO I
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI
Articolo 1
Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizootica dei cervi (3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie
(4). L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.
(1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, o.m. 22 febbraio 1993.
(2) Numero così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.
(3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.
(4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7 gennaio 2000.
CAPO II
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Articolo 2
Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi esercenti; i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo; gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia
comune già accertata. Sono tenuti altresì alla denuncia: i presìdi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori; i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni (1), l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali; i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (1) Ora Istituti Incremento Ippico.
Articolo 3
La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati:
a) la natura della malattia accertata o sospetta;
b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia
richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.  Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.
Articolo 4
Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:
a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.
Articolo 5
I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo. Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali. Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.
Articolo 6
I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio
rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.
Articolo 8
Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati. La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.
CAPO III
PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA
Articolo 9
Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della
malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.
Articolo 10
Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:
a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.
Articolo 11
Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:
a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;
b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;
g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.
La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio. Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.
Articolo 12
Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa. Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro. Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a
conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.
Articolo 13
Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più
comuni. L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale. L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.
Articolo 14
A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di
protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento. Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti
competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.
Articolo 15
L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuoffi della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad
ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica. Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta. Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
Articolo 16
Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articolo 17
L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Articolo 18
I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive. Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato.
Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve. Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali. Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate. Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.
Articolo 19
Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.
Articolo 20
Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati. In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto.
Articolo 21
Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione
nei mercati a determinate specie animali. Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti,
preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.
Articolo 22
In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia.
A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva. Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di
animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.
Articolo 23
I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso.
CAPO V
VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI E SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI ANIMALI
Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa,
unghie, corna, lane, crini, setole e peli. La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto. Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali. È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.
CAPO VI
VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ DEGLI
ANIMALI
Articolo 26
Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.
Articolo 27
I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale. È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.
Articolo 28
Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari
specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.
Articolo 29
La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento. La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali. Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.
Articolo 30
L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.
CAPO VII
TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI
Articolo 31
I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi. (1) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato.
Articolo 32
Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea.
Articolo 33
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 34
Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.
Articolo 35
Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.
Articolo 36
Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo
regolare domanda nella quale deve indicare:
a) le proprie generalità ed il domicilio;
b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;
c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno. Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.
Articolo 37
Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.
Articolo 38
Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno.
Articolo 39
I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38. È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.
Articolo 40
I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.
CAPO VIII
SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO. ALPEGGIO. TRANSUMANZA. PASCOLO VAGANTE
Articolo 41
Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.
Articolo 42
Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto. I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
Articolo 43
Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.
Articolo 44
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.
CAPO IX
VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI AEROPORTI. IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI. ALPEGGIO E TRAFFICO NELLE ZONE DI CONFINE
Articolo 45
Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta
da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana. Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano
riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione. Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.
Articolo 46
Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i necessari provvedimenti.
Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.
Articolo 47
Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.
Articolo 48
L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.
Articolo 49
L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:
a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato
o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto. In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante
che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;
b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi;
c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;
d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;
e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 50
L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1º comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo. La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine. I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale.
Articolo 51
L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.
Articolo 52
I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il
paese di provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di
sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.
Articolo 53
Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o
fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti  l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri
prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione. Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo. Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita  sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. [L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata] (1). (1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l. 29 novembre 1971, n. 1073.
Articolo 54
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.
Articolo 55
Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio
Articolo 56
Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subìto deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.
Articolo 57
Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive. Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 58
L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.
Articolo 59
Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.
I cavalli destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.
Articolo 60
I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.
Articolo 61
Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 62
Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.
CAPO X
DISINFEZIONI
Articolo 63
Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.
Articolo 64
Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e
disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea.
Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.
Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed
il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma. Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.
CAPO XI
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI, DELLE INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E DELLA PRODUZIONE DEI VIRUS
Articolo 65
I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto. Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva
autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino. Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che
è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento.
Articolo 66
L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale. L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.
CAPO XII
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
Articolo 67
Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente,
degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 68
Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.
Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione (1). (1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 69
Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, devono essere inscritti in uno speciale registro da tenersi
dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture. Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.
Articolo 70
L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene   la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.
TITOLO II
NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
CAPO I
AFTA EPIZOOTICA
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
CAPO II
PESTE BOVINA
Articolo 75
Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:
a) degli animali ammalati;
b) degli animali sospetti di malattia;
c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione. Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento. Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia. La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti.
CAPO III
PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI
Articolo 76
Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.
Articolo 77
Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2º comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale. È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti. La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articoli da 78 a 82
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427.
CAPO V
RABBIA
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 84
I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un sevizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.
Articolo 85
I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (1). (1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n. 281.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta,
morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo.
Articolo 88
Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone. La disposizione prevista dal 4º comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli
animali delle specie sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.
Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.
Articolo 89
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.
Articolo 90
Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.
Articolo 91
Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque
altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.
Articolo 92
Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
CAPO VI
VAIOLO OVINO
Articolo 93
Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:
a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette di contaminazione;
b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo vagante;
c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia;
d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti. Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento. Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subìto idoneo trattamento disinfettante.
Articolo 94
Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.
Articolo 95
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.
Articolo 96
Il prefetto può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione. È vietata la vaiolizzazione con virus integrale.
CAPO VII
AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
Articolo 97
Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:
a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;
b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;
c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.
Articolo 98
Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:
a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;
b) la sospensione della monta pubblica equina;
c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (1). (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298
CAPO IX
ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI
Articolo 99
Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:
a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;
b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;
c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;
d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.
Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.
Articolo 100
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un
anno, non manifestano segni apparenti di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO X
INFLUENZA DEI BOVINI
Articolo 101
Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento. Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.
CAPO XI
TUBERCOLOSI
Articolo 102
Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;
c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;
d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
e) divieto di monta.
I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti. Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla
(1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 103
La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in
seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b) (1). I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina. (1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 104
Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.
I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 31 marzo 1976, n. 124.
CAPO XII
BRUCELLOSI
Articolo 105
Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 106
Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.
Articolo 107
Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:
a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione (1);
c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subìto la stagionatura per un periodo di 75 giorni. (1) Lettera così sostituita dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 108
Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.
Articolo 109
Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni  anno. Il prefetto inoltre può renderli obbligatori:
a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori maschi. Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 110
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di
almeno sei settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 111
La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzara dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità (1). Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto. Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici. (1) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 112
I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.
CAPO XIII
MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI
Articolo 113
Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:
a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio;
b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura;
c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli;
d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.
CAPO XIV
CARBONCHIO EMATICO
Articolo 114
Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamento immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione
delle altre misure previste dal presente regolamento. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti:
a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;
c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.
Articolo 115
È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruente.
Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state
eseguite le prescritte disinfezioni.
Articolo 116
È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione. Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento comunale.
Articolo 117
Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da
ritenersi esposti al pericolo d'infezione.
Articolo 118
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 119
Il prefetto può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.
CAPO XV
CARBONCHIO SINTOMATICO
Articolo 120
Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.
CAPO XVI
GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE
Articolo 121
Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.
CAPO XVII
SALMONELLOSI
Articolo 122
Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate digli animali infetti, distruzione dei feti e degli invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni;
c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
d) divieto di monta degli animali infetti;
e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta. Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.
Articolo 123
Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento. Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.
CAPO XVIII
PASTEURELLOSI
Articolo 124
Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi. Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.
CAPO XIX
MAL ROSSINO
Articolo 125
Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento. Il sindaco su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele. Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Articolo 126
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati.
Articolo 127
Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti.
CAPO XX
MORVA
Articolo 128
Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.
Articolo 129
In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono essere abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi
gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva. Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria. È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10,
lettera e), del presente regolamento.
Articolo 130
Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento. II prefetto provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 131
Il prefetto può ordinare di sottoporre ad esame clinico e ad accertamento diagnostico gli equini delle zone nelle quali si sospetta che la malattia possa essersi comunque diffusa.
Articolo 132
Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi. Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a nonna delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale. La prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini
stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.
Articolo 133
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini
della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.
Articolo 134
Il prefetto informa l'autorità militare interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla cessazione di essi.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXI
FARCINO CRIPTOCOCCICO
Articolo 135
Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa. Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli. Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione riasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il metodo terapeutico adottato.
CAPO XXII
MORBO COITALE MALIGNO
Articolo 136
Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del
presente regolamento, prescrive:
a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati;
b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia;
c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari
preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati:
a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico;
b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo;
c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della
malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.
Articolo 137
Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre:
a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione;
b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico. Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXIII
TRICOMONIASI DEI BOVINI
Articolo 138
Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:
a) controllo dei registri di monta;
b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali;
c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione accertata;
d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale;
e) obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del veterinario comunale;
f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani;
g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei locali.
Articolo 139
Il prefetto può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia.
Articolo 140
Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta
pubblica. Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti.
Articolo 141
I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate.
CAPO XXIV
RICKETTSIOSI (FEBBRE Q)
Articolo 142
Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate:
a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o allergiche;
b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;
c) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
d) accurate disinfezioni dei ricoveri;
e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento risanatore;
f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati primi dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni;
g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti;
h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della malattia riscontrati nelle località infette.
Articolo 143
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della malattia.
CAPO XXV
DISTOMATOSI DEI RUMINANTI
Articolo 144
L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - possono organizzare la lotta contro detta infestazione. In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti:
a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti;
b) trattamenti disinfestanti degli animali;
c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di uso pubblico;
d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti intermedi del parassita;
e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.
CAPO XXVI
STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI RUMINANTI
Articolo 145
Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.
CAPO XXVII
ROGNA
Articolo 146
Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare:
a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione;
b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato;
c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali ammalati.
Articolo 147
In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina:
a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché di quelli sospetti di malattia o di contaminazione;
b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo;
c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione della malattia. Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.
Articolo 148
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.
Articolo 149
Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
CAPO XXVIII
MALATTIE DEI POLLI. (COLERA AVIARE, AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO,
TIFOSI AVIARE, PULLOROSI)
Articolo 150
Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:
a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca ucciderli;
b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;
c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.
Articolo 151
Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento. È vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subìto l'accertamento sopra indicato con esito negativo.
Articolo 152
Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.
Articolo 153
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi.
CAPO XXIX
MALATTIE DELLE API
Articolo 154
Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:
a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
d) chiusura delle arnie vuote;
e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.
Articolo 155
A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di
larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.
Articolo 156
Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.
Articolo 157
In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.
Articolo 158
Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.
CAPO XXX
MALATTIE DEI PESCI
Articolo 159
Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie. Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 160
Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.
Articolo 161
Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo
dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e, per conoscenza, al prefetto.
Articolo 162
Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle
indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.
Articolo 163
Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1). (1) Vedi, ora, art. 5, secondo comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 164
Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili.
Articolo 165
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto regolamento      
indice

Legge n. 413/93 per l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

 Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16-10-1993

Art. 1

  1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2

  1. I medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3

1.     L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2.     Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3.     La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

  1. In sede di prima applicazione, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  2. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4

  1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
  2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.   indice

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116

 Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. 1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Articolo 2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) <<animale>> non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;

b) <<animali da esperimento>>: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

c) <<animali da allevamento>>: animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;

d) <<esperimento>>: l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

e) <<autorità responsabile del controllo degli esperimenti>>: Ministero della sanità;

f) <<persona competente>>: chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;

g) <<stabilimento>>: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

h) <<stabilimento di allevamento>>: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

i) <<stabilimento fornitore>>: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

j) <<stabilimento utilizzatore>>: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

k) <<adeguatamente anestetizzato>>: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;

l) <<uccisione con metodi umanitari>>: uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

Articolo 3. 1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1º maggio 1941, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, esclusi cani, gatti e primati non umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.

3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.

4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

Articolo 4. 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:

1) quelli che richiedono il minor numero di animali;

2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;

3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.

4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.

8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.

9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.

10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.

Articolo 5. 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:

a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali   dell'animale;

c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

Articolo 6. 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.

2. Sempre che sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.

3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.

4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.

5. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

Articolo 7. 1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Capo II
DISPOSIZIONI DEROGATORIE

Articolo 8. 1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:

a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;

b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.

3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Articolo 9. 1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Capo III
   STABILIMENTI

Articolo 10. 1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.

3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 11. 1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.

2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

Articolo 12. 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione, è concessa se:

1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;

2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;

4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;

5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.

3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.

4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

Articolo 13. 1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.

3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.

4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

Capo IV
     SANZIONI

Articolo 14. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.

2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.

3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.

4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

Capo V
    NORME FINALI TRANSITORIE

Articolo 15. 1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I dati statistici concernono:

a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;

b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;

c) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.

Articolo 16. 1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;

b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie;

c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.

2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

Articolo 17. 1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:

a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;

b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;

c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;

d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;

e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

Articolo 18. 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.

3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

Articolo 19. 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

Articolo 20. 1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1º maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.

Allegato 1:     ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO

·        Topo Mus musculus

  • Ratto Rattus norvegicus
  • Porcellino d'India Cavia porcellus
  • Mesocriceto dorato Mesocricetus aurarus
  • Coniglio Oryctolagus cuniculus
  • Primati non umani
  • Cane Canis familiaris
  • Gatto Felis catus
  • Quaglia Coturnix coturnix      indice

Articolo 638 del Codice Penale

L'Art.638 del C.P. prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui. Il reato previsto in questo articolo è un rato più grave della semplice contravvenzione quale è il reato previsto dall'Art.727 del C.P., e per tanto non è applicabile il discorso dell'oblazione.

Il proprietario dell'animale deve chiedere al giudice ( pretore ), entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire la persona o le persone che gliel'hanno ucciso o danneggiato.

Senza querela non succede nulla e se il proprietario dell'animale ritira la querela il giudice non può più proseguire la sua azione penale. A differenza dell'Art. 727 che prevede il maltrattamento degli animali, quindi è perseguibile d'ufficio, cioè una volta che il pretore ha ricevuto la notizia del reato procede da solo fino alla condanna o all'assoluzione, l'Art. 638 viene considerato reato contro il patrimonio.

Il legislatore punisce più duramente l'uccisione o il danneggiamento di animali intesi come di proprietà che non il maltrattamento degli animali stessi. La pena può consistere nella reclusione fino a un anno, ma anche in una multa di  Lit. 600.000.

Ma se il giudice decide di applicare solo la multa, il potere deterrente di questa norma sarà abbastanza inconsistente. L'unico vantaggio consiste nel fatto che non servono indagini per stabilire se l'animale è stato maltrattato o se ha sofferto, è sufficiente accertare la sua morte o il suo danneggiamento.

Quindi se escludiamo una condanna detentiva, l'Art. 727 del C.P. risulta essere più pesante come sanzioni pecuniarie  ( da 2 a 10 milioni ) che non nell'Art.638
( fino a Lit. 600.000 ). tenendo presente che la non menzione alla condanna nel casellario giudiziale può essere concessa solo nel caso di condanna o pena pecuniaria non superiore a un milione di lire  o a pena detentiva non superiore a due anni, il responsabile dei reati di cui all'Art. 638 C.P. potrà anche non vedersi  infangata la reputazione.

Chi invece venisse condannato per maltrattamenti agli animali ai sensi dell'Art. 727 C.P. a una pena pecuniaria superiore a un milione vedrà la sua condanna annotata nel casellario. Perciò bisognerà valutare attentamente tutte queste circostanze prima di avvalersi di una o dell'altra norma.

Anche per questo articolo la Corte di Cassazione ha elaborato alcuni principi :
Se un animale viene colpito con un corpo contundente ( pietre, bottiglie etc. )
per allontanarlo e gli si causa qualche danno, si ha una responsabilità per colpa
rilevante esclusivamente in sede civile ( Cass.31 marzo 1953 ).

Il deterioramento dell'animale può essere permanente o transitorio; pertanto sussiste
il reato anche nel caso in  cui all'animale sia stata cagionata una lesione
guaribile in breve tempo   (Cass. 27 giugno 1958 ).

Agli effetti dell'operatività della norma dell'Art. 638 C.P. il deterioramento dell'animale
può essere di natura temporanea; pertanto sussiste il reato anche nel caso di applicazione dolosa dell'animale [nella specie : cavallo da corsa ] di farmaci ipnotico-sedativi volti a produrre una diminuita utilizzabilità e un minor
rendimento di esso ( Pret. Roma 29 maggio 1973 ).

Perché il caso non venga punito in base all'Art. 638 C.P. occorre che il danno
in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere evitato con
forme meno drastiche della uccisione o danneggiamento dell'animale altrui
( Cass. 26 gennaio 1977 ).
indice

ANIMALI IN CONDOMINIO

Capita spesso che tra condomini si creino dei litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio. In presenza di simili situazioni, è difficile trovare un giudice che fa allontanare un animale da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove rigorose che l’animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).

Regolamento di condominio

L’articolo 1138 del codice civile prevede che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento. Il regolamento deve contenere le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Esso può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni.

Animali domestici negli appartamenti

Si può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento?

Vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti. Il comma 4 dell’articolo 1138 del Codice Civile recita:”Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni”. Pertanto, solo se il condomino si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento può essere costretto ad allontanare i suoi animali, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva.

 

Giurisprudenza

·  In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione,

giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.

Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028

 ·  Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è

sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o

dell'igiene.      Pretura Campobasso 12 maggio 1990,

   ·  Il pretore (o il conciliatore dopo l'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984) è competente a conoscere "ratione materiae" ex art. 8 n. 4 c.p.c., della causa relativa all'interpretazione del regolamento condominiale, che vieta la detenzione di animali, in quanto la regolamentazione della detenzione di animali si riflette necessariamente sulle misure dell'uso delle cose comuni e dei servizi condominiali, quanto meno per il tempo necessario per portare un cane all'interno e all'esterno della singola unità condominiale. Pertanto tale causa non appartiene alla competenza residuale del tribunale come causa di valore indeterminabile.       Pretura Torino 7 novembre 1989,

 ·  La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissione che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di

intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condominio di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni.         Tribunale Piacenza 10 aprile 1990

 ·  La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non

contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decorso architettonico dell'edificio.      Tribunale Piacenza 10 aprile 1990 ell'ascensore per il trasporto di animali

·  L'impugnativa della delibera condominiale che stabilisce il divieto di introdurre animali nell'ascensore condominiale rientra nella competenza per materia del giudice conciliatore, trattandosi di controversia riguardante le modalità di estrinsecazione e di esercizio del diritto di usare l'ascensore. Infatti in tema di competenza, per "cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali" - di competenza del giudice conciliatore - devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote. Per "cause relative alla misura dei servizi del condominio" - di competenza del pretore - devono invece intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministrazione che, trascendendo la disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.        Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 1994, n.8431

 ·  In tema di competenza per le cause concernenti rapporti di condominio, per "cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali", per le quali l'art. 7 c.p.c. attribuisce la competenza al

conciliatore, devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive

quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del valore della

maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale; per "cause relative alla misura dei servizi del condominio", per le quali l'art. 8 n. 4 c.p.c. stabilisce la competenza del pretore, devono, invece, intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; sussiste, infine, la

competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione "in radice" di esso. (In base ai suddetti principi, la S.C. ha ritenuto di competenza del conciliatore per una controversia relativa alla legittimità di una delibera

dell'assemblea dei condomini che aveva vietato l'uso dell'ascensore per il trasporto di animali (domestici) prevedendo, in caso di inosservanza, una sanzione di lire diecimila).

Cassazione civile sez. II, 15 ottobre 1994, n.8431

·  Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.

Tribunale Napoli, 8 marzo 1994      

indice

Trasporto di un animale domestico da compagnia con Trenitalia

Regolamento

E’ ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture. Sono esclusi i treni effettuati con materiale ETR 450.
A bordo delle carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4 il compartimento deve essere acquistato per intero.

E’ ammesso il trasporto di cani di qualsiasi taglia alle seguenti condizioni:

Treni Intercity, Intercity Plus, Intercity notte ed Espressi

E’ ammesso il trasporto del cane di qualsiasi taglia, provvisto di museruola e guinzaglio, in ragione di uno per viaggiatore, nell’ultimo compartimento (ovvero negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza di seconda classe, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il treno utilizzato ridotta del 50% .
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore. Il biglietto per animali è valido solo se utilizzato congiuntamente a quello emesso per l’accompagnatore e per il treno ed il giorno prenotato.
Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non può essere oggetto di prenotazione e in nessun caso comunque può essere occupato dal cane.

Carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4

E’ ammesso il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, previo pagamento di un biglietto alla tariffa ordinaria n. 1/Espressi ridotta del 50%. In ogni caso il compartimento deve essere acquistato per intero. Fuori dal compartimento i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere muniti di museruola.

Treni Regionali

Sui treni Regionali il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso, provvisto di museruola e guinzaglio, salvo diversa disposizione regionale, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con la sola esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato ridotta del 50%.

E’ ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida delle persone non vedenti, anche se accompagnate, su tutte le categorie di treni, compresi quelli effettuati con materiale ETR 450.
Sono sempre esclusi dal trasporto i cani appartenenti a razze ritenute pericolose, secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori, l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale.
 Il proprietario ovvero l’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente recati dall’animale stesso.
In ogni caso, il biglietto relativo al trasporto dell’animale è cambiabile secondo l’ art. 8 delle presenti C.T. ed è rimborsabile solo se presentato congiuntamente a quello emesso per il viaggiatore. L’importo non rimborsabile (pari o inferiore a 8,00 euro, dopo l’applicazione della trattenuta) deve essere calcolato sull’importo complessivo. 

Irregolarità nel trasporto degli animali

Nel caso in cui il proprietario risulti sprovvisto del biglietto previsto per l’animale viene regolarizzato mediante il pagamento dell’importo dovuto maggiorato della soprattassa di 200,00 euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Nel caso in cui gli animali non siano ammessi al trasporto, ivi compreso il caso della mancanza del certificato di iscrizione all’anagrafe canina di cui al precedente punto 2, il proprietario viene regolarizzato mediante il pagamento della penalità di 200,00 euro ed è tenuto comunque a scendere, unitamente all’animale, alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diversa disposizione tariffaria, della penalità di 8,00 euro ed il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto dell’animale oppure nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa, le soprattasse o le penalità dovute si applicano una sola volta

indice

EMERGENZA RANDAGISMO:
SUBITO UN PIANO DI INTERVENTI CONCRETI CON UN DECRETO LEGGE
E UN COMMISSARIO STRAORDINARIO


Oggi, purtroppo dopo la morte di un bambino e il ferimento di altre persone in provincia di Ragusa,
a fronte di eloquenti immagini viste non solo in Italia ma nel mondo, tutti si rendono conto
finalmente dell’importanza della questione randagismo.
Fino ad oggi tanto, troppo, è stato scaricato sulle spalle del volontariato mentre in buona parte Stato,
Regioni, Asl veterinarie e Comuni hanno dimenticato o non attuato i compiti e le responsabilità che
le leggi gli affidano da quasi venti anni sul randagismo, da trent’anni sulla tutela degli animali, da
sempre per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
Nelle regioni del Sud in particolare è scattata un’inaccettabile, anche sotto il profilo giuridico,
caccia al randagio, c’è chi si sente libero di utilizzare bocconi avvelenati, Sindaci emanano
Ordinanze illegittime e illegali che autorizzano a uccidere cani vaganti violando leggi e codice
penale, Comuni che non controllano i propri cani scaricati in canili spesso senza alcun requisito di
buona custodia chiedono cifre iperboliche per costruire cattedrali nel deserto dopo che per anni
hanno mai proposto alcun progetto, Asl veterinarie continuano a ignorare le proprie responsabilità
pregresse e attuali.
Oggi è necessario invece che vi sia un punto di svolta affinché le parole siano seguite da fatti
concreti e davvero utili.
I problemi sono noti e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con il
Sottosegretario Martini ha iniziato da mesi un’importante, necessaria e improcrastinabile inversione
di rotta.
Ogni mancata decisione da parte di tutti i soggetti deputati a dare soluzioni positive e nel rispetto
pieno della legalità che elevi la questione da irrisoria a importante, ogni ritardo, sarebbe
ulteriormente colpevole e riproporrebbe nuovamente e anche più drammaticamente l’emergenza
registrata in questi giorni in Sicilia in altre parti d’Italia.
Per questo chiediamo la vostra adesione e il sostegno a queste richieste:
In provincia di Ragusa
Varo di un Piano straordinario per i cani catturati e quelli da catturare con loro detenzione in
strutture compatibili, immediata verifica del loro status di proprietà e responsabilità, rieducazione
con veterinari comportamentalisti, loro adozione a livello nazionale.
In Sicilia
Varo di un Piano regionale straordinario con:
-messa in mora dei Comuni inadempienti per le prescrizioni dettate dalla legge regionale per la
prevenzione del randagismo n.15/2000 in particolare su sterilizzazione e anagrafe canina;
-controlli a tappeto da parte delle Polizie municipali dell’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e
microchip;
-prevenzione e repressione del reato di spargimento di bocconi avvelenati con un piano fra tutte i
Corpi di polizia nazionale e locale e l’istituzione da parte dei Prefetti del “Tavolo di
coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno
così come previsto dall’Ordinanza contingibile ed urgente in materia.

In tutta Italia da parte del Governo
Varo di un Decreto legge che preveda:
-la nomina di un Commissario straordinario per l’emergenza randagismo in tutte le Regioni del
centro e sud Italia;
-la mappatura delle aree maggiormente colpite dal fenomeno e individuazione dei Comuni
inadempienti
-verifiche sull'impiego dei fondi stanziati per il randagismo e richiesti da Comuni e Asl veterinarie
recupero delle somme non spese;
-cambiamento dei criteri di ripartizione delle risorse pubbliche in favore di progetti concreti,
-dotazione di strumenti di lettura di microchip a tutte le Forze di Polizia e verifiche a tappeto
sull’iscrizione all’anagrafe canina;
-misure di prevenzione per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
-la realizzazione di un piano straordinario di sterilizzazione;
-messa in rete delle anagrafi canine e aggiornamento continuo dei dati;
-messa in rete della veterinaria pubblica e privata;
-una moratoria nelle fonti di approvvigionamento di cani come la vendita e la riproduzione;
-abbassamento dell’Iva a livelli europei su prestazioni veterinarie e cibo per canili senza fine di
lucro e cani adottati nei canili;
-varo immediato dei corsi di educazione alla conoscenza etologica e al rispetto degli animali nelle
scuole previsti dal 2004 dall’articolo 5 della Legge 189 ma mai attuati.
Gianluca Felicetti - presidente Lav
Carla Rocchi - presidente Enpa
Ilaria Ferri - direttore scientifico Animalisti Italiani
Laura Rossi - presidente Lega Nazionale perla Difesa del Cane


Le adesioni di rappresentanti di associazioni nazionali e locali vanno inviate a
info@legadelcane.org oppure via fax al nr. 02 26 11 65 02.

 

 

Ultimo aggiornamento:  29-03-09

 

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